Art. 4.
E' prorogata al 30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 , gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 ; convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3 , ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939 . ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 maggio 1972, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.321 ha disposto (con l'art.6, comma 1) che " Il termine del 30 giugno 1972, indicato nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , e' sostituito da quello del 31 dicembre 1972."
E' prorogata al 30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 , gia' prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036 ; convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3 , ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939 . ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 25 maggio 1972, n. 202 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.321 ha disposto (con l'art.6, comma 1) che " Il termine del 30 giugno 1972, indicato nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 , e' sostituito da quello del 31 dicembre 1972."