Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 58 del Codice penale e' abrogato.
Il secondo comma dell'art. 58 del Codice penale e' abrogato.
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. Leggi il commento -> 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Leggi il commento -> 1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od …
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