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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4088 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. TARANTINO ERASMO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
All'udienza del 26.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
n.17/2023
CP_
Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 852,00 oltre spese generali,
I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro - Premesso che con ricorso depositato il 30.03.2023, , ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17/2023 emesso in data
12/01/2023 e notificato il 17/03/2023 con cui le veniva ingiunto di pagare in favore
CP_ dell la somma di euro 2.296,14 a titolo di maggiorazione sociale sull'assegno sociale n.04026493/AS per il periodo compreso fra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012
chiedendo dichiararsi l'insussistenza del credito vantato dall per euro 2.296,14 CP_1
stante l'avvenuta estinzione a seguito dell'avvenuto pagamento. Deduceva in particolare che a decorrere dal maggio 2015 e sino all'aprile 2018 ha provveduto al pagamento di n.36 rate mensili, pari ad euro 71,18 cadauna, del piano di ammortamento predisposto dall per un importo complessivo di euro 2.562,48 CP_1
Chiedeva pertanto la revoca e o annullamento del decreto ingiuntivo opposto da ritenersi nullo o inefficace;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l' opposto si CP_2
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L' deduceva che l'indebito deriva da una ricostituzione CP_1
centralizzata del 29/10/2013. L'assegno sociale per l'anno 2012 era stato revocato per superamento del limite reddituale coniugale (€ 11.154,00) atteso che il coniuge del ricorrente nel 2012 ha percepito pensione di vecchiaia, rendita , redditi da CP_3
terreni e fabbricati. Deduceva che il pagamento di € 2.562,48 effettuato dalla ricorrente tra il 2015 e il 2018 si riferiva a un altro indebito (pratica n. 1032380) e non a quello oggetto del decreto ingiuntivo (Pratica n.10376486).
- premesso che, la causa veniva ripetutamente rinviata per consentire all che CP_1
ne ha fatto richiesta, di documentare quanto dedotto in relazione all'altro indebito che asseritamente sussisteva e a cui sarebbe dovuto essere imputato il pagamento effettuato dalla ricorrente, atteso che l' si è limitata a indicare un numero di CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pratica senza produrre alcunché;
-ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione. Pertanto, correttamente la difesa dell'opponente evidenzia la mancanza di prova circa la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' non avendo quest'ultimo fornito altri CP_1
elementi se non il modello “UL13”, che può costituire prova del credito soltanto nella fase monitoria, e una lettera raccomandata del 7.11.2023. Inoltre, l CP_2
sebbene autorizzato, non ha provveduto a produrre il provvedimento d'indebito n. 1032380 a cui pretenderebbe di imputare i pagamenti effettuati dal ricorrente
- ritenuto inoltre che a prescindere da ogni altra valutazione, secondo questo giudice l'opposizione merita di trovare accoglimento in base all'insegnamento della Corte di Cassazione per cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020). Nel caso di specie l' non ha dedotto e provato alcun CP_1
comportamento doloso da parte del ricorrente. Inoltre, considerato che è lo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stesso ad affermare che l'indebito trae origine da una ricostruzione CP_2
centralizzata operata dall' nell'anno 2012, si ritiene oltremodo tardiva, la CP_2
richiesta di restituzione delle somme operata solo nell'anno 2023.
Pertanto (a prescindere da ogni altra ragione, da intendersi assorbita),
l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e l'ente previdenziale, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in e si distraggono ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di non aver percepito alcun compenso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/09/2025.
IL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4088 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. TARANTINO ERASMO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
All'udienza del 26.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
n.17/2023
CP_
Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario in € 852,00 oltre spese generali,
I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro - Premesso che con ricorso depositato il 30.03.2023, , ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17/2023 emesso in data
12/01/2023 e notificato il 17/03/2023 con cui le veniva ingiunto di pagare in favore
CP_ dell la somma di euro 2.296,14 a titolo di maggiorazione sociale sull'assegno sociale n.04026493/AS per il periodo compreso fra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012
chiedendo dichiararsi l'insussistenza del credito vantato dall per euro 2.296,14 CP_1
stante l'avvenuta estinzione a seguito dell'avvenuto pagamento. Deduceva in particolare che a decorrere dal maggio 2015 e sino all'aprile 2018 ha provveduto al pagamento di n.36 rate mensili, pari ad euro 71,18 cadauna, del piano di ammortamento predisposto dall per un importo complessivo di euro 2.562,48 CP_1
Chiedeva pertanto la revoca e o annullamento del decreto ingiuntivo opposto da ritenersi nullo o inefficace;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l' opposto si CP_2
costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della opposizione della quale chiedeva il rigetto. L' deduceva che l'indebito deriva da una ricostituzione CP_1
centralizzata del 29/10/2013. L'assegno sociale per l'anno 2012 era stato revocato per superamento del limite reddituale coniugale (€ 11.154,00) atteso che il coniuge del ricorrente nel 2012 ha percepito pensione di vecchiaia, rendita , redditi da CP_3
terreni e fabbricati. Deduceva che il pagamento di € 2.562,48 effettuato dalla ricorrente tra il 2015 e il 2018 si riferiva a un altro indebito (pratica n. 1032380) e non a quello oggetto del decreto ingiuntivo (Pratica n.10376486).
- premesso che, la causa veniva ripetutamente rinviata per consentire all che CP_1
ne ha fatto richiesta, di documentare quanto dedotto in relazione all'altro indebito che asseritamente sussisteva e a cui sarebbe dovuto essere imputato il pagamento effettuato dalla ricorrente, atteso che l' si è limitata a indicare un numero di CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pratica senza produrre alcunché;
-ritenuto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione. Pertanto, correttamente la difesa dell'opponente evidenzia la mancanza di prova circa la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall' non avendo quest'ultimo fornito altri CP_1
elementi se non il modello “UL13”, che può costituire prova del credito soltanto nella fase monitoria, e una lettera raccomandata del 7.11.2023. Inoltre, l CP_2
sebbene autorizzato, non ha provveduto a produrre il provvedimento d'indebito n. 1032380 a cui pretenderebbe di imputare i pagamenti effettuati dal ricorrente
- ritenuto inoltre che a prescindere da ogni altra valutazione, secondo questo giudice l'opposizione merita di trovare accoglimento in base all'insegnamento della Corte di Cassazione per cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020). Nel caso di specie l' non ha dedotto e provato alcun CP_1
comportamento doloso da parte del ricorrente. Inoltre, considerato che è lo
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stesso ad affermare che l'indebito trae origine da una ricostruzione CP_2
centralizzata operata dall' nell'anno 2012, si ritiene oltremodo tardiva, la CP_2
richiesta di restituzione delle somme operata solo nell'anno 2023.
Pertanto (a prescindere da ogni altra ragione, da intendersi assorbita),
l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e l'ente previdenziale, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in e si distraggono ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di non aver percepito alcun compenso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/09/2025.
IL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro