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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 4158/2021 R.G., avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. nel giudizio n. R.G. 7855/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 22/09/2021;
tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Sergio M. Ferritto (C.F.: ), ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piedimonte
Matese, via L. Ferritto, 76, come da procura in atti;
APPELLANTE
e
(C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3
, rapp. e difese dall'avv. Sergio Messore CodiceFiscale_5
( ), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._6
1 difensore sito in Cassino, piazza San Giovanni, 47, come da procura in atti;
APPELLATE nonché
(CF: ) in proprio e nella Controparte_2 CodiceFiscale_7 qualità di esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_8 dall'avv. Giovanni Marrocco (C.F.: ed CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in in Cassino alla P.zza S.Giovanni, 47, come da procura in atti;
APPELLATA
e
, (C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_10 rappresentato e difeso da l'avv. Matilde Santangelo (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._11 difensore sito in LI (CE), via Vado Largo n.4, come da procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
, (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_4 CodiceFiscale_12 dall'avv. Michela Visone (C.F. ) ed elettivamente C.F._13 domiciliata presso lo studio del difensore sito in LI (CE), Piazza Termini, come fa procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , e Controparte_1 Parte_2 [...]
convenivano, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pt_3
, e al fine di sentire Parte_1 Controparte_3 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, dichiarare, previo accertamento di simulazione assoluta ai sensi dell'art.414 cpc, la nullità dell'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale per AR Per_2
[..
[...] del 2.4.2015 rep.n. 2442 - racc. 1844 nonché dell'atto pubblico di
[...] riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria per AR
del 16.1.2020 rep.n. 6123 della racc.n. 4479, per tutte le Persona_2 motivazioni esplicitate al punto sub 1 del presente atto;
2) in via subordinata, in accoglimento della spiegata revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dichiarare l' inefficacia e conseguente inopponibilità nel confronti delle ricorrenti dell'impugnato atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria per Notai del 16.1.2020 Persona_2 rep.n.6123 della racc.n.4479 per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub2) del presente atto. 3) In ogni caso, emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
A sostegno della propria domanda deducevano:
- di essere creditrici di in forza della sentenza N. Parte_1
334/2015 pronunciata all'esito del giudizio R.G. 200506/2008, nella quale la era stata ritenuta responsabile, quale addetta alla sicurezza, Parte_1 dell'infortunio mortale verificatosi in data 19.06.2006 in un cantiere di
SALO di LI (CE);
-che tale pronuncia - con cui il Tribunale aveva condannato la al Parte_1 risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti - era stata confermata dalla
Corte d'Appello di Roma con sentenza n.2431/2019, pubblicata in data
10.04.2019 e non impugnata;
-che, al fine di conseguire il pagamento di quanto loro spettante, avevano intrapreso azioni esecutive, accertando, tuttavia, che la aveva Parte_1 costituito un fondo patrimoniale unitamente al marito Controparte_3 ed iscritto ipoteca volontaria su tutti i propri beni in favore di con CP_4 la finalità di sottrarli alla garanzia del credito.
Con atto di intervento adesivo si costituiva in proprio e Controparte_2 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, chiedendo l'estensione degli effetti della pronuncia nei loro Persona_1 confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3 Si costituiva altresì, , la quale chiedeva il rigetto delle formulate CP_4 domande, mentre restava contumace . Controparte_3
Espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza richiamata in epigrafe, così provvedeva:
“-Dichiara la contumacia di;
-Accoglie parzialmente la Controparte_3 domanda di simulazione assoluta, limitatamente all'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale Rep. n. 2442; Racc. n. 1844 del 02.04.2015 per notar - Per l'effetto accerta la nullità dell'atto di Persona_2 costituzione di fondo patrimoniale del 02.04.2015 per AR Persona_2
Rep. n. 2442; Racc. n. 1844; -Rigetta la domanda di simulazione dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del
16.01.2020 per notar Rep. n. 6123; Racc. n. 4479; - Persona_2
Accoglie la domanda subordinata di accertamento per la revocatoria dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del
16.01.2020 per notar Rep. n. 6123; Racc. n. 4479; Per Persona_2
l'effetto dichiara l'inefficacia relativa, nei confronti di parte ricorrente e di parte interventrice, del seguente atto: a) Atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 16.01.2020 per notar Persona_2
Rep. n. 6123; Racc. n. 4479; -ordina al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità; -condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro e in favore dell'Erario, delle spese del giudizio pari a € 6.005,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
-condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro e in favore della parte interventrice, di €
410,00 per spese e di € 6.005,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. “
Con atto di citazione in appello notificato in data 12 ottobre 2021, Parte_1
impugnava la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni:
“1)In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ex artt. 283 – 351 c.p.c., alla luce dei sovraestesi motivi, nella parte decisionale di condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori;
in subordine, qualora non fosse ritenuta la mancanza di esecutività nella parte relativa alla declaratoria
4 di simulazione e nullità del Fondo Patrimoniale per AR del Per_2
24.2015 Rep. 2442 – Racc. 1844, disporre la sospensione della efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata anche in relazione a detta pronunzia (simulazione) nonché alla successiva revocatoria dell'ipoteca concessa alla sig.ra , sulla scorta di tutto quanto innanzi CP_4 argomentato in fatto e diritto nel presente atto-. In subordine sospendere almeno limitatamente alla pronunzia di simulazione del fondo patrimoniale del
2.4.2015. -2)Nel merito: in accoglimento del presente gravame riformare la suindicata ordinanza quivi impugnata e per l'effetto: –a)Rigettare la domanda proposta dagli attori ed interventori in primo grado sia in ordine alla simulazione-nullità del Fondo Patrimoniale per AR del 2.4.15 rep. Per_2
2442 – racc. 1844, sia in ordine alla revocatoria dell'ipoteca concessa da
[...]
alla sig.ra con atto del 16.1.2020, siccome del tutto Pt_1 CP_4 Per_2 inammissibili e soprattutto infondate e non provate;
in subordine accogliere il gravame almeno relativamente alla declaratoria di simulazione-nullità del fondo patrimoniale del 24.2015 con rigetto della consequenziale domanda di primo grado;
-2)In linea gradata disporre l'istruttoria richiesta dalle parti e denegata dal Giudice di prime cure in particolare disponendo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e meglio riportati in calce al presente atto e che qui si ribadiscono;
3)all'esito dell'istruttoria a compiersi e comunque in ipotesi di diniego della stessa, sia in ogni rigettata ogni domanda attorea e degli interventori in primo grado, sia in ordine alla simulazione-nullità del Fondo Patrimoniale per AR del 2.4.15 rep. Per_2
2442 – racc. 1844, sia in ordine alla revocatoria dell'ipoteca concessa da
[...]
alla sig.ra con atto del 16.1.2020; in subordine Pt_1 CP_4 Per_2 accogliere il presente gravame almeno limitatamente alla denegata simulazione del fondo patrimoniale del 2.4.2015, con rigetto della domanda attorea e relativo intervento siccome del tutto inammissibili e soprattutto infondate e non provate. -3)Vittoria di spese competenze di causa oltre accessorie di legge in ordine al doppio grado di giudizio-. In subordine compensazione di quelle di primo grado ed in linea gradata congrua riduzione come da relativo motivo sopra esposto.”
Si costituiva in giudizio , contumace in primo grado, Controparte_3 proponendo appello incidentale e chiedendo alla Corte: “1. in via preliminare,
5 alla luce dei motivi innanzi esposti, sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ex art. 283-351 C.p.c., nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori;
in subordine, qualora l'adita Corte ritenesse esecutiva l'ordinanza nella parte relativa alla nullità-simulazione del Fondo
Patrimoniale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione nell'ordinanza impugnata anche in relazione a detta pronunzia;
2. nel merito, in accoglimento del presente appello incidentale promosso, riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalle attrici e dalle parti intervenute in primo grado in ordine alla simulazione- nullità del Fondo Patrimoniale del 2/4/2015 rep. 2442 – racc. 1844, poiché inammissibile e soprattutto infondata e non provata;
3. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge;
in subordine compensazione di quelle di primo grado ed in via ulteriormente gradata congrua riduzione per i motivi come sopra esposti.”
