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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8679 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Russo
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile
(art. 13 L. n. 118/71) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dott. nella parte in cui quest'ultimo aveva riconosciuto Persona_1 la sussistenza di un grado d'invalidità pari all'87% (come tale, sufficiente per l'erogazione della prestazione assistenziale innanzi indicata), sia pure a decorrere dal 3.10.2023 (ovvero in coincidenza con la prescrizione del girello ortopedico), e non anche dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.6.2023).
A sostegno del ricorso deduceva che la prescrizione del suddetto ausilio deambulatorio aveva rappresentato “un mero aggravamento di un quadro patologico osteo-articolare già esistente sin dalla data della domanda amministrativa”, evidenziando, in estrema sintesi, come le infermità diagnosticate dall'ausiliare, al netto della patologia respiratoria, fossero state tutte già accertate anche da parte della Commissione di Torremaggiore, con conseguente CP_2 raggiungimento di un grado invalidante pari al 75% ed “escludendo, dal calcolo riduzionistico, la patologia polmonare, la cui incidenza, nella misura del 45%, avrebbe determinato il raggiungimento di una percentuale superiore a quella minima richiesta ai fini dell'art. 13 L. 118/71”.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che al ricorrente sia affetto da patologie tali da renderlo invalida nella misura pari ovvero superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa ovvero a decorrere dall'ottobre 2023; b) condannare l' ut supra, al pagamento delle competenze del CP_1 presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_3
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
Giova pure soggiungere che, in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445- bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla C.T.U. precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una "omologa parziale" dell'accertamento, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della disposizione citata è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. nn. 3377/2019 e 5720/2021).
Tale è il caso di specie, in cui i motivi di contestazione investono soltanto parzialmente le conclusioni del C.T.U., appuntandosi il dissenso dell'assistibile unicamente sulla decorrenza del requisito sanitario.
2 2.2. Fatta questa premessa, si osserva che il nominato C.T.U., nella relazione a sua firma depositata in data 3.10.2024, aveva svolto le seguenti considerazioni medico – legali:
“All'esito dell'atp, presa visione della documentazione prodotta, si riconoscono al ricorrente,
di anni 60, i requisiti medico-legali per la corresponsione dell'assegno mensile Parte_1 di assistenza. L'istante operato di discopatia L3-L5 con successiva stabilizzazione vertebrale, presenta dei postumi invalidanti di natura antalgica a carico della mobilità del rachide lombare, come da fallimento chirurgico. Inoltre, si evidenziano fenomeni algici da coxartrosi bilaterale di moderata entità: per le patologie predette, l'istante è portatore di busto ortopedico e deambula con ausilio di deambulatore (prescritto). Infine, si rileva una broncopatia ostruttiva di grado moderato. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0.45+ 0.40) – (0.45 x 0.40) = 0.67 (0.67 + 0.35) – (0.67 x 0.35) =
0.79 (0.79 + 0.35) – (0.79 x 0.35) = 0.87 L'invalidità complessiva è pari al 87%. Il peggioramento clinico è databile dalla prescrizione del deambulatore (ottobre 2023)”.
