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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/10/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N. 3211 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2106 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da con l'Avv. SARTINI ALFREDO Parte_1
ATTRICE - APPELLANTE
contro
, con l'Avv. NEBBIA LUCA Controparte_1
CONVENUTO - APPELLATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
roponeva appello avverso la sentenza n. 254/2023 con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
MI aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno derivante dalla bruciatura del suo abito da sposa, colpito dalle scintille prodotte dalle fontane fredde fornite e installate dal convenuto nel salone ove si svolgeva il ricevimento nuziale. CP_1
A fondamento dell'appello, deduceva che del tutto erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non provata la responsabilità del convenuto, il quale - incaricato dall'attrice di predisporre lo spettacolo di fontane luminose durante il ricevimento nuziale- faceva installare le fontane da un suo collaboratore, in una sala del ristorante in cui si svolgeva il taglio della torta, troppo angusta e dunque inadeguata a ospitare le installazioni luminose, le cui scintille bruciavano il vestito da sposa, come evidente dalle foto dell'abito. Evidenziava come non avesse mai contestato specificamente CP_1 la propria responsabilità, anzi come avesse in risposta all'email di denuncia dell'accaduto, offerto una somma di € 200 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva contestando in toto le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria di spese.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Parte appellante invoca la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera per i danni cagionati nel corso dell'esecuzione della prestazione, sicché occorre svolgere brevi premesse sul danno da inadempimento, nelle sue varie articolazioni da apprezzare in relazione agli interessi che vengono in rilievo in seno al rapporto contrattuale e alla corrispondente estensione delle obbligazioni del debitore.
Come noto - e senza che sia necessario richiamare la teorica degli obblighi di protezione senza prestazione – il professionista è tenuto a eseguire la prestazione dedotta in contratto, secondo buona fede e nel rispetto delle regole dell'arte senza ledere la sfera soggettiva dell'altro contraente;
egli è vincolato a una serie di obblighi c.d. impliciti nella prestazione, anch'essi “coperti” da tutela contrattuale, che riguardano la modalità di esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto, configurando il rapporto obbligatorio come rapporto complesso, comprendente anche obblighi accessori e strumentali a quello principale.
In linea generale, la violazione degli obblighi derivanti dal contratto determina la responsabilità del contraente inadempiente, tenuto al risarcimento del danno, che in ambito contrattuale comprende sia l'utilità che spettava al creditore alla stregua del programma negoziale violato, offrendogli un succedaneo della prestazione non eseguita, attraverso la corresponsione del suo equivalente monetario, il c.d. risarcimento sostitutivo del danno immediato, consistente nel mancato incameramento della prestazione, sia il risarcimento dei pregiudizi consequenziali (ulteriori), così potendosi individuare due categorie di “danni contrattuali”: i danni cc.dd. immediati, consistenti nella lesione dell'interesse dedotto in obbligazione, da un parte, e i danni (evento) da lesione di interessi diversi da quello dedotto in obbligazione, dall'altra.
Per quanto concerne la prima categoria di danni, ad essere leso è proprio l'interesse dedotto in obbligazione, ovvero l'interesse che sarebbe stato soddisfatto dall'esatto adempimento della prestazione dovuta. Ebbene, considerato che l'obbligazione è la programmazione di una prestazione in vista della soddisfazione di un interesse, l'inadempimento, quale violazione del programma negoziale, di per sé lede quell'interesse: non è qualcosa che viene prima del danno, atteso che il danno
è innanzitutto la perdita del valore della prestazione che spettava (e spetta, sino a che l'obbligazione non sia estinta) al creditore. In queste ipotesi, infatti, viene in rilievo quella che si definisce funzione attuativa della responsabilità contrattuale, che tradizionalmente mira ad attribuire al creditore l'utilità che gli spettava, in relazione al danno c.d. immediato da inadempimento.
Rispetto a questo tipo di danno, al creditore basta provare il titolo, in quanto, in forza del principio di persistenza del diritto, una volta provato il contratto, il creditore ha diritto di ricevere la prestazione,
o il suo equivalente monetario, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento.
Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria di danni, viene in rilievo la lesione di un interesse meritevole di tutela cagionata nell'ambito di un vincolo preesistente tra le parti, vincolo che, tuttavia, non aveva ad oggetto in via immediata e diretta la realizzazione dell'interesse leso. Ricorre, in tale diversa ipotesi, uno schema che ricalca il modello aquiliano: condotta inadempiente – nesso di causalità materiale – danno evento – nesso di causalità giuridica – danni conseguenza (che saranno risarcibili con il consueto limite della prevedibilità), con la sola precisazione che il criterio di imputazione della responsabilità non è la colpa (che dunque non è oggetto dell'onere probatorio dell'attore), ma pur sempre il vincolo preesistente.
Rispetto a tali pregiudizi consequenziali ulteriori il danneggiato è onerato della prova (dei fatti posti a fondamento della sua domanda, ovvero) del rapporto preesistente, del danno e del nesso di causalità con la condotta inadempiente.
Tali pregiudizi ulteriori (rispetto alla perdita della prestazione) non sono ricompresi nel fatto stesso dell'inadempimento, inteso come mancata prestazione del bene della vita dedotto in contratto, ma si configurano come eventi lesivi diversi che possono essere imputati al debitore (sempre a titolo di responsabilità contrattuale) soltanto ove sussista il nesso di causalità materiale con la condotta inadempiente.
Così, se il prestatore d'opera omette di eseguire la prestazione dedotta in contratto, ovvero la esegue in modo inesatto, sì che la stessa si riveli oggettivamente inidonea a soddisfare l'interesse del creditore, come oggettivato nel programma negoziale, allora egli è inadempiente e il creditore ottiene senz'altro il risarcimento del danno pari all'equivalente monetario della prestazione (nonché il ristoro degli ulteriori pregiudizi in rapporto di causalità giuridica con l'inadempimento), limitandosi ad allegare l'inadempimento.
Ma, laddove il debitore abbia eseguito la prestazione in modo da realizzare l'interesse del creditore dedotto in contratto e ciononostante nel corso dell'esecuzione abbia cagionato la lesione di altri interessi del creditore, non oggetto del programma negoziale, questi ulteriori pregiudizi costituiscono eventi lesivi autonomi e ulteriori, dei quali il debitore risponde sì a titolo di responsabilità contrattuale
(essendo vincolato dal fascio di obblighi protettivi, accessori e strumentali a quello principale, di cui si è detto), ma della cui prova è onerato il creditore che assume di essere stato danneggiato. Rispetto
a questi pregiudizi (lo si ripete, diversi dal danno da mancata prestazione) non viene in radice in rilievo il principio di persistenza del diritto (in ragione del quale, una volta provato il contratto, il creditore mantiene il diritto a ricevere la prestazione, fino a che non sia dimostrato l'adempimento o comunque l'estinzione dell'obbligazione), quindi incombe sul creditore l'onere di dimostrare il danno e il nesso di causalità materiale con l'esecuzione della prestazione (in violazione degli obblighi protettivi impliciti nel programma negoziale).
Ulteriore conseguenza della distinzione tra le due categorie di danno da inadempimento riguarda l'estensione della tutela risarcitoria al danno non patrimoniale. E in effetti, mentre rispetto al danno da mancato incameramento della prestazione non si pone la necessità di indagare l'ingiustizia, né la relazione di causalità materiale, né (ad avviso di chi scrive) la rilevanza costituzionale dell'interesse leso ai fini del ristoro delle conseguenze non patrimoniali, rispetto al secondo tipo di pregiudizi, la tutela risarcitoria incontra i limiti di cui all'art. 2059 c.c., come interpretato dalle S.U. 26972/2008.
Rispetto al danno immediato da mancata prestazione, infatti, è la causa del contratto a fornire il criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti. Il contratto può essere funzionalizzato dall'autonomia delle parti a soddisfare un interesse non patrimoniale anche non qualificabile come diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, purché economicamente apprezzabile. Se tale interesse diviene irrealizzabile nonostante la prestazione sia ancora possibile, il contratto, ormai privo di causa, può essere risolto… Infatti, una volta che si è riconosciuto nelle disposizioni sulla responsabilità contrattuale autonomo fondamento normativo per il danno non patrimoniale da inadempimento e che si è valorizzata l'autonomia negoziale delle parti anche attraverso il richiamo alla causa concreta, non è chiaro per quale ragione, in sede di risarcimento, debba essere attribuito rilievo ai soli interessi costituzionalmente protetti. (così Cass 13370/2018 nel riportare le opinioni dottrinali sul danno non patrimoniale da inadempimento, come riconosciuto dalle
S.U. del 2008).