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva, altresì, , chiedendo: “1. In via preliminare, alla luce dei motivi CP_4 sopra esposti, sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ex artt. 283-51 cpc., nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori;
in subordine qualora l‟adita Corte ritenesse esecutiva l'ordinanza nella parte relativa alla pronuncia di accoglimento della revocatoria dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del
16.01.2020, per notar n. 6163 racc. n. 4479 e per l'effetto l'inefficacia Per_2 relativa nei confronti dei parte ricorrente ed interventrice , disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione nell'ordinanza impugnata anche in relazione a detta pronunzia;
2. Nel merito: in accoglimento del presente appello incidentale promosso, riformare l'ordinanza impugnata e per l‟effetto rigettare la domanda proposta dalle ricorrenti e dalle parti intervenute in primo grado, in ordine alla revocatoria dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 16.01.2020 per AR n. 6163 e racc. n. 4479 e per Per_2
l'effetto l'inefficacia relativa nei confronti di parte ricorrente ed interventrice, poiché inammissibile e soprattutto infondata e non provata;
3. il tutto con
6 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge del doppio grado di giudizio;
in subordine compensazione di quelle di primo grado ed in via ulteriormente gradata congrua riduzione per i motivi come sopra esposti.
Si costituiva della Corte, in proprio ed in qualità di esercente la CP_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , così Persona_1 concludendo: “a) In via preliminare, rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza gravata in quanto inammissibile oltre che infondata, per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 5) del presente atto;
b) Nel merito, rigettate l'appello proposto da nonché Parte_1 gli appelli incidentali proposti da e e CP_4 Controparte_3 pertanto confermare l'ordinanza impugnata, per tutte le motivazioni esplicitate nel presente atto. d)Si oppone fin d'ora alla richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata nel giudizio di primo grado in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione e comunque trattasi di circostanze che non possono essere provate attraverso i testi.”
Le parti, all'udienza collegiale del 6.11.2025, rappresentavano congiuntamente di aver raggiunto un'intesa transattiva e di non avere più interesse al prosieguo del presente giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere ed ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione sporta ed avvenuta in occasione del giudizio di primo grado, riguardante i seguenti immobili siti nel Comune di ALIFE (CE):
“SEZIONE URBANA:
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 5 (F3 - UNITÀ IN CORSO DI
COSTRUZIONE)
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 13 (C2 - E LOCALI DI CP_5
DEPOSITO)
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 14 (C2 - E LOCALI DI CP_5
DEPOSITO)
SEZIONE CENSUARIA (TERRENI):
Foglio 21, Particella 5072 (T - TERRENO)
Foglio 26, Particella 5241 (T - TERRENO)
Foglio 38, Particella 34 (R - ) Controparte_6
Foglio 38, Particella 5037 (T - TERRENO)
Foglio 38, Particella 5038 (T - TERRENO)
7 Foglio 38, Particella 5009 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5043 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5044 (T - TERRENO)
Foglio 21, Particella 5087 (T - TERRENO) “
La causa era dunque trattenuta in decisione senza termini.
E' noto che, nella transazione intervenuta in corso di causa, la giurisprudenza individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulle domande proposte, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
Nella fattispecie, dalle concordi dichiarazioni finali delle parti, si desume che è venuto meno ogni possibile motivo di contrasto tra di esse e, di conseguenza, il loro interesse ad agire ed a contraddire.
Ritiene la Corte che debba essere, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti dichiarato di aver definito stragiudizialmente la lite, con integrale compensazione delle spese, come dalle stesse richiesto.
Deve disporsi, come da richiesta congiunta delle parti (art. 2668 c.c.)., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Provinciale -
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare (TRASCRIZIONE del 21.12.2020
-Registro Generale n. 38134, Registro Particolare n. 28606, Presentazione n.
60 del 21.12.2020 - Immobili siti ALIFE (CE) -SEZIONE URBANA: Foglio 21,
Particella 5112, Subalterno 5 (F3 - DI ) CP_7 CP_8
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 13 (C2 - Controparte_9
) Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 14 (C2 -
[...] [...]
