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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16202/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marino - Piazza Della Repubblica, 1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119420308000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9102/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese a favore del difensore antistatario;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Ag. delle Entrate Riscossione nonchè contro il Comune di Marino avverso la cartella di pagamento n. 09720240119420308000, notificata a mezzo PEC in data 06/05/2024, per un importo di €. 874,88 relativo ad omesso versamento della TARES anno 2013, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 163 della L.296/2006: illegittimità della cartella e dell'atto presupposto. La cartella di pagamento in questa sede contestata ed il prodromico avviso di accertamento sarebbero illegittimi in quanto emessi in violazione dell'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, che disciplina l'esercizio del potere impositivo degli enti locali, sottoponendolo ad un termine di decadenza di 5 anni. Vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di mancato versamento della TARES per l'anno 2013, deve ritenersi che l'Ente impositore doveva esercitare il proprio potere impositivo entro il 31 dicembre 2018, attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento: l'atto impositivo di cui si discute
è stato notificato il 02/02/2019 e quindi oltre il termine ultimo richiamato dall'art. 1, comma 163 della L.
296/2006.
In dettaglio, la ricorrente chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., e con rimborso di quanto eventualmente versato nelle more del giudizio da distrarsi al nominato procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, presentando controdeduzioni per sollecitare il rigetto della domanda avversa in base alle seguenti argomentazioni:
1) abrogazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992;
2) carenza di legittimazione passiva e responsabilità dell'Ente impositore;
3) regolarità formale e sostanziale dell'azione del concessionario: il modello di cartella attualmente utilizzato
è predisposto dal Ministero delle Finanze in attuazione al 2° comma dell'art. 25 DPR 602/73, con i decreti ministeriali del 28/06/99 e del 03/09/99.
4) prescrizione: la regolare notifica della cartella di pagamento avrebbe interrotto il termine di prescrizione e, pertanto, l'eccezione di parte ricorrente sarebbe del tutto infondata. La decorrenza dunque per calcolare la prescrizione del tributo TARES, sarebbe il 01 gennaio 2014, essendo stato notificato avviso di accertamento, da parte del Comune di Marino, avente n. 3053 del 09.10.2018.
La cartella esattoriale opposta risulta notificata, come confermato dal ricorrente nell'atto introduttivo, in data
06.05.2024, pertanto non si sarebbe verificata nessuna prescrizione e/o decadenza dal diritto alla riscossione, poichè l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”. L'Ufficio chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso o suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Anche il Comune di Marino si è costituito in giudizio presentando controdeduzioni per sostenere l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di iscrizione a ruolo nonchè inforndatezza delle eccezioni di decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo: nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato correttamente alla parte ricorrente (spedito in data 29 dicembre 2018 la cui notifica si
è perfezionata in data 08.01.2019 per compiuta giacenza), nel rispetto dei termini di decadenza.
L'Ufficio chiede pertanto di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per tradiva iscrizione a ruolo della causa, nel merito di respingere il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nelle more dell'udienza ha presentato memoria il Comune di Marino per insistere sul rigetto del ricorso.
Viste le costituzioni avversarie, la signora Ricorrente_1 ha ritenuto infine di presentare note difensive di replica. ln breve, secondo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lett. a) con l'art. 4 dello stesso decreto risulterebbe che l'abrogazione della fase della mediazione abbia efficacia per i giudizi tributari istaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione successivamente al 1 settembre 2024
(quindi dal 2 settembre), con la conseguenza che, per quelli notificali fino al 1 settembre 2024, continuerebbe ad applicarsi l'art. 17-bis, del D.Lgs, n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Nessuna censura di inammissibilità può trovare ingresso nel presente giudizio, per essere la decorrenza della novella individuata giusto art. 4 del D.Lgs.n. 220/2023 dal 1° settembre 2024 con riguardo all'abrogazione dell'art. 17 bis.
Emerge, quindi, per tabulas, che la costituzione dell'Ente Comunale sia avvenuta oltre i termini ex art. 32
D.Lgs. n. 546/92 con conseguente decadenza dal produrre e/o allegare documenti che, pertanto, non sono utilizzabili dal Giudice che deve decidere la causa sulla base dei soli documenti di parte ricorrente. (cfr. sentenza n. 10815/2025).
Ricapitolando quindi, secondo la ricorrente, la disposizione di cui all'art. 68 si applica ai carichi già affidati all'Agente della Riscossione ed agli accertamenti esecutivi anche comunali i quali possono essere notificati ma i cui termini di pagamento sono sospesi dall'8.03.2020 al 31.08.2021; l'art.68 comma 4 bis non si applica agli accertamenti esecutivi comunali non affidati all'Agente della Riscossione, dovendosi invece applicare l'art. 68 comma 1 che dispone la sospensione del versamento delle cartelle già emesse dall'agente della
Riscossione per 542 giorni.
All'odierna udienza la Corte ha quindi deciso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione di tradiva iscrizione a ruolo della causa, ritiene questo Giudice che nessuna inammissibilità del ricorso sdebba essere dichiarata nel caso di specie, in quanto l'abrogazione della fase della mediazione ha efficacia per i giudizi tributari istaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione successivamente al 1 settembre 2024.
La norma di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992 è stata infatti abrogata dall'art. 2, comma
3, d.lgs. n. 220 del 2023, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le cui disposizioni si applicano però ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 (cfr. art. 4 decreto legislativo 220).
La questione è stata già del resto esaminata e decisa da questa Corte Tributaria con precedente sentenza, proprio in una controversia incardinata tra la odierna ricorrente, il Comune di Marino e l'AdR, l'ha respinta
(cfr. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, udienza il 24/06/2025 sentenza n.
8911/2025).
La costituzione in giudizio del Comune di Marino deve ritenersi tardiva per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 546/1992 e pertanto la documentazione prodotta è inutilizzabile.
Il termine di prescrizione del credito fiscale dell'Ente locale è quinquennale ed è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 29.12.2018, per compiuta giacenza in data 8 gennaio 2019. La cartella di pagamento oggi in contestazione risulta notificata a mezzo PEC in data 06/05/2024 ed anche a voler considerare la sospensione di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale applicabile al caso, il termine prescrizionale risulta quindi spirato.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, mentre le spese possono essere compensate in virtù delle peculiarità del caso e del trattarsi di normativa ancora in parte controversa, elaborata solo recentemente dalla giurisprudenza, non senza significative oscillazioni.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate. Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice Monocratico ( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16202/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Marino - Piazza Della Repubblica, 1 00047 Marino RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119420308000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9102/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese a favore del difensore antistatario;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Ag. delle Entrate Riscossione nonchè contro il Comune di Marino avverso la cartella di pagamento n. 09720240119420308000, notificata a mezzo PEC in data 06/05/2024, per un importo di €. 874,88 relativo ad omesso versamento della TARES anno 2013, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 163 della L.296/2006: illegittimità della cartella e dell'atto presupposto. La cartella di pagamento in questa sede contestata ed il prodromico avviso di accertamento sarebbero illegittimi in quanto emessi in violazione dell'art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, che disciplina l'esercizio del potere impositivo degli enti locali, sottoponendolo ad un termine di decadenza di 5 anni. Vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di mancato versamento della TARES per l'anno 2013, deve ritenersi che l'Ente impositore doveva esercitare il proprio potere impositivo entro il 31 dicembre 2018, attraverso l'emissione di apposito avviso di accertamento: l'atto impositivo di cui si discute
è stato notificato il 02/02/2019 e quindi oltre il termine ultimo richiamato dall'art. 1, comma 163 della L.
296/2006.
In dettaglio, la ricorrente chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., e con rimborso di quanto eventualmente versato nelle more del giudizio da distrarsi al nominato procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, presentando controdeduzioni per sollecitare il rigetto della domanda avversa in base alle seguenti argomentazioni:
1) abrogazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992;
2) carenza di legittimazione passiva e responsabilità dell'Ente impositore;
3) regolarità formale e sostanziale dell'azione del concessionario: il modello di cartella attualmente utilizzato
è predisposto dal Ministero delle Finanze in attuazione al 2° comma dell'art. 25 DPR 602/73, con i decreti ministeriali del 28/06/99 e del 03/09/99.
4) prescrizione: la regolare notifica della cartella di pagamento avrebbe interrotto il termine di prescrizione e, pertanto, l'eccezione di parte ricorrente sarebbe del tutto infondata. La decorrenza dunque per calcolare la prescrizione del tributo TARES, sarebbe il 01 gennaio 2014, essendo stato notificato avviso di accertamento, da parte del Comune di Marino, avente n. 3053 del 09.10.2018.
La cartella esattoriale opposta risulta notificata, come confermato dal ricorrente nell'atto introduttivo, in data
06.05.2024, pertanto non si sarebbe verificata nessuna prescrizione e/o decadenza dal diritto alla riscossione, poichè l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”. L'Ufficio chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso o suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Anche il Comune di Marino si è costituito in giudizio presentando controdeduzioni per sostenere l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di iscrizione a ruolo nonchè inforndatezza delle eccezioni di decadenza e tardività dell'iscrizione a ruolo: nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato emesso e notificato correttamente alla parte ricorrente (spedito in data 29 dicembre 2018 la cui notifica si
è perfezionata in data 08.01.2019 per compiuta giacenza), nel rispetto dei termini di decadenza.
L'Ufficio chiede pertanto di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per tradiva iscrizione a ruolo della causa, nel merito di respingere il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nelle more dell'udienza ha presentato memoria il Comune di Marino per insistere sul rigetto del ricorso.
Viste le costituzioni avversarie, