Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/02/2026, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Fazio Gelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento comunicato e conosciuto in data 11.07.2025 con cui il ricorrente veniva giudicato inidoneo al servizio nella Guardia di Finanza ed escluso dal concorso;
- del Verbale di visita medica di primo accertamento, unitamente agli atti e relazioni presupposte e del relativo giudizio, conosciuti in data 10.09.2025
- della eventuale graduatoria provvisoria e finale e del relativo provvedimento di approvazione, in parte qua, che ad oggi non si conoscono;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
per l'accertamento
- del diritto alla ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi del concorso e al conseguente aggiornamento della graduatoria, se approvata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SE BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La parte ricorrente, avendo preso parte al concorso sopra indicato, è stata escluso dal proseguimento della selezione e ritenuto inidoneo al servizio per le seguenti ragioni:
- “ tratti di personalità non perfettamente armonici e sintonici con note di grandiosità, che non controindicano l’adattamento a normali situazioni di vita ”, di cui al titolo XVI lettera I) n. 167 dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25/02/2016 del comandante generale della Guardia di finanza;
- “ presenza di tatuaggio in regione visibile con uniforme in uso (avambraccio sx)” ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. c) punto 1 del bando di concorso (effettuato rilievo fotografico) ”.
Con il presente gravame la ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso articolando i seguenti motivi di censura:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO –VIOLAZIONE A FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL BANDO DI CONCORSO –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERO ECONOMIA EFINANZE 16/12/2014 N. 197 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 2000, N. 155 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONEDEL DECRETO DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA N. 61772 DEL 25.02.2016 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ARBITRIO ”;
- “ SOTTO ALTRO PROFILO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 17 DEL BANDO DI CONCORSO - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ – TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ARBITRIO ”;
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 241/90 art. 3; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.15 COMMA 2 LETT. C) BANDO DI CONCORSO E DELL’ART. 5 DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCERTAMENTO IDONEITA’ PSICO-FISICA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 721 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ERRORE NEI PRESUPPOSTI E NELLA VALUTAZIONE ”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame.
4. All’udienza, in camera di consiglio, del 25 febbraio 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta per la decisione previo avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendone i presupposti.
5. Tanto premesso, il Collegio osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
6. Occorre preliminarmente rilevare che l’avversato provvedimento di esclusione va qualificato come atto plurimotivato, in quanto ciascuno dei due motivi addotti dall’Amministrazione è in grado di giustificare la decisione negativa assunta.
Tale caratteristica dell’atto impugnato comporta che è sufficiente la legittimità anche di una sola delle ragioni poste alla base della decisione dell’Amministrazione per impedirne l’annullamento giurisdizionale: secondo consolidata giurisprudenza, infatti, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata.
7. Nel caso di specie, l’infondatezza, per le ragioni di seguito esposte, della terza censura articolata dalla parte - relativa al rilievo concernente la presenza del tatuaggio - rende superfluo l’esame delle doglianze riferite alle altre ragioni poste a sostegno del provvedimento.
8. L’art. 15, comma 2, lett c), del bando di concorso prevedeva “ in tema di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici) ”.
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha riscontrato la presenza sul corpo della ricorrente di “ tatuaggio in regione visibile con uniforme in uso (avambraccio sx)” ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. c) punto 1 del bando di concorso ”.
La ricorrente contesta il suddetto rilievo, sotto il profilo del difetto motivazionale, sostenendo che “ non solo la “visibilità” del “segno residuato” è obiettivamente parziale poiché collocato all’interno dell’avambraccio, ma non è affatto causativo di alcun pregiudizio al decoro dell’istituzione o deturpante per natura o indice di personalità abnorme (quali elementi non motivati)… l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto motivare sulla rilevanza dell’alterazione della cute e sulla idoneità della stessa a compromettere effettivamente il decoro dell’uniforme ”.
9. La doglianza non coglie nel segno.
Ai sensi del bando di concorso - che peraltro non è stato impugnato dalla ricorrente - la presenza del tatuaggio è sempre causa di esclusione, qualora esso risulti « visibile con qualsiasi uniforme in uso ».
In tali ipotesi, l’Amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, bensì dovendo solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico (copertura o meno del tatuaggio da parte delle divise): trattandosi, cioè, di un mero accertamento tecnico, gli è estranea ogni valutazione del nocumento all’immagine dell’Amministrazione o al decoro della divisa, a differenza di quanto previsto nel caso di tatuaggi non visibili ( ex plurimis , cft. Consiglio di Stato sez. II, 13/04/2023, n. 3741; 4/12/2023, n. 10444; 20/06/2023, n. 6060).
In altre parole, alla Commissione è demandato un mero accertamento tecnico in ordine alla localizzazione del tatuaggio e alla sua visibilità con l’uniforme, mentre la valutazione di lesività è già stata effettuata a monte dalla lex specialis nella parte in cui la visibilità del tatuaggio è considerata di per sé in contrasto con il decoro dell’uniforme e con la dignità della condizione di militare.
Solo in caso di non visibilità del tatuaggio, la Commissione, a norma del bando, è chiamata ad un giudizio tecnico discrezionale in senso proprio, essendo tenuta a valutare e motivare se, per natura, contenuto o dimensione, il tatuaggio, pur non visibile, sia deturpante o comunque contrario al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni.
Pertanto l’avversato provvedimento di esclusione risulta correttamente motivato tramite l’accertamento, sostenuto da documentazione fotografica, circa la visibilità del tatuaggio collocato sull’avambraccio della parte ricorrente, risultando integrata la causa di esclusione espressamente contemplata dall’art. 15, comma 2, lettera c), punto 1, del bando di concorso.
10. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, è irrilevante la circostanza che il tatuaggio sia in fase di rimozione.
Invero, l’accertamento dei requisiti fisici deve avvenire avuto riguardo al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda della procedura selettiva, al fine di garantire la par condicio tra i candidati ( ex multis , cft. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 07/01/2023, n. 237).
La rimozione, quindi, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie all’esame (come attestato dalla documentazione fotografica allegata al verbale della visita medica di revisione), deve essere già completata al momento della verifica dei requisiti psico-fisici da parte della Commissione perché è in quel momento che deve essere accertata l’effettiva sussistenza dei requisiti medesimi in capo al candidato (cft. Cons. St. n. 3741/2023, cit.).
La censura in discussione non è, dunque, nel complesso, fondata.
11. Trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato, per quanto prima detto, non sussiste in capo alla ricorrente l’interesse all’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
12. Avuto riguardo alla peculiarità della questione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
AR Scali, Primo Referendario
SE BI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE BI | CE EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.