) -SEZIONE CENSUARIA (TERRENI): Foglio 21, Controparte_9
Particella 5072 (T - TERRENO) Foglio 26, Particella 5241 (T - TERRENO)
Foglio 38, Particella 34 (R - ) Foglio 38, Particella Controparte_6
5037 (T - TERRENO) Foglio 38, Particella 5038 (T - TERRENO) Foglio 38,
Particella 5009 (T - TERRENO) Foglio 41, Particella 5043 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5044 (T - TERRENO) Foglio 21, Particella 5087 (T -
TERRENO) ).
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –sezione civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza resa nel giudizio RG7855/2020 in data 22.09.2021 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 17/02/2023 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso (l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta
- Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
(TRASCRIZIONE del 21.12.2020 -Registro Generale n. 38134, Registro
Particolare n. 28606, Presentazione n. 60 del 21.12.2020 - Immobili siti
ALIFE (CE) -SEZIONE URBANA: Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 5
(F3 - ) Foglio 21, Particella 5112, Controparte_10
Con Subalterno 13 ( - ) Foglio 21, Controparte_9
Con Particella 5112, Subalterno 14 ( - Controparte_9
) -SEZIONE CENSUARIA ( Foglio 21, Particella
[...] CP_12
5072 (T - TERRENO) Foglio 26, Particella 5241 (T - TERRENO) Foglio
38, Particella 34 (R - ) Foglio 38, Particella 5037 Controparte_6
(T - TERRENO) Foglio 38, Particella 5038 (T - TERRENO) Foglio 38,
Particella 5009 (T - TERRENO) Foglio 41, Particella 5043 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5044 (T - TERRENO) Foglio 21, Particella 5087 (T -
TERRENO) )
Così deciso il 11 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
D.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 4158/2021 R.G., avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. nel giudizio n. R.G. 7855/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 22/09/2021;
tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Sergio M. Ferritto (C.F.: ), ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Piedimonte
Matese, via L. Ferritto, 76, come da procura in atti;
APPELLANTE
e
(C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3
, rapp. e difese dall'avv. Sergio Messore CodiceFiscale_5
( ), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._6
1 difensore sito in Cassino, piazza San Giovanni, 47, come da procura in atti;
APPELLATE nonché
(CF: ) in proprio e nella Controparte_2 CodiceFiscale_7 qualità di esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
(C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_8 dall'avv. Giovanni Marrocco (C.F.: ed CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in in Cassino alla P.zza S.Giovanni, 47, come da procura in atti;
APPELLATA
e
, (C.F.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_10 rappresentato e difeso da l'avv. Matilde Santangelo (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._11 difensore sito in LI (CE), via Vado Largo n.4, come da procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
, (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_4 CodiceFiscale_12 dall'avv. Michela Visone (C.F. ) ed elettivamente C.F._13 domiciliata presso lo studio del difensore sito in LI (CE), Piazza Termini, come fa procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. , e Controparte_1 Parte_2 [...]
convenivano, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pt_3
, e al fine di sentire Parte_1 Controparte_3 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, dichiarare, previo accertamento di simulazione assoluta ai sensi dell'art.414 cpc, la nullità dell'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale per AR Per_2
[..
