Articolo 14 quater della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 14 terArticolo 14 quinquies
Versione
2 marzo 2006
Art. 14-quater. (( (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico). )) (( 1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete INTERNET.
Con il medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . ))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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