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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del Giudice monocratico onorario dr.ssa
TO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n.2917 / 22 R.g. avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. MARI ALESSANDRO in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti
- parte attrice -
E
in persona del sindaco suo lrpt rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
TO SO giusta determina e procura alle liti in atti
- parte convenuta -
E in persona del suo lrpt rapp.ta e difesa dall'avv. VITTORELLI CP_2
NELLO in forza di mandato alle liti in atti
- Parte convenuta -
Conclusioni : come precisate dalle parti all'udienza del 16.12.25 in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la ricorrente chiedeva all'intestato Pt_1
Tribunale di “ ordinare ad e per quanto di competenza CP_2 Controparte_1
1 l'esecuzione di opere di impermeabilizzazione della condotta idrica, fognaria e pozzetto al fine di impedire l'allagamento del locale di proprietà di essa attrice;
con condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti , anche per non utilizzo del locale .
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda CP_2
siccome infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni precisate in atti.
Nello specifico la difesa dell' eccepiva di aver dato esatta e completa CP_2
esecuzione all'accordo transattivo siglato tra le parti di causa, in esito a procedimento di ATP. La predetta transazione giudiziale, prevedeva l'adempimento di opere di risanamento delle condotte a cura della convenuta nonché il risarcimento dei danni a favore della danneggiata e ulteriori lavori CP_2
a carico del ( cfr . documento in atti ) . CP_1
Si costituiva il convenuto il quale eccepiva il difetto di legittimazione CP_1
passiva dell'ente comunale, per essere responsabile dei lavori di CP_2
manutenzione ordinaria e straordinaria;
chiedeva inoltre il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice , siccome infondata.
Disposto il mutamento nel rito ordinario di cognizione ed espletata l'istruttoria,
all'udienza del 01.04.25, il presente giudizio (assegnato al Got dott. Vellucci ),
perveniva avanti codesto giudice, ex ordine servizio n 70 del 2024 del Presidente
del Tribunale .
Conclusa l'istruttoria e disposto il tentativo di conciliazione giudiziale tra le parti,
il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, fissava udienza al
16.12.25 per discussione orale ex art 281 sexies cpc e deposito della contestuale sentenza .
2 *******
In esito all'accertamento ATP risulta dimostrato come l'immobile di proprietà
della parte attrice, locale cantina, sia stato interessato da infiltrazioni ascrivibili alla raccolta di acque della condotta idrica e fognaria ( cfr. relazione del CTU
geom. in atti ). Per_1
Risulta , altresì, provato come in esito all' accordo sottoscritto, la convenuta avrebbe eseguito le opere necessarie per risanamento della condotta idrica, CP_2
in specie lavori per disotruzione linea fognaria e del collegamento pozzetto delle acque bianche , nonché lavori di impermeabilizzazione del pozzetto acque bianche unitamente al comune di , ciascuno per quanto di competenza ( Cfr. CP_1
accordo in atti ).
Parte attrice ha confermato l'avvenuta esecuzione dei lavori concordati da parte dell' nel 2019 , deducendo, tuttavia, il verificarsi di un' ulteriore infiltrazione CP_2
nel locale di proprietà .
Peraltro, la convenuta in esito alle prove testimoniali espletate ha dimostrato CP_2
di aver eseguito i lavori e le opere necessarie per evitare l'irregolare deflusso delle acque, nel locale di proprietà di essa attrice .
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni testimoniali rese nei verbali di udienza del 1.4.25 e 8.7.25 , i testi confermano l'esecuzione di lavori di risanamento a cura della della condotta idrica e fognaria . CP_2
L'adempimento della è dimostrato anche dalla documentazione versata in CP_2
atti e depositata dalla convenuta, in sede di memorie istruttorie 183 VI cpc.
Dalla stessa documentazione emerge che, in data 11.8.21, la sollecitava il CP_2
Comune di d eseguire i lavori “di impermeabilizzazione pozzetto acque CP_1
3 meteoriche ..” ( cfr documento in atti ) ed è anche dimostrato l'avvenuto risarcimento dei danni in favore della danneggiata a carico della stessa come CP_2
previsto nel richiamato atto.
E' da dire che, il convenuto non ha espletato attività istruttoria al fine di CP_1
dimostrare l'asserito adempimento, in ordine alla impermeabilizzazione del pozzetto acque meteoriche .
Occorre, rilevare , peraltro, che dall'allegazione difensiva della stessa parte attrice nel locale cantina si verificherebbe “… l'allagamento in occasione delle piogge…
che nella cantina posta al piano sottostrada vi è umidità ….”( Cfr. dichiarazione teste escusso dalla attrice).
Alla luce degli elementi sopra richiamati e della espletata istruttoria, deve rilevarsi come era onere della difesa attorea provare il nesso eziologico tra il fatto e l'evento lesivo subito, a termini della norma di cui all' art. 2051 cc . o, la colpa della parte convenuta, sotto il profilo della negligenza, in base ai diversi presupposti normativi, ex art. 2043 cc .
In tema, in applicazione della fattispecie normativa di cui all'art 2051 cc, il custode risponde dei danni prodotti non perché abbia assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare relazione in cui si trova con la cosa, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva con il solo limite della prova liberatoria del caso fortuito. In proposito, rileva, ancora, come la responsabilità prevista dalla norma di cui all'art 2051 cc, superabile solo con la prova del caso fortuito o della colpa del danneggiato, richieda, comunque,
l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso
4 In tal senso, la Suprema Corte ha sottolineato che “ allorquando invochi la
responsabilità di cui all'art 2051 cc, il danneggiato non è onerato dalla
dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una
situazione qualificabile come insidia e trabocchetto, bensì esclusivamente
dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e la sua verificazione” ( ex multis, Cass 15383 /06; Cass. 20334 /04; Cass.9883 /05).
Per le motivazioni che precedono, preme rilevare come la parte attrice non ha fornito la necessaria prova del nesso causale in ordine all'evento lesivo dedotto e di conseguenza la responsabilità della parte convenuta, in ordine alle asserite infiltrazioni nel locale di proprietà .
Né parimenti risultano dimostrati i più stringenti presupposti normativi di cui all'art 2043 cc , sotto il profilo del comportamento colposo dei convenuti.
Il non ha dimostrato , nel corso del giudizio , di aver adempiuto alle opere CP_1
di sua competenza, fermo restando che quest'ultimo non ha assunto un obbligo giuridicamente rilevante, poiché non era parte, né ha sottoscritto l'atto di conciliazione del 2019 .
Inoltre, in riferimento al danno dedotto dalla parte attrice , non risulta comprovato da idonea documentazione, in particolare fatture che attestino l'avvenuto esborso delle spese per la ristrutturazione e lavori di ripristino dello stato di luoghi o,
eventualmente l'allegazione di una perizia di parte . Né l'attrice ha allegato la concreta possibilità di godimento ( anche solo potenziale ) andata persa , al fine del richiesto indennizzo per mancato godimento del locale .
Per i motivi di cui sopra veniva disattesa dal giudicante la richiesta formulata dalla difesa attorea di nomina di CTU per accertare le cause delle infiltrazioni e la
5 conseguente responsabilità risarcitoria dei convenuti ( si richiama l'ordinanza istruttoria in atti ).
In tema, in base al principio “onus probandi incubit ei qui dicit “ di cui all'art. 2697 cc, risulta onere del deducente dimostrare la concreta esistenza dell'asserito danno, sia dell'an che del quantum . Consegue , pertanto, come la consulenza d'ufficio non abbia valenza di mezzo istruttorio per supplire l'onere probatorio della parte che intende avvalersene .
Tale principio, è stato sottolineato anche dalla Suprema Corte che sottolinea “
…la ctu non può servire per colmare lacune probatorie della parte essendo precluso al giudice predisporre indagini tecniche qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati “ ( ex multis, Cass.
7.9.23 n 26048 ; Cass. 2020 n. 19631 ).
Per le motivazioni che precedono deve essere disattesa la domanda spiegata dalla parte attrice .
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della natura della decisione, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti di causa .
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide :
- Rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti Parte_1
dei convenuti e in persona del sindaco pt;
CP_2 Controparte_1
- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti di causa .
6 Così deciso in Frosinone, a verbale d'udienza del 16.12.25 ore 15,00
Il Giudice
dott.ssa TO ON
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