[...] del 2.4.2015 rep.n. 2442 - racc. 1844 nonché dell'atto pubblico di
[...] riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria per AR
del 16.1.2020 rep.n. 6123 della racc.n. 4479, per tutte le Persona_2 motivazioni esplicitate al punto sub 1 del presente atto;
2) in via subordinata, in accoglimento della spiegata revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., dichiarare l' inefficacia e conseguente inopponibilità nel confronti delle ricorrenti dell'impugnato atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria per Notai del 16.1.2020 Persona_2 rep.n.6123 della racc.n.4479 per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub2) del presente atto. 3) In ogni caso, emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalla domanda che precede, anche con riferimento alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei Registri Immobiliari.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
A sostegno della propria domanda deducevano:
- di essere creditrici di in forza della sentenza N. Parte_1
334/2015 pronunciata all'esito del giudizio R.G. 200506/2008, nella quale la era stata ritenuta responsabile, quale addetta alla sicurezza, Parte_1 dell'infortunio mortale verificatosi in data 19.06.2006 in un cantiere di
SALO di LI (CE);
-che tale pronuncia - con cui il Tribunale aveva condannato la al Parte_1 risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti - era stata confermata dalla
Corte d'Appello di Roma con sentenza n.2431/2019, pubblicata in data
10.04.2019 e non impugnata;
-che, al fine di conseguire il pagamento di quanto loro spettante, avevano intrapreso azioni esecutive, accertando, tuttavia, che la aveva Parte_1 costituito un fondo patrimoniale unitamente al marito Controparte_3 ed iscritto ipoteca volontaria su tutti i propri beni in favore di con CP_4 la finalità di sottrarli alla garanzia del credito.
Con atto di intervento adesivo si costituiva in proprio e Controparte_2 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, chiedendo l'estensione degli effetti della pronuncia nei loro Persona_1 confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
3 Si costituiva altresì, , la quale chiedeva il rigetto delle formulate CP_4 domande, mentre restava contumace . Controparte_3
Espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza richiamata in epigrafe, così provvedeva:
“-Dichiara la contumacia di;
-Accoglie parzialmente la Controparte_3 domanda di simulazione assoluta, limitatamente all'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale Rep. n. 2442; Racc. n. 1844 del 02.04.2015 per notar - Per l'effetto accerta la nullità dell'atto di Persona_2 costituzione di fondo patrimoniale del 02.04.2015 per AR Persona_2
Rep. n. 2442; Racc. n. 1844; -Rigetta la domanda di simulazione dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del
16.01.2020 per notar Rep. n. 6123; Racc. n. 4479; - Persona_2
Accoglie la domanda subordinata di accertamento per la revocatoria dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del
16.01.2020 per notar Rep. n. 6123; Racc. n. 4479; Per Persona_2
l'effetto dichiara l'inefficacia relativa, nei confronti di parte ricorrente e di parte interventrice, del seguente atto: a) Atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 16.01.2020 per notar Persona_2
Rep. n. 6123; Racc. n. 4479; -ordina al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero da ogni responsabilità; -condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro e in favore dell'Erario, delle spese del giudizio pari a € 6.005,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
-condanna le parti resistenti al pagamento, in solido tra di loro e in favore della parte interventrice, di €
410,00 per spese e di € 6.005,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. “
Con atto di citazione in appello notificato in data 12 ottobre 2021, Parte_1
impugnava la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni:
“1)In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ex artt. 283 – 351 c.p.c., alla luce dei sovraestesi motivi, nella parte decisionale di condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori;
in subordine, qualora non fosse ritenuta la mancanza di esecutività nella parte relativa alla declaratoria
4 di simulazione e nullità del Fondo Patrimoniale per AR del Per_2
24.2015 Rep. 2442 – Racc. 1844, disporre la sospensione della efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata anche in relazione a detta pronunzia (simulazione) nonché alla successiva revocatoria dell'ipoteca concessa alla sig.ra , sulla scorta di tutto quanto innanzi CP_4 argomentato in fatto e diritto nel presente atto-. In subordine sospendere almeno limitatamente alla pronunzia di simulazione del fondo patrimoniale del
2.4.2015. -2)Nel merito: in accoglimento del presente gravame riformare la suindicata ordinanza quivi impugnata e per l'effetto: –a)Rigettare la domanda proposta dagli attori ed interventori in primo grado sia in ordine alla simulazione-nullità del Fondo Patrimoniale per AR del 2.4.15 rep. Per_2
2442 – racc. 1844, sia in ordine alla revocatoria dell'ipoteca concessa da
[...]
alla sig.ra con atto del 16.1.2020, siccome del tutto Pt_1 CP_4 Per_2 inammissibili e soprattutto infondate e non provate;
in subordine accogliere il gravame almeno relativamente alla declaratoria di simulazione-nullità del fondo patrimoniale del 24.2015 con rigetto della consequenziale domanda di primo grado;
-2)In linea gradata disporre l'istruttoria richiesta dalle parti e denegata dal Giudice di prime cure in particolare disponendo l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e meglio riportati in calce al presente atto e che qui si ribadiscono;
3)all'esito dell'istruttoria a compiersi e comunque in ipotesi di diniego della stessa, sia in ogni rigettata ogni domanda attorea e degli interventori in primo grado, sia in ordine alla simulazione-nullità del Fondo Patrimoniale per AR del 2.4.15 rep. Per_2
2442 – racc. 1844, sia in ordine alla revocatoria dell'ipoteca concessa da
[...]
alla sig.ra con atto del 16.1.2020; in subordine Pt_1 CP_4 Per_2 accogliere il presente gravame almeno limitatamente alla denegata simulazione del fondo patrimoniale del 2.4.2015, con rigetto della domanda attorea e relativo intervento siccome del tutto inammissibili e soprattutto infondate e non provate. -3)Vittoria di spese competenze di causa oltre accessorie di legge in ordine al doppio grado di giudizio-. In subordine compensazione di quelle di primo grado ed in linea gradata congrua riduzione come da relativo motivo sopra esposto.”
Si costituiva in giudizio , contumace in primo grado, Controparte_3 proponendo appello incidentale e chiedendo alla Corte: “1. in via preliminare,
5 alla luce dei motivi innanzi esposti, sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ex art. 283-351 C.p.c., nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori;
in subordine, qualora l'adita Corte ritenesse esecutiva l'ordinanza nella parte relativa alla nullità-simulazione del Fondo
Patrimoniale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione nell'ordinanza impugnata anche in relazione a detta pronunzia;
2. nel merito, in accoglimento del presente appello incidentale promosso, riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalle attrici e dalle parti intervenute in primo grado in ordine alla simulazione- nullità del Fondo Patrimoniale del 2/4/2015 rep. 2442 – racc. 1844, poiché inammissibile e soprattutto infondata e non provata;
3. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge;
in subordine compensazione di quelle di primo grado ed in via ulteriormente gradata congrua riduzione per i motivi come sopra esposti.”
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si costituiva, altresì, , chiedendo: “1. In via preliminare, alla luce dei motivi CP_4 sopra esposti, sospendere l'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ex artt. 283-51 cpc., nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori;
in subordine qualora l‟adita Corte ritenesse esecutiva l'ordinanza nella parte relativa alla pronuncia di accoglimento della revocatoria dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del
16.01.2020, per notar n. 6163 racc. n. 4479 e per l'effetto l'inefficacia Per_2 relativa nei confronti dei parte ricorrente ed interventrice , disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o comunque l'esecuzione nell'ordinanza impugnata anche in relazione a detta pronunzia;
2. Nel merito: in accoglimento del presente appello incidentale promosso, riformare l'ordinanza impugnata e per l‟effetto rigettare la domanda proposta dalle ricorrenti e dalle parti intervenute in primo grado, in ordine alla revocatoria dell'atto pubblico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 16.01.2020 per AR n. 6163 e racc. n. 4479 e per Per_2
l'effetto l'inefficacia relativa nei confronti di parte ricorrente ed interventrice, poiché inammissibile e soprattutto infondata e non provata;
3. il tutto con
6 vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come per legge del doppio grado di giudizio;
in subordine compensazione di quelle di primo grado ed in via ulteriormente gradata congrua riduzione per i motivi come sopra esposti.
Si costituiva della Corte, in proprio ed in qualità di esercente la CP_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , così Persona_1 concludendo: “a) In via preliminare, rigettare la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza gravata in quanto inammissibile oltre che infondata, per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 5) del presente atto;
b) Nel merito, rigettate l'appello proposto da nonché Parte_1 gli appelli incidentali proposti da e e CP_4 Controparte_3 pertanto confermare l'ordinanza impugnata, per tutte le motivazioni esplicitate nel presente atto. d)Si oppone fin d'ora alla richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata nel giudizio di primo grado in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione e comunque trattasi di circostanze che non possono essere provate attraverso i testi.”