2.3. Chiamato a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati dal ricorrente, il dott. Per_1 riferiva quanto segue: “In primo luogo va chiarito che, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 13 della legge 118 del 1971, non è sufficiente l'esistenza di una diagnosi o di una patologia. È necessario che questa si traduca in una compromissione funzionale grave, obiettivamente documentata e valutabile secondo criteri medico-legali. La decorrenza del requisito sanitario deve pertanto essere riferita al momento in cui si verifica una concreta limitazione delle capacità funzionali del soggetto e non può essere retrodatata in assenza di evidenze cliniche specifiche. Nel caso di specie, alla data della domanda amministrativa, la Commissione ASL di Torremaggiore aveva accertato un'invalidità pari al
60%. Tale valutazione includeva patologie già note, tra cui la stabilizzazione vertebrale L3-
L5, la coxartrosi bilaterale e la cervicoartrosi. Tuttavia, non vi era traccia di elementi clinici oggettivi che indicassero una severa compromissione della deambulazione o dell'equilibrio posturale. Non era inoltre stato prescritto alcun ausilio ortopedico né era documentata la presenza di instabilità posturale o sindromi da ipomobilità. Il contrario. Nella visita specialistica ortopedica del 04.04.23, il Dott. documenta l'assenza di un quadro Pt_2 irritativo neuropatico rachideo (esame obiettivo AS e WA) ed un quadro ipostesico del piede destro migliorato rispetto a prima dell'intervento. Solo successivamente,
e precisamente in data 3 ottobre 2023, è intervenuto un fatto clinico nuovo e rilevante: la
3 prescrizione di un girello ortopedico, motivata da una sindrome da ipomobilità e da instabilità posturale, al fine di prevenire cadute. Questo evento segna un punto di svolta nella condizione del ricorrente, rappresentando un aggravamento concreto, misurabile e documentato che giustifica pienamente la nuova valutazione dell'invalidità complessiva al
87% espressa dal CTU. Va inoltre evidenziato che l'ipomobilità e l'instabilità posturale, da cui discende la necessità del girello, sono da ritenersi una conseguenza diretta dell'aggravamento degli esiti della stabilizzazione vertebrale. La colonna vertebrale, con il tempo, ha progressivamente perso mobilità fino a diventare rigida, determinando una compromissione della deambulazione autonoma. È dunque l'evoluzione peggiorativa di una patologia preesistente –riconosciuta dal sottoscritto CTU invalidante in misura pari al 40%-
a produrre, solo in quel momento, la gravità funzionale per l'attribuzione del beneficio richiesto. Non può essere condivisa l'idea che l'invalidità fosse già pari o superiore al 74% alla data della domanda, poiché ciò contrasta con quanto attestato dagli atti medici ufficiali.
In conclusione: Il quadro clinico che ha giustificato il riconoscimento dell'invalidità all'87%
è riconducibile alla combinazione tra: • l'aggravamento degli esiti della stabilizzazione vertebrale, che ha determinato rigidità e instabilità posturale, da cui la prescrizione del girello ortopedico;
• la sopravvenuta broncopatia cronico-ostruttiva di grado medio, rilevata in sede di atp dal sottoscritto CTU, che ha ulteriormente ridotto la capacità funzionale complessiva del periziato” (cfr. pagg. 9 e ss. della relazione depositata in data 24.5.2025).
2.4. Al fine di corrispondere alle perduranti contestazioni di parte ricorrente, venivano chiesti all'ausiliare ulteriori chiarimenti circa l'eventuale possibilità di retrodatazione dell'epoca di insorgenza del requisito sanitario, tenuto conto della “broncopatia ostruttiva di grado moderato”, quale diagnosticata in data 27.6.2023 (si veda il certificato a firma del dott.
doc. 5, fascicolo di parte ricorrente depositato nel procedimento n. Persona_2
10846/2023 R.G.L.) e valutata dal C.T.U. in misura pari al 45%.
Orbene, il dott. ha puntualmente reso i suddetti chiarimenti, evidenziando, in primo Per_1 luogo, che la broncopatia cronico-ostruttiva di grado moderato, quale documentata clinicamente con certificazione del 27.6.2023, non era di per sé “sufficiente al CP_2
raggiungimento della soglia di invalidità utile per la corresponsione del beneficio richiesto, risultando elemento parziale all'interno di un quadro complessivo che si è aggravato solo successivamente” (cfr. relazione depositata in data 14.9.2025).
L'ausiliare ha, poi, rimarcato – con riferimento alla coxartrosi bilaterale – che “la documentazione clinica anteriore all'ottobre 2023 non evidenziava un grado di compromissione tale da poter essere considerato invalidante”.
4 Depongono in tal senso l'esame radiografico del 6.4.2023 (attestante solo “modesti e iniziali segni di coxartrosi bilaterale”, ovvero una condizione radiologica di per sé priva di rilievi funzionali significativi), nonché il referto di visita ortopedica del 19.4.2023, in cui è riportata una iniziale coxartrosi “maggiormente a sinistra”, senza alcuna documentata limitazione funzionale dell'anca sinistra, laddove, per l'anca destra, si registrava solo un dolore alla intra ed extrarotazione dell'arto, “dato clinico soggettivo e aspecifico, privo di riscontro in termini di reale perdita funzionale” (così, ancora, nella relazione depositata in data 14.9.2025).