Diversamente, la lesione di interessi del creditore ulteriori e diversi da quelli dedotti in contratto determina la risarcibilità dei pregiudizi consequenziali di tipo non patrimoniale soltanto ove si tratti di lesione di interessi di rango costituzionale, stante il limite di cui all'art. 2059 c.c., come interpretato dalle S.U. più volte citate.
Ciò premesso sul piano della teoria generale e venendo al caso di specie, va evidenziato come la Pt_1 invochi la responsabilità del prestatore d'opera, non già per la mancata esecuzione della prestazione principale, consistente nella fornitura e nella installazione di fontane fredde a illuminare la scena del taglio della torta degli sposi, prestazione che pacificamente è stata eseguita correttamente, realizzando in modo puntuale l'interesse dell'attrice dedotto in contratto a ottenere un effetto scenico di intrattenimento durante il banchetto nuziale (pacificamente, l'attrice pubblicava ringraziamenti per la riuscita dello spettacolo delle innovative fontane luminose), bensì per un pregiudizio ulteriore e diverso, consistito nel danneggiamento dell'abito da sposa.
Orbene, posto che non viene in questione il danno c.d. immediato da mancato incameramento della prestazione, incombeva sull'attrice l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente che consisterebbe a dire dell'attrice nell'erroneo posizionamento delle fontane di luce e il danneggiamento del vestito;
spettava, inoltre, all'attrice la prova del danno, oltre che la sua compiuta allegazione, da articolarsi prima di tutto nella specificazione della sua qualificazione in termini di pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
L'attrice ha assolto l'onere da cui era gravata, in relazione al danno e al nesso di causalità materiale con l'esecuzione della prestazione, avendo dimostrato il danneggiamento dell'abito, mediante la produzione di foto e video del vestito bianco che presenta tante piccole bruciature. Quanto alla prova della eziologia del danno, la riconducibilità causale delle bruciature alla installazione delle fontane luminose in posizione evidentemente troppo vicina agli sposi, è dimostrata – secondo lo standard probatorio del più probabile che non – sulla base di un ragionamento inferenziale che muove dalla tipologia del danno. E in effetti, in assenza di spiegazioni alternative, che parte appellata non ha fornito, deve presumersi, per la particolarissima tipologia di danno, che le moltissime piccole bruciature sul vestito non possano essere state prodotte che dalle scintille delle installazioni luminose fornite dall'appellato.
Spetta, dunque, all'attrice il risarcimento del danno cagionatole nel corso dell'esecuzione della prestazione dovuta dal CP_1 Sul versante della liquidazione, però, va evidenziato che un vestito da sposa già usato e che dunque ha esaurito la sua funzione, parrebbe di modestissimo valore economico, mentre – per le motivazioni sopra evidenziate – non potrebbe riconoscersi il ristoro di alcun pregiudizio non patrimoniale, mancando la lesione di diritti fondamentali della persona, tale non potendosi considerare quello a conservare integro l'abito da sposa, dopo le nozze (cfr. ancora Cass. 13370/2018).
Dovendosi, dunque, tenere conto del solo danno patrimoniale, connesso al valore economico dell'abito; avuto riguardo al prezzo pagato dall'attrice per il suo acquisto, unico elemento oggettivo utile alla stima (risultando completamente irrilevante l'opinione della stilista, peraltro smentita dal valore di mercato, dato dall'effettivo prezzo pagato per l'acquisto, senza necessità di svolgere ctu) e considerato che l'abito è stato utilizzato e ha dunque svolto integralmente la funzione per la quale è stato acquistato, appare equo contenere il risarcimento nella somma di euro 200,00.
S'impone, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 200,00 in favore della Pt_1
Tenuto conto del fatto che il si era offerto di risarcire il danno con una piccola somma, si CP_1 giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 200,00;
2. Compensa le spese del doppio grado.
MI, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2106 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da con l'Avv. SARTINI ALFREDO Parte_1
ATTRICE - APPELLANTE
contro
, con l'Avv. NEBBIA LUCA Controparte_1
CONVENUTO - APPELLATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
roponeva appello avverso la sentenza n. 254/2023 con la quale il Giudice di Pace di Parte_1
MI aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno derivante dalla bruciatura del suo abito da sposa, colpito dalle scintille prodotte dalle fontane fredde fornite e installate dal convenuto nel salone ove si svolgeva il ricevimento nuziale. CP_1
A fondamento dell'appello, deduceva che del tutto erroneamente il primo giudice aveva ritenuto non provata la responsabilità del convenuto, il quale - incaricato dall'attrice di predisporre lo spettacolo di fontane luminose durante il ricevimento nuziale- faceva installare le fontane da un suo collaboratore, in una sala del ristorante in cui si svolgeva il taglio della torta, troppo angusta e dunque inadeguata a ospitare le installazioni luminose, le cui scintille bruciavano il vestito da sposa, come evidente dalle foto dell'abito. Evidenziava come non avesse mai contestato specificamente CP_1 la propria responsabilità, anzi come avesse in risposta all'email di denuncia dell'accaduto, offerto una somma di € 200 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva contestando in toto le avverse doglianze ed insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria di spese.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Parte appellante invoca la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera per i danni cagionati nel corso dell'esecuzione della prestazione, sicché occorre svolgere brevi premesse sul danno da inadempimento, nelle sue varie articolazioni da apprezzare in relazione agli interessi che vengono in rilievo in seno al rapporto contrattuale e alla corrispondente estensione delle obbligazioni del debitore.
Come noto - e senza che sia necessario richiamare la teorica degli obblighi di protezione senza prestazione – il professionista è tenuto a eseguire la prestazione dedotta in contratto, secondo buona fede e nel rispetto delle regole dell'arte senza ledere la sfera soggettiva dell'altro contraente;
egli è vincolato a una serie di obblighi c.d. impliciti nella prestazione, anch'essi “coperti” da tutela contrattuale, che riguardano la modalità di esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto, configurando il rapporto obbligatorio come rapporto complesso, comprendente anche obblighi accessori e strumentali a quello principale.
In linea generale, la violazione degli obblighi derivanti dal contratto determina la responsabilità del contraente inadempiente, tenuto al risarcimento del danno, che in ambito contrattuale comprende sia l'utilità che spettava al creditore alla stregua del programma negoziale violato, offrendogli un succedaneo della prestazione non eseguita, attraverso la corresponsione del suo equivalente monetario, il c.d. risarcimento sostitutivo del danno immediato, consistente nel mancato incameramento della prestazione, sia il risarcimento dei pregiudizi consequenziali (ulteriori), così potendosi individuare due categorie di “danni contrattuali”: i danni cc.dd. immediati, consistenti nella lesione dell'interesse dedotto in obbligazione, da un parte, e i danni (evento) da lesione di interessi diversi da quello dedotto in obbligazione, dall'altra.
Per quanto concerne la prima categoria di danni, ad essere leso è proprio l'interesse dedotto in obbligazione, ovvero l'interesse che sarebbe stato soddisfatto dall'esatto adempimento della prestazione dovuta. Ebbene, considerato che l'obbligazione è la programmazione di una prestazione in vista della soddisfazione di un interesse, l'inadempimento, quale violazione del programma negoziale, di per sé lede quell'interesse: non è qualcosa che viene prima del danno, atteso che il danno
è innanzitutto la perdita del valore della prestazione che spettava (e spetta, sino a che l'obbligazione non sia estinta) al creditore. In queste ipotesi, infatti, viene in rilievo quella che si definisce funzione attuativa della responsabilità contrattuale, che tradizionalmente mira ad attribuire al creditore l'utilità che gli spettava, in relazione al danno c.d. immediato da inadempimento.
Rispetto a questo tipo di danno, al creditore basta provare il titolo, in quanto, in forza del principio di persistenza del diritto, una volta provato il contratto, il creditore ha diritto di ricevere la prestazione,
o il suo equivalente monetario, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento.
Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria di danni, viene in rilievo la lesione di un interesse meritevole di tutela cagionata nell'ambito di un vincolo preesistente tra le parti, vincolo che, tuttavia, non aveva ad oggetto in via immediata e diretta la realizzazione dell'interesse leso. Ricorre, in tale diversa ipotesi, uno schema che ricalca il modello aquiliano: condotta inadempiente – nesso di causalità materiale – danno evento – nesso di causalità giuridica – danni conseguenza (che saranno risarcibili con il consueto limite della prevedibilità), con la sola precisazione che il criterio di imputazione della responsabilità non è la colpa (che dunque non è oggetto dell'onere probatorio dell'attore), ma pur sempre il vincolo preesistente.
Rispetto a tali pregiudizi consequenziali ulteriori il danneggiato è onerato della prova (dei fatti posti a fondamento della sua domanda, ovvero) del rapporto preesistente, del danno e del nesso di causalità con la condotta inadempiente.
Tali pregiudizi ulteriori (rispetto alla perdita della prestazione) non sono ricompresi nel fatto stesso dell'inadempimento, inteso come mancata prestazione del bene della vita dedotto in contratto, ma si configurano come eventi lesivi diversi che possono essere imputati al debitore (sempre a titolo di responsabilità contrattuale) soltanto ove sussista il nesso di causalità materiale con la condotta inadempiente.
Così, se il prestatore d'opera omette di eseguire la prestazione dedotta in contratto, ovvero la esegue in modo inesatto, sì che la stessa si riveli oggettivamente inidonea a soddisfare l'interesse del creditore, come oggettivato nel programma negoziale, allora egli è inadempiente e il creditore ottiene senz'altro il risarcimento del danno pari all'equivalente monetario della prestazione (nonché il ristoro degli ulteriori pregiudizi in rapporto di causalità giuridica con l'inadempimento), limitandosi ad allegare l'inadempimento.
Ma, laddove il debitore abbia eseguito la prestazione in modo da realizzare l'interesse del creditore dedotto in contratto e ciononostante nel corso dell'esecuzione abbia cagionato la lesione di altri interessi del creditore, non oggetto del programma negoziale, questi ulteriori pregiudizi costituiscono eventi lesivi autonomi e ulteriori, dei quali il debitore risponde sì a titolo di responsabilità contrattuale
(essendo vincolato dal fascio di obblighi protettivi, accessori e strumentali a quello principale, di cui si è detto), ma della cui prova è onerato il creditore che assume di essere stato danneggiato. Rispetto
a questi pregiudizi (lo si ripete, diversi dal danno da mancata prestazione) non viene in radice in rilievo il principio di persistenza del diritto (in ragione del quale, una volta provato il contratto, il creditore mantiene il diritto a ricevere la prestazione, fino a che non sia dimostrato l'adempimento o comunque l'estinzione dell'obbligazione), quindi incombe sul creditore l'onere di dimostrare il danno e il nesso di causalità materiale con l'esecuzione della prestazione (in violazione degli obblighi protettivi impliciti nel programma negoziale).
Ulteriore conseguenza della distinzione tra le due categorie di danno da inadempimento riguarda l'estensione della tutela risarcitoria al danno non patrimoniale. E in effetti, mentre rispetto al danno da mancato incameramento della prestazione non si pone la necessità di indagare l'ingiustizia, né la relazione di causalità materiale, né (ad avviso di chi scrive) la rilevanza costituzionale dell'interesse leso ai fini del ristoro delle conseguenze non patrimoniali, rispetto al secondo tipo di pregiudizi, la tutela risarcitoria incontra i limiti di cui all'art. 2059 c.c., come interpretato dalle S.U. 26972/2008.
Rispetto al danno immediato da mancata prestazione, infatti, è la causa del contratto a fornire il criterio di selezione degli interessi giuridicamente rilevanti. Il contratto può essere funzionalizzato dall'autonomia delle parti a soddisfare un interesse non patrimoniale anche non qualificabile come diritto fondamentale della persona costituzionalmente rilevante, purché economicamente apprezzabile. Se tale interesse diviene irrealizzabile nonostante la prestazione sia ancora possibile, il contratto, ormai privo di causa, può essere risolto… Infatti, una volta che si è riconosciuto nelle disposizioni sulla responsabilità contrattuale autonomo fondamento normativo per il danno non patrimoniale da inadempimento e che si è valorizzata l'autonomia negoziale delle parti anche attraverso il richiamo alla causa concreta, non è chiaro per quale ragione, in sede di risarcimento, debba essere attribuito rilievo ai soli interessi costituzionalmente protetti. (così Cass 13370/2018 nel riportare le opinioni dottrinali sul danno non patrimoniale da inadempimento, come riconosciuto dalle
S.U. del 2008).