Le parti, all'udienza collegiale del 6.11.2025, rappresentavano congiuntamente di aver raggiunto un'intesa transattiva e di non avere più interesse al prosieguo del presente giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere ed ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda di simulazione sporta ed avvenuta in occasione del giudizio di primo grado, riguardante i seguenti immobili siti nel Comune di ALIFE (CE):
“SEZIONE URBANA:
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 5 (F3 - UNITÀ IN CORSO DI
COSTRUZIONE)
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 13 (C2 - E LOCALI DI CP_5
DEPOSITO)
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 14 (C2 - E LOCALI DI CP_5
DEPOSITO)
SEZIONE CENSUARIA (TERRENI):
Foglio 21, Particella 5072 (T - TERRENO)
Foglio 26, Particella 5241 (T - TERRENO)
Foglio 38, Particella 34 (R - ) Controparte_6
Foglio 38, Particella 5037 (T - TERRENO)
Foglio 38, Particella 5038 (T - TERRENO)
7 Foglio 38, Particella 5009 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5043 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5044 (T - TERRENO)
Foglio 21, Particella 5087 (T - TERRENO) “
La causa era dunque trattenuta in decisione senza termini.
E' noto che, nella transazione intervenuta in corso di causa, la giurisprudenza individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulle domande proposte, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
Nella fattispecie, dalle concordi dichiarazioni finali delle parti, si desume che è venuto meno ogni possibile motivo di contrasto tra di esse e, di conseguenza, il loro interesse ad agire ed a contraddire.
Ritiene la Corte che debba essere, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti dichiarato di aver definito stragiudizialmente la lite, con integrale compensazione delle spese, come dalle stesse richiesto.
Deve disporsi, come da richiesta congiunta delle parti (art. 2668 c.c.)., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Provinciale -
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare (TRASCRIZIONE del 21.12.2020
-Registro Generale n. 38134, Registro Particolare n. 28606, Presentazione n.
60 del 21.12.2020 - Immobili siti ALIFE (CE) -SEZIONE URBANA: Foglio 21,
Particella 5112, Subalterno 5 (F3 - DI ) CP_7 CP_8
Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 13 (C2 - Controparte_9
) Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 14 (C2 -
[...] [...]
) -SEZIONE CENSUARIA (TERRENI): Foglio 21, Controparte_9
Particella 5072 (T - TERRENO) Foglio 26, Particella 5241 (T - TERRENO)
Foglio 38, Particella 34 (R - ) Foglio 38, Particella Controparte_6
5037 (T - TERRENO) Foglio 38, Particella 5038 (T - TERRENO) Foglio 38,
Particella 5009 (T - TERRENO) Foglio 41, Particella 5043 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5044 (T - TERRENO) Foglio 21, Particella 5087 (T -
TERRENO) ).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –sezione civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza resa nel giudizio RG7855/2020 in data 22.09.2021 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 17/02/2023 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta presso (l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta
- Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare
(TRASCRIZIONE del 21.12.2020 -Registro Generale n. 38134, Registro
Particolare n. 28606, Presentazione n. 60 del 21.12.2020 - Immobili siti
ALIFE (CE) -SEZIONE URBANA: Foglio 21, Particella 5112, Subalterno 5
(F3 - ) Foglio 21, Particella 5112, Controparte_10
Con Subalterno 13 ( - ) Foglio 21, Controparte_9
Con Particella 5112, Subalterno 14 ( - Controparte_9
) -SEZIONE CENSUARIA ( Foglio 21, Particella
[...] CP_12
5072 (T - TERRENO) Foglio 26, Particella 5241 (T - TERRENO) Foglio
38, Particella 34 (R - ) Foglio 38, Particella 5037 Controparte_6
(T - TERRENO) Foglio 38, Particella 5038 (T - TERRENO) Foglio 38,
Particella 5009 (T - TERRENO) Foglio 41, Particella 5043 (T - TERRENO)
Foglio 41, Particella 5044 (T - TERRENO) Foglio 21, Particella 5087 (T -
TERRENO) )
Così deciso il 11 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
D.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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