Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 358
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento per mancato contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento non fosse parziale e che, anche in caso di accertamento parziale, la deroga all'obbligo di contraddittorio non comporterebbe vizio di motivazione o nullità dell'atto. Inoltre, l'Agenzia ha correttamente utilizzato i dati disponibili e non vi erano elementi per dedurre costi ulteriori.

  • Rigettato
    Errata determinazione dei costi deducibili

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia correttamente utilizzato i dati disponibili per la determinazione induttiva del reddito e che non vi fossero elementi per dedurre costi ulteriori. La tesi della società di abbattere i ricavi di una percentuale di costi non è stata supportata da prove documentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 358
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo