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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 779/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 779/2024 R.G.; dato atto che l'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte appellante;
visti gli artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 779/2024 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci n. P.IVA_1
171, presso lo studio dell'Avv. Luca Giammusso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ); CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Pag. 1 a 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 208/24, pubblicata il 22.2.2024, del Giudice di Pace di
Locri – opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219003903526000, notificatale in data 4/2/2022, relativa alla cartella di pagamento n. 09420140029364938000, per l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), eccependo l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica della cartella.
si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto Parte_1 di competenza (rectius) giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, nel merito, l'omesso decorso del termine prescrizionale, data l'applicazione della disciplina emergenziale COVID di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 e l'esistenza di atti interruttivi notificati alla debitrice.
Con sentenza n. 208/24 pubblicata il 22.2.2024, il Giudice di Pace di Locri, in accoglimento dell'opposizione proposta, annullava l'intimazione di pagamento impugnata in parte qua, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data 26.7.2024, proponeva gravame avverso la predetta sentenza, Parte_1 domandandone la riforma e lamentandone l'erroneità nella parte in cui: 1) era stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) era stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia, giusta ordinanza del 6.6.2025. La causa, previa acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, era rinviata all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con concessione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va considerato che l'impugnazione proposta è tempestiva e risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.. Dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute risultano, infatti, chiare l'indicazione della parte della sentenza che si
Pag. 2 a 7 desidera impugnare, l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza e le ragioni per cui si ritiene violata la legge (cfr. sul punto il dictum di Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017 secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” invocabile, per analogia di ratio, anche sotto la vigenza del testo normativo vigente ratione temporis).
Ancora in via preliminare, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato oggetto di riproposizione e che, ancora, non dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, tutte le questioni sottoposte all'esame del Tribunale possono ritenersi assorbite stante la fondatezza del motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccepito dall' sin dal primo grado di giudizio. Parte_1
In linea generale, va ricordato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass. S.U. n. 11293 del 29/04/2021).
È noto, infatti, che, a tal fine, rilevi il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. S.U. n. 20350 del 31/07/2018).
In particolare, rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento ratione temporis vigente è costituito dal d.lgs. n. 546 del 1992 e,
Pag. 3 a 7 nello specifico, dall'art. 2 del citato decreto secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Se. sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte le fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato decreto esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2, dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione, l'art. 19, comma 1, disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
L'art. 35, comma 26 quinquies, L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e-ter) ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n.
602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Sulla scorta di tali disposizioni normative, seppur nell'alveo di arresti non sempre univoci della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 12642 del 12/05/2021; Cass. S.U. n. 28709 del
16/12/2020 e Cass. S.U., n. 34447 del 24/12/2019), da ultimo, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. S.U. n. 16986 del
Pag. 4 a 7 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. S.U. n. 30666 del 18.10.2022 e, da ultimo, Cass. sez. un.
35116 del 29/11/2022). In altri termini, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario (Cass. S.U. n. 16986 del
25/05/2022 e, da ultimo, anche Cass. 6289 del 08/03/2024).
Il Tribunale ritiene che tale conclusione sia condivisibile atteso che, dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 D.Lgs. n. 546/1992, emerge chiaramente la scelta del legislatore di attribuire alla giurisdizione tributaria le vicende del credito tributario dal momento della prima comunicazione al debitore (l'avviso di accertamento) e per tutte le fasi della riscossione sino al pignoramento, indicando quest'ultimo quale momento nel quale la giurisdizione si trasferisce al giudice ordinario nella sua funzione di giudice dell'esecuzione. Si reputa, allora, che sia maggiormente aderente al tenore delle norme affermare la giurisdizione tributaria per ogni giudizio avente ad oggetto un credito di natura tributaria che si ponga in una fase antecedente alla notifica del pignoramento ovvero che, pur se temporalmente successivo al pignoramento, abbia finalità recuperatoria di una precedente fase. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la doglianza del debitore attenga al credito tributario nella sua originaria debenza ovvero ad un effetto estintivo (ad esempio la prescrizione) o modificativo successivo alla sua cristallizzazione. Del resto, anche le vicende estintive o modificative successive all'originario accertamento del tributo costituiscono un momento di verifica dell'attualità della medesima obbligazione tributaria. Si intende sottolineare, cioè, che la circostanza che in giudizio possa essere dedotta l'estinzione per prescrizione successiva alla rituale notifica di una cartella esattoriale non modifica la natura dell'accertamento giudiziale che resta pur sempre afferente all'esistenza del tributo;
i fatti estintivi o modificativi successivi riverberano comunque i propri effetti sull'obbligazione originaria, con la conseguenza che la verifica su tali eventi successivi costituisce al tempo stesso delibazione sull'esistenza del credito.
Tale interpretazione – che ricalca quella tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente prima del contrasto insorto negli ultimi anni – non trova argomento di criticità nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie
Pag. 5 a 7 che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ne ha ampliato la portata (rendendo ammissibile l'opposizione all'esecuzione anche rispetto ai crediti tributari), senza tuttavia, in ogni caso, modificare l'assetto dell'art. 2 del D.Lgs n. 546/1992.
Orbene, tanto considerato, appare evidente come il Giudice di Pace, nella sentenza gravata, non abbia fatto corretta applicazione di tali principi.
E, infatti, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, emerge chiaramente che la domanda proposta in origine dall'odierna appellata riguarda un atto privo di natura esecutiva - l'intimazione di pagamento emessa dall'agente di riscossione – avente ad oggetto un credito di natura tributaria (ICI) di cui si lamentava la prescrizione maturata in un momento successivo alla notifica della cartella esattoriale (cfr. sulla natura tributaria dell'ICI, Cass. S.U. n. 29 del 5/01/2016).
In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, la giurisdizione sull'opposizione proposta da spetta, dunque, al giudice tributario. CP_1
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata in questa sede come motivo di appello, è, quindi, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, meritevole di condivisione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello va accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte di Giustizia tributaria di primo grado, competente per territorio, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nella stessa elaborazione della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello come in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 208/2024, pubblicata in data 22.02.2024, del Giudice di Pace di Locri, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Pag. 6 a 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, competente per territorio, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge;
- dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Sarah Previti
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 779/2024 R.G.; dato atto che l'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte appellante;
visti gli artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 779/2024 R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, (C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci n. P.IVA_1
171, presso lo studio dell'Avv. Luca Giammusso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ); CP_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
Pag. 1 a 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 208/24, pubblicata il 22.2.2024, del Giudice di Pace di
Locri – opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, proponeva opposizione CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219003903526000, notificatale in data 4/2/2022, relativa alla cartella di pagamento n. 09420140029364938000, per l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), eccependo l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica della cartella.
si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto Parte_1 di competenza (rectius) giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario e, nel merito, l'omesso decorso del termine prescrizionale, data l'applicazione della disciplina emergenziale COVID di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 e l'esistenza di atti interruttivi notificati alla debitrice.
Con sentenza n. 208/24 pubblicata il 22.2.2024, il Giudice di Pace di Locri, in accoglimento dell'opposizione proposta, annullava l'intimazione di pagamento impugnata in parte qua, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, ritualmente e tempestivamente notificato in data 26.7.2024, proponeva gravame avverso la predetta sentenza, Parte_1 domandandone la riforma e lamentandone l'erroneità nella parte in cui: 1) era stata rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) era stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione.
pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia, giusta ordinanza del 6.6.2025. La causa, previa acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, era rinviata all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con concessione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va considerato che l'impugnazione proposta è tempestiva e risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.. Dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute risultano, infatti, chiare l'indicazione della parte della sentenza che si
Pag. 2 a 7 desidera impugnare, l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza e le ragioni per cui si ritiene violata la legge (cfr. sul punto il dictum di Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017 secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” invocabile, per analogia di ratio, anche sotto la vigenza del testo normativo vigente ratione temporis).
Ancora in via preliminare, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, che non è stato oggetto di riproposizione e che, ancora, non dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, tutte le questioni sottoposte all'esame del Tribunale possono ritenersi assorbite stante la fondatezza del motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccepito dall' sin dal primo grado di giudizio. Parte_1
In linea generale, va ricordato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass. S.U. n. 11293 del 29/04/2021).
È noto, infatti, che, a tal fine, rilevi il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. S.U. n. 20350 del 31/07/2018).
In particolare, rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento ratione temporis vigente è costituito dal d.lgs. n. 546 del 1992 e,
Pag. 3 a 7 nello specifico, dall'art. 2 del citato decreto secondo cui: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Se. sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Il tenore letterale della norma, dunque, estende l'operatività della giurisdizione tributaria a tutte le fasi della riscossione esattoriale aventi ad oggetto crediti di natura tributaria che si collocano in una fase antecedente alla notifica del pignoramento, cioè del primo atto esecutivo in senso stretto.
L'art. 19 (intestato “Atti impugnabili ed oggetto del ricorso”) del citato decreto esplicita ancora più chiaramente l'ambito operativo di cui all'art. 2, dettagliando gli atti impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria nelle ipotesi in cui abbiano ad oggetto crediti di natura tributaria.
Nell'originaria formulazione, l'art. 19, comma 1, disponeva che “il ricorso può esser proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora”.
L'art. 35, comma 26 quinquies, L. n. 248/2006 ha introdotto la lettera e-bis) e la lettera e-ter) ampliando all'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del Dpr 29 settembre 1973 n.
602 e successive modificazioni (e-bis) ed al fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni (e-ter) l'ambito di operatività degli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria.
Sulla scorta di tali disposizioni normative, seppur nell'alveo di arresti non sempre univoci della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U., n. 12642 del 12/05/2021; Cass. S.U. n. 28709 del
16/12/2020 e Cass. S.U., n. 34447 del 24/12/2019), da ultimo, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. S.U. n. 16986 del
Pag. 4 a 7 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. S.U. n. 30666 del 18.10.2022 e, da ultimo, Cass. sez. un.
35116 del 29/11/2022). In altri termini, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario (Cass. S.U. n. 16986 del
25/05/2022 e, da ultimo, anche Cass. 6289 del 08/03/2024).
Il Tribunale ritiene che tale conclusione sia condivisibile atteso che, dal combinato disposto degli artt. 2 e 19 D.Lgs. n. 546/1992, emerge chiaramente la scelta del legislatore di attribuire alla giurisdizione tributaria le vicende del credito tributario dal momento della prima comunicazione al debitore (l'avviso di accertamento) e per tutte le fasi della riscossione sino al pignoramento, indicando quest'ultimo quale momento nel quale la giurisdizione si trasferisce al giudice ordinario nella sua funzione di giudice dell'esecuzione. Si reputa, allora, che sia maggiormente aderente al tenore delle norme affermare la giurisdizione tributaria per ogni giudizio avente ad oggetto un credito di natura tributaria che si ponga in una fase antecedente alla notifica del pignoramento ovvero che, pur se temporalmente successivo al pignoramento, abbia finalità recuperatoria di una precedente fase. E ciò indipendentemente dalla circostanza che la doglianza del debitore attenga al credito tributario nella sua originaria debenza ovvero ad un effetto estintivo (ad esempio la prescrizione) o modificativo successivo alla sua cristallizzazione. Del resto, anche le vicende estintive o modificative successive all'originario accertamento del tributo costituiscono un momento di verifica dell'attualità della medesima obbligazione tributaria. Si intende sottolineare, cioè, che la circostanza che in giudizio possa essere dedotta l'estinzione per prescrizione successiva alla rituale notifica di una cartella esattoriale non modifica la natura dell'accertamento giudiziale che resta pur sempre afferente all'esistenza del tributo;
i fatti estintivi o modificativi successivi riverberano comunque i propri effetti sull'obbligazione originaria, con la conseguenza che la verifica su tali eventi successivi costituisce al tempo stesso delibazione sull'esistenza del credito.
Tale interpretazione – che ricalca quella tradizionalmente seguita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente prima del contrasto insorto negli ultimi anni – non trova argomento di criticità nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie
Pag. 5 a 7 che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ne ha ampliato la portata (rendendo ammissibile l'opposizione all'esecuzione anche rispetto ai crediti tributari), senza tuttavia, in ogni caso, modificare l'assetto dell'art. 2 del D.Lgs n. 546/1992.
Orbene, tanto considerato, appare evidente come il Giudice di Pace, nella sentenza gravata, non abbia fatto corretta applicazione di tali principi.
E, infatti, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, emerge chiaramente che la domanda proposta in origine dall'odierna appellata riguarda un atto privo di natura esecutiva - l'intimazione di pagamento emessa dall'agente di riscossione – avente ad oggetto un credito di natura tributaria (ICI) di cui si lamentava la prescrizione maturata in un momento successivo alla notifica della cartella esattoriale (cfr. sulla natura tributaria dell'ICI, Cass. S.U. n. 29 del 5/01/2016).
In applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, la giurisdizione sull'opposizione proposta da spetta, dunque, al giudice tributario. CP_1
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata in questa sede come motivo di appello, è, quindi, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, meritevole di condivisione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello va accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte di Giustizia tributaria di primo grado, competente per territorio, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
Resta assorbita ogni altra questione.
In ragione del contrasto giurisprudenziale registrato nella stessa elaborazione della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello come in epigrafe promossa avverso la sentenza n. 208/2024, pubblicata in data 22.02.2024, del Giudice di Pace di Locri, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Pag. 6 a 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, competente per territorio, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge;
- dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Sarah Previti
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