Diversamente, nel corso della visita peritale, il C.T.U. osservò “una chiara limitazione della motilità articolare delle anche, con riduzione di un terzo dell'abduzione bilaterale”, reputando un siffatto dato compatibile con un peggioramento del complessivo quadro clinico, con particolare riguardo alla patologia del rachide lombare, anch'essa caratterizzata da severa ipomobilità post-chirurgica con esiti stabilizzati.
In un simile contesto, prosegue l'ausiliare, la prescrizione del deambulatore, avvenuta nell'ottobre del 2023, integra un elemento oggettivo che, valutato unitamente alle risultanze dell'esame obiettivo, consente di raggiungere una soglia invalidante pari all'87%, giacchè, prima di tale prescrizione, “le condizioni patologiche erano presenti ma non ancora clinicamente invalidanti in senso tecnico”.
Sulla scorta di quanto esposto, il C.T.U. ha confermato le conclusioni precedentemente rassegnate in punto di decorrenza.
2.5. Orbene, dette conclusioni possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, poiché valorizzano l'effettiva compromissione funzionale del quadro clinico dell'assistibile, e ciò in linea con il principio secondo cui “nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 , ma va valutato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509 del 1988, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale, sicché, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto” (Cass. Sez. Lav. n. 12837/2016).
A ciò si aggiunga che “sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che
l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la
5 prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n.
35899/2022).
Nella specie, siffatto onere è rimasto inevaso, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare la documentazione sanitaria già prodotta, senza denunciare specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, affermazioni illogiche e scientificamente errate da parte del C.T.U.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non si ravvisano i presupposti per un ulteriore approfondimento istruttorio.
2.6. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va rigettato, dovendo dichiararsi che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (ottobre 2023).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche alla visita eseguita dalla
Commissione (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422). CP_2
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8679/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione Parte_1 dell'assegno di invalidità civile, a decorrere da ottobre del 2023;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento d'istruzione preventiva;
6 CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/11/2025
Il Giudice
VA UT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8679 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Russo
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile
(art. 13 L. n. 118/71) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dott. nella parte in cui quest'ultimo aveva riconosciuto Persona_1 la sussistenza di un grado d'invalidità pari all'87% (come tale, sufficiente per l'erogazione della prestazione assistenziale innanzi indicata), sia pure a decorrere dal 3.10.2023 (ovvero in coincidenza con la prescrizione del girello ortopedico), e non anche dalla data di presentazione della domanda amministrativa (7.6.2023).
A sostegno del ricorso deduceva che la prescrizione del suddetto ausilio deambulatorio aveva rappresentato “un mero aggravamento di un quadro patologico osteo-articolare già esistente sin dalla data della domanda amministrativa”, evidenziando, in estrema sintesi, come le infermità diagnosticate dall'ausiliare, al netto della patologia respiratoria, fossero state tutte già accertate anche da parte della Commissione di Torremaggiore, con conseguente CP_2 raggiungimento di un grado invalidante pari al 75% ed “escludendo, dal calcolo riduzionistico, la patologia polmonare, la cui incidenza, nella misura del 45%, avrebbe determinato il raggiungimento di una percentuale superiore a quella minima richiesta ai fini dell'art. 13 L. 118/71”.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare che al ricorrente sia affetto da patologie tali da renderlo invalida nella misura pari ovvero superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa ovvero a decorrere dall'ottobre 2023; b) condannare l' ut supra, al pagamento delle competenze del CP_1 presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, resistendo al ricorso. CP_3
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
Giova pure soggiungere che, in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445- bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla C.T.U. precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una "omologa parziale" dell'accertamento, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della disposizione citata è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. nn. 3377/2019 e 5720/2021).
Tale è il caso di specie, in cui i motivi di contestazione investono soltanto parzialmente le conclusioni del C.T.U., appuntandosi il dissenso dell'assistibile unicamente sulla decorrenza del requisito sanitario.
2 2.2. Fatta questa premessa, si osserva che il nominato C.T.U., nella relazione a sua firma depositata in data 3.10.2024, aveva svolto le seguenti considerazioni medico – legali:
“All'esito dell'atp, presa visione della documentazione prodotta, si riconoscono al ricorrente,
di anni 60, i requisiti medico-legali per la corresponsione dell'assegno mensile Parte_1 di assistenza. L'istante operato di discopatia L3-L5 con successiva stabilizzazione vertebrale, presenta dei postumi invalidanti di natura antalgica a carico della mobilità del rachide lombare, come da fallimento chirurgico. Inoltre, si evidenziano fenomeni algici da coxartrosi bilaterale di moderata entità: per le patologie predette, l'istante è portatore di busto ortopedico e deambula con ausilio di deambulatore (prescritto). Infine, si rileva una broncopatia ostruttiva di grado moderato. L'insieme delle infermità descritte, valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43, approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica con calcolo espresso in decimali IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2), comportano una invalidità così valutabile: (0.45+ 0.40) – (0.45 x 0.40) = 0.67 (0.67 + 0.35) – (0.67 x 0.35) =
0.79 (0.79 + 0.35) – (0.79 x 0.35) = 0.87 L'invalidità complessiva è pari al 87%. Il peggioramento clinico è databile dalla prescrizione del deambulatore (ottobre 2023)”.
2.3. Chiamato a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati dal ricorrente, il dott. Per_1 riferiva quanto segue: “In primo luogo va chiarito che, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 13 della legge 118 del 1971, non è sufficiente l'esistenza di una diagnosi o di una patologia. È necessario che questa si traduca in una compromissione funzionale grave, obiettivamente documentata e valutabile secondo criteri medico-legali. La decorrenza del requisito sanitario deve pertanto essere riferita al momento in cui si verifica una concreta limitazione delle capacità funzionali del soggetto e non può essere retrodatata in assenza di evidenze cliniche specifiche. Nel caso di specie, alla data della domanda amministrativa, la Commissione ASL di Torremaggiore aveva accertato un'invalidità pari al
60%. Tale valutazione includeva patologie già note, tra cui la stabilizzazione vertebrale L3-
L5, la coxartrosi bilaterale e la cervicoartrosi. Tuttavia, non vi era traccia di elementi clinici oggettivi che indicassero una severa compromissione della deambulazione o dell'equilibrio posturale. Non era inoltre stato prescritto alcun ausilio ortopedico né era documentata la presenza di instabilità posturale o sindromi da ipomobilità. Il contrario. Nella visita specialistica ortopedica del 04.04.23, il Dott. documenta l'assenza di un quadro Pt_2 irritativo neuropatico rachideo (esame obiettivo AS e WA) ed un quadro ipostesico del piede destro migliorato rispetto a prima dell'intervento. Solo successivamente,
e precisamente in data 3 ottobre 2023, è intervenuto un fatto clinico nuovo e rilevante: la
3 prescrizione di un girello ortopedico, motivata da una sindrome da ipomobilità e da instabilità posturale, al fine di prevenire cadute. Questo evento segna un punto di svolta nella condizione del ricorrente, rappresentando un aggravamento concreto, misurabile e documentato che giustifica pienamente la nuova valutazione dell'invalidità complessiva al
87% espressa dal CTU. Va inoltre evidenziato che l'ipomobilità e l'instabilità posturale, da cui discende la necessità del girello, sono da ritenersi una conseguenza diretta dell'aggravamento degli esiti della stabilizzazione vertebrale. La colonna vertebrale, con il tempo, ha progressivamente perso mobilità fino a diventare rigida, determinando una compromissione della deambulazione autonoma. È dunque l'evoluzione peggiorativa di una patologia preesistente –riconosciuta dal sottoscritto CTU invalidante in misura pari al 40%-
a produrre, solo in quel momento, la gravità funzionale per l'attribuzione del beneficio richiesto. Non può essere condivisa l'idea che l'invalidità fosse già pari o superiore al 74% alla data della domanda, poiché ciò contrasta con quanto attestato dagli atti medici ufficiali.
In conclusione: Il quadro clinico che ha giustificato il riconoscimento dell'invalidità all'87%
è riconducibile alla combinazione tra: • l'aggravamento degli esiti della stabilizzazione vertebrale, che ha determinato rigidità e instabilità posturale, da cui la prescrizione del girello ortopedico;
• la sopravvenuta broncopatia cronico-ostruttiva di grado medio, rilevata in sede di atp dal sottoscritto CTU, che ha ulteriormente ridotto la capacità funzionale complessiva del periziato” (cfr. pagg. 9 e ss. della relazione depositata in data 24.5.2025).
2.4. Al fine di corrispondere alle perduranti contestazioni di parte ricorrente, venivano chiesti all'ausiliare ulteriori chiarimenti circa l'eventuale possibilità di retrodatazione dell'epoca di insorgenza del requisito sanitario, tenuto conto della “broncopatia ostruttiva di grado moderato”, quale diagnosticata in data 27.6.2023 (si veda il certificato a firma del dott.
doc. 5, fascicolo di parte ricorrente depositato nel procedimento n. Persona_2
10846/2023 R.G.L.) e valutata dal C.T.U. in misura pari al 45%.
Orbene, il dott. ha puntualmente reso i suddetti chiarimenti, evidenziando, in primo Per_1 luogo, che la broncopatia cronico-ostruttiva di grado moderato, quale documentata clinicamente con certificazione del 27.6.2023, non era di per sé “sufficiente al CP_2
raggiungimento della soglia di invalidità utile per la corresponsione del beneficio richiesto, risultando elemento parziale all'interno di un quadro complessivo che si è aggravato solo successivamente” (cfr. relazione depositata in data 14.9.2025).
L'ausiliare ha, poi, rimarcato – con riferimento alla coxartrosi bilaterale – che “la documentazione clinica anteriore all'ottobre 2023 non evidenziava un grado di compromissione tale da poter essere considerato invalidante”.
4 Depongono in tal senso l'esame radiografico del 6.4.2023 (attestante solo “modesti e iniziali segni di coxartrosi bilaterale”, ovvero una condizione radiologica di per sé priva di rilievi funzionali significativi), nonché il referto di visita ortopedica del 19.4.2023, in cui è riportata una iniziale coxartrosi “maggiormente a sinistra”, senza alcuna documentata limitazione funzionale dell'anca sinistra, laddove, per l'anca destra, si registrava solo un dolore alla intra ed extrarotazione dell'arto, “dato clinico soggettivo e aspecifico, privo di riscontro in termini di reale perdita funzionale” (così, ancora, nella relazione depositata in data 14.9.2025).
Diversamente, nel corso della visita peritale, il C.T.U. osservò “una chiara limitazione della motilità articolare delle anche, con riduzione di un terzo dell'abduzione bilaterale”, reputando un siffatto dato compatibile con un peggioramento del complessivo quadro clinico, con particolare riguardo alla patologia del rachide lombare, anch'essa caratterizzata da severa ipomobilità post-chirurgica con esiti stabilizzati.
In un simile contesto, prosegue l'ausiliare, la prescrizione del deambulatore, avvenuta nell'ottobre del 2023, integra un elemento oggettivo che, valutato unitamente alle risultanze dell'esame obiettivo, consente di raggiungere una soglia invalidante pari all'87%, giacchè, prima di tale prescrizione, “le condizioni patologiche erano presenti ma non ancora clinicamente invalidanti in senso tecnico”.
Sulla scorta di quanto esposto, il C.T.U. ha confermato le conclusioni precedentemente rassegnate in punto di decorrenza.
2.5. Orbene, dette conclusioni possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, poiché valorizzano l'effettiva compromissione funzionale del quadro clinico dell'assistibile, e ciò in linea con il principio secondo cui “nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 , ma va valutato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509 del 1988, nè la previsione nella stessa disposizione della tecnica valutativa "a scalare" per i danni coesistenti deroga al suddetto principio generale, sicché, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa "a scalare", è necessario valutare come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto” (Cass. Sez. Lav. n. 12837/2016).
A ciò si aggiunga che “sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che
l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la
5 prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n.
35899/2022).
Nella specie, siffatto onere è rimasto inevaso, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare la documentazione sanitaria già prodotta, senza denunciare specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, affermazioni illogiche e scientificamente errate da parte del C.T.U.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non si ravvisano i presupposti per un ulteriore approfondimento istruttorio.
2.6. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va rigettato, dovendo dichiararsi che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (ottobre 2023).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche alla visita eseguita dalla
Commissione (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1 marzo 2025, n. 5422). CP_2
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8679/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione Parte_1 dell'assegno di invalidità civile, a decorrere da ottobre del 2023;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento d'istruzione preventiva;
6 CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/11/2025
Il Giudice
VA UT
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