Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03937/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2023, proposto da Buhlmann Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tempesta, con domicilio fisico eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati EL Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.Andrea Manzi in Roma, alla via Alberico II n. 33 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 1 Dolomiti - Ulss1 Dolomiti, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 2 Marca Trevigiana - Ulss2 Marca Trevigiana, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima - Ulss3 Serenissima, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 4 Veneto Orientale- Ulss4 Veneto Orientale, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 5 Polesana - Ulss5 Polesana, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 6 Euganea - Ulss6 Euganea, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana- Ulss7 Pedemontana, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 Berica - Ulss8 Berica, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera - Ulss9 Scaligera, Azienda Ospedale - Università Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto Irccs, Azienda Zero, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore generale Area sanità e sociale della Regione Veneto del 13.12.2022, n. 172, in BUR del 14.12.2022, n. 151, ad oggetto: “Articolo 9 ter, co. 9 bis, d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. l. 6.8.2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6.7.2022 pubblicato in G.U. 15.9.2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della salute 6.10.2022, pubblicato in G.U. 26.10.2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e relativi allegati (All. “A” recante l’elenco delle quote di ripiano annuale per ciascuna azienda); -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, per quanto di interesse della società ricorrente, compresi: (a) il decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, ad oggetto: “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; (b) il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6.7.2022, 2 recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (c) “l’accordo, ai sensi dell’art. 9 ter d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. l. 6.8.2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 7.11.2019, rep. atti n. 181/CSR; (d) la circolare del Ministero della salute del 29.7.2019, n. 22413, recante la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015, 2016, 2017 e 2018; (e) le deliberazioni dei Direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, non conosciute; (f) la nota di Azienda Zero del 7.12.2022, prot. n. 34255, non conosciuta, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento; (g) la nota dell’Area sanità e sociale della Regione Veneto del 24.11.2022, prot.n. 544830, non conosciuta; (h) la nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022, che prevede, ai fini del calcolo del ripiano, “l’esclusione dei fornitori pubblici”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Vista la nota del 30 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere “ ai sensi dell’art. 7, d.l. 30.6.2025, n. 95, conv, mod. l. 8.8.2025, n. 118”;
Visti gli artt. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il gravame introduttivo la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, come indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che:
- con note del 23 febbraio 2026, la società ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle Amministrazioni resistenti, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto;
- la Regione Veneto ha depositato in atti la Deliberazione regionale n. 154 del 16 ottobre 2025 recante accertamento dei pagamenti delle quote di ripiano dalle ditte fornitrici di dispositivi medici nella misura ridotta di cui all’articolo 7 del D.L. n. 95/2025 convertito in Legge n. 118 dell’8 agosto 2025 e s.m.i.;
-può pertanto essere dichiarata, ai sensi di legge, la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL GI, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | EL GI |
IL SEGRETARIO