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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1336/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso cEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12545/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 01307256 47 503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 01307256 47 503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 01307256 47 503 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7866/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento n. 071 2019 01307256 47 503, noificata in data 05.06.2023, relativa ad IRPEF per l'anno 2016 dovuta dal padre, Nominativo_1, deceduto il 18 agosto 2017, a lei notificata in qualità di erede.
Premetteva di avere accettato, unitamente ai fratelli, l'eredità con beneficio di inventario, e quindi deduceva:
1) la “limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari”; 2) la tardività della notifica, in quanto la ricorrente ha ricevuto la cartella di pagamento in data 5/06/2023, ben oltre il termine di decadenza del 31/12/2022, così prorogato ex artt. 12 D.Lgs. n. 18 del 2020 e 68, comma
1, del D.l. n. 18 del 2020; 3) la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione;
4) la nullità della cartella per mancata notifica di atto prodromico.
La Agenzia delle Entrate si costituiva, dando atto di avere proceduto a sgravio parziale con riferimento alla irrogazione di sanzioni e chiedeva, per il resto, il rigetto del ricorso.
I primi giudici, preso atto della parziale cessazione della materia del contendere in riferimento alle sanzioni, rigettavano nel resto il ricorso, ritenendo in particolare l'atto tempestivamente notificato in quanto, a fronte dell'originario termine decadenziale del 31 dicembre 2020 "va però considerato che il termine per la notifica di “atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione” scadenti a quella data risulta prorogato ex art. 157, D.l. n. 34 del 2020. Si applica, poi, la ulteriore sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.l.159/2015, trattandosi di dichiarazione del 2017".
Presenta appello la contribuente che lamenta violazione, e/o falsa applicazione, delle norme di cui all'articolo
157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e sostiene l'inoperativita' della sospensione dei termini di cui all'art. 12 del d.l.159/2015.
Si costituisce l'Ufficio, che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano in atti memorie dell'appellante.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'atto opposto scaturisce da un'iscrizione a ruolo ex articolo 36 bis D.p.r. 600/1973 relativa all'anno d'imposta 2000 per omesso versamento di Irpef nella misura dichiarata dal contribuente. Trattandosi di un accertamento automatizzato, ai sensi della citata disposizione, il termine "naturale" di decadenza di tre anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, scadeva il 31 dicembre 2020.
La cartella impugnata è relativa all'anno di imposta 2016 (dichiarazione presentata nel 2017) per il quale non opera la proroga dei termini di cui all'art. 67 D. L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ma il termine ordinario di cui all'art. 25 DPR n.602/73. Ed infatti, come correttamente osservato dalla contribuente, ai sensi dell'art. 157, c. 3 lett. a) del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), l'unico espresso riferimento alle cartelle ex art. 36 bis, prevede la proroga di quattordici mesi del termine decadenziale di notifica delle cartelle relative alle sole dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (anno d'imposta 2017).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile, attraverso la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali,
l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, la Corte ritiene che risulta maturato il termine decadenziale come invocato dal contribuente.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis) Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
4-bis) Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) omissis;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
In altri termini, la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/ decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini di prescrizione e decadenza slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che il termine "naturale" decadenziale scadeva il 31.12.2020, deve quindi rideterminarsi il termine di decadenza, per effetto della normativa COVID-19 precedentemente richiamata, al 31 dicembre 2022. Essendo la notifica della cartella impugnata n. 07120190130725647503 stata effettuata tardivamente in data 05.06.2023, deve essere dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria. L'atto impugnato deve quindi essere annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1336/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso cEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12545/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 22/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 01307256 47 503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 01307256 47 503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2019 01307256 47 503 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7866/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento n. 071 2019 01307256 47 503, noificata in data 05.06.2023, relativa ad IRPEF per l'anno 2016 dovuta dal padre, Nominativo_1, deceduto il 18 agosto 2017, a lei notificata in qualità di erede.
Premetteva di avere accettato, unitamente ai fratelli, l'eredità con beneficio di inventario, e quindi deduceva:
1) la “limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari”; 2) la tardività della notifica, in quanto la ricorrente ha ricevuto la cartella di pagamento in data 5/06/2023, ben oltre il termine di decadenza del 31/12/2022, così prorogato ex artt. 12 D.Lgs. n. 18 del 2020 e 68, comma
1, del D.l. n. 18 del 2020; 3) la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione;
4) la nullità della cartella per mancata notifica di atto prodromico.
La Agenzia delle Entrate si costituiva, dando atto di avere proceduto a sgravio parziale con riferimento alla irrogazione di sanzioni e chiedeva, per il resto, il rigetto del ricorso.
I primi giudici, preso atto della parziale cessazione della materia del contendere in riferimento alle sanzioni, rigettavano nel resto il ricorso, ritenendo in particolare l'atto tempestivamente notificato in quanto, a fronte dell'originario termine decadenziale del 31 dicembre 2020 "va però considerato che il termine per la notifica di “atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione” scadenti a quella data risulta prorogato ex art. 157, D.l. n. 34 del 2020. Si applica, poi, la ulteriore sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.l.159/2015, trattandosi di dichiarazione del 2017".
Presenta appello la contribuente che lamenta violazione, e/o falsa applicazione, delle norme di cui all'articolo
157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e sostiene l'inoperativita' della sospensione dei termini di cui all'art. 12 del d.l.159/2015.
Si costituisce l'Ufficio, che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Risultano in atti memorie dell'appellante.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'atto opposto scaturisce da un'iscrizione a ruolo ex articolo 36 bis D.p.r. 600/1973 relativa all'anno d'imposta 2000 per omesso versamento di Irpef nella misura dichiarata dal contribuente. Trattandosi di un accertamento automatizzato, ai sensi della citata disposizione, il termine "naturale" di decadenza di tre anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, scadeva il 31 dicembre 2020.
La cartella impugnata è relativa all'anno di imposta 2016 (dichiarazione presentata nel 2017) per il quale non opera la proroga dei termini di cui all'art. 67 D. L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ma il termine ordinario di cui all'art. 25 DPR n.602/73. Ed infatti, come correttamente osservato dalla contribuente, ai sensi dell'art. 157, c. 3 lett. a) del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), l'unico espresso riferimento alle cartelle ex art. 36 bis, prevede la proroga di quattordici mesi del termine decadenziale di notifica delle cartelle relative alle sole dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (anno d'imposta 2017).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile, attraverso la lettura sistematica delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali,
l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - esplicitamente richiamato dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, la Corte ritiene che risulta maturato il termine decadenziale come invocato dal contribuente.
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 sancisce che: “1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis) Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
4-bis) Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a) omissis;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, richiamato dal predetto art. 68 DL n. 18/2020 dispone invece espressamente che: “1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”. 2) I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione". Sulla base di tali richiami normativi, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha espresso l'orientamento in base al quale, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della
Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
In altri termini, la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER si accompagna alla sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In concreto, per stabilire la durata di tale sospensione, occorre verificare se il termine di prescrizione/ decadenza scada naturalmente nel biennio 2020-2021, per cui se il termine naturale di prescrizione scade nel 2020 o nel 2021, i termini di prescrizione e decadenza slittano rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023, se invece il termine naturale di prescrizione è successivo al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella controversia in esame, considerato che il termine "naturale" decadenziale scadeva il 31.12.2020, deve quindi rideterminarsi il termine di decadenza, per effetto della normativa COVID-19 precedentemente richiamata, al 31 dicembre 2022. Essendo la notifica della cartella impugnata n. 07120190130725647503 stata effettuata tardivamente in data 05.06.2023, deve essere dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa tributaria. L'atto impugnato deve quindi essere annullato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del giudizio.