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27 gennaio 1991
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25 febbraio 1996
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8 febbraio 2001
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19 gennaio 2018
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Art. 9. (( (Differimento dell'adozione di regole tecniche).)) (( 1. L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica.
2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l'adozione del progetto di regola tecnica e' rinviata a decorrere dalla data di notifica:
a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o piu' pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali.
3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
4. L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:
a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;
c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione europea.
6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:
a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, e' necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilita' di consultazione; oppure;
b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, e' necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. ))
2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l'adozione del progetto di regola tecnica e' rinviata a decorrere dalla data di notifica:
a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o piu' pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali.
3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
4. L'adozione di un progetto di regola tecnica e' rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo e' esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:
a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;
c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione europea.
6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:
a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, e' necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilita' di consultazione; oppure;
b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, e' necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. ))
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