Diversamente, la lesione di interessi del creditore ulteriori e diversi da quelli dedotti in contratto determina la risarcibilità dei pregiudizi consequenziali di tipo non patrimoniale soltanto ove si tratti di lesione di interessi di rango costituzionale, stante il limite di cui all'art. 2059 c.c., come interpretato dalle S.U. più volte citate.
Ciò premesso sul piano della teoria generale e venendo al caso di specie, va evidenziato come la Pt_1 invochi la responsabilità del prestatore d'opera, non già per la mancata esecuzione della prestazione principale, consistente nella fornitura e nella installazione di fontane fredde a illuminare la scena del taglio della torta degli sposi, prestazione che pacificamente è stata eseguita correttamente, realizzando in modo puntuale l'interesse dell'attrice dedotto in contratto a ottenere un effetto scenico di intrattenimento durante il banchetto nuziale (pacificamente, l'attrice pubblicava ringraziamenti per la riuscita dello spettacolo delle innovative fontane luminose), bensì per un pregiudizio ulteriore e diverso, consistito nel danneggiamento dell'abito da sposa.
Orbene, posto che non viene in questione il danno c.d. immediato da mancato incameramento della prestazione, incombeva sull'attrice l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta inadempiente che consisterebbe a dire dell'attrice nell'erroneo posizionamento delle fontane di luce e il danneggiamento del vestito;
spettava, inoltre, all'attrice la prova del danno, oltre che la sua compiuta allegazione, da articolarsi prima di tutto nella specificazione della sua qualificazione in termini di pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
L'attrice ha assolto l'onere da cui era gravata, in relazione al danno e al nesso di causalità materiale con l'esecuzione della prestazione, avendo dimostrato il danneggiamento dell'abito, mediante la produzione di foto e video del vestito bianco che presenta tante piccole bruciature. Quanto alla prova della eziologia del danno, la riconducibilità causale delle bruciature alla installazione delle fontane luminose in posizione evidentemente troppo vicina agli sposi, è dimostrata – secondo lo standard probatorio del più probabile che non – sulla base di un ragionamento inferenziale che muove dalla tipologia del danno. E in effetti, in assenza di spiegazioni alternative, che parte appellata non ha fornito, deve presumersi, per la particolarissima tipologia di danno, che le moltissime piccole bruciature sul vestito non possano essere state prodotte che dalle scintille delle installazioni luminose fornite dall'appellato.
Spetta, dunque, all'attrice il risarcimento del danno cagionatole nel corso dell'esecuzione della prestazione dovuta dal CP_1 Sul versante della liquidazione, però, va evidenziato che un vestito da sposa già usato e che dunque ha esaurito la sua funzione, parrebbe di modestissimo valore economico, mentre – per le motivazioni sopra evidenziate – non potrebbe riconoscersi il ristoro di alcun pregiudizio non patrimoniale, mancando la lesione di diritti fondamentali della persona, tale non potendosi considerare quello a conservare integro l'abito da sposa, dopo le nozze (cfr. ancora Cass. 13370/2018).
Dovendosi, dunque, tenere conto del solo danno patrimoniale, connesso al valore economico dell'abito; avuto riguardo al prezzo pagato dall'attrice per il suo acquisto, unico elemento oggettivo utile alla stima (risultando completamente irrilevante l'opinione della stilista, peraltro smentita dal valore di mercato, dato dall'effettivo prezzo pagato per l'acquisto, senza necessità di svolgere ctu) e considerato che l'abito è stato utilizzato e ha dunque svolto integralmente la funzione per la quale è stato acquistato, appare equo contenere il risarcimento nella somma di euro 200,00.
S'impone, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 200,00 in favore della Pt_1
Tenuto conto del fatto che il si era offerto di risarcire il danno con una piccola somma, si CP_1 giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 200,00;
2. Compensa le spese del doppio grado.
MI, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi