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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. SE IS NI Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente a [...], rap- C.F._1
presentato e difeso dagli avvocati Domenico US (C.F.
- pec: - fax C.F._2 Email_1
0922- 436946) e EN US (C.F. – pec C.F._3 [...]
– fax 0922-436946), entrambi del Foro di Email_2
Agrigento e con studio in Favara (AG), in via Papa Luciani, n. 18, presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
nata ad [...], il [...] C.F. Controparte_1
residente in [...], C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Cusumano (C.F.
, pec C.F._5 Email_3
con studio in Favara (AG), in via Darwin, n. 10, presso il quale è eletti- vamente domiciliata
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il PM ha apposto il visto in data 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi in epigrafe hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli ef- fetti civili del loro matrimonio, contratto a Favara il 27 giugno 2002, trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2002, atto n. 39
– P. II – S. A.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati i figli (ge- melli) SE e , entrambi il 6 dicembre 2007. Per_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate, ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 col deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno in- sistito nell'accoglimento del ricorso.
- 2 - Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, avvenuta il
24 ottobre 2017, proceduta definita con decreto di omologa del Tribunale di
Agrigento in data 9 novembre 2017, ormai divenuto esecutivo.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli
[...]
e , e ravvisato che le clausole relative ai medesimi Per_2 Persona_3
non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presup- posti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori SE e deve ritenersi non necessario, te- Per_1
nuto conto delle condizioni di cui all'accordo e dell'imminenza del compimento del 18° anno.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- 3 - In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ec- cezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con- tratto a Favara il 27 giugno 2002 tra nato ad [...] il 13 Parte_1
aprile 1972, e , nata ad [...], il [...], Controparte_1
trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2002, atto n. 39 – P. II – S. A.
Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
Nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Presidente est.
SE IS NI
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. SE IS NI Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente a [...], rap- C.F._1
presentato e difeso dagli avvocati Domenico US (C.F.
- pec: - fax C.F._2 Email_1
0922- 436946) e EN US (C.F. – pec C.F._3 [...]
– fax 0922-436946), entrambi del Foro di Email_2
Agrigento e con studio in Favara (AG), in via Papa Luciani, n. 18, presso il cui studio è elettivamente domiciliato e
nata ad [...], il [...] C.F. Controparte_1
residente in [...], C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Cusumano (C.F.
, pec C.F._5 Email_3
con studio in Favara (AG), in via Darwin, n. 10, presso il quale è eletti- vamente domiciliata
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4 novembre 2025.
Il PM ha apposto il visto in data 25 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi in epigrafe hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli ef- fetti civili del loro matrimonio, contratto a Favara il 27 giugno 2002, trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2002, atto n. 39
– P. II – S. A.
In particolare, i coniugi hanno dedotto che dal matrimonio sono nati i figli (ge- melli) SE e , entrambi il 6 dicembre 2007. Per_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate, ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 col deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno in- sistito nell'accoglimento del ricorso.
- 2 - Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, avvenuta il
24 ottobre 2017, proceduta definita con decreto di omologa del Tribunale di
Agrigento in data 9 novembre 2017, ormai divenuto esecutivo.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli
[...]
e , e ravvisato che le clausole relative ai medesimi Per_2 Persona_3
non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presup- posti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori SE e deve ritenersi non necessario, te- Per_1
nuto conto delle condizioni di cui all'accordo e dell'imminenza del compimento del 18° anno.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- 3 - In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ec- cezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con- tratto a Favara il 27 giugno 2002 tra nato ad [...] il 13 Parte_1
aprile 1972, e , nata ad [...], il [...], Controparte_1
trascritto negli atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2002, atto n. 39 – P. II – S. A.
Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
Nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 6 novembre 2025
Il Presidente est.
SE IS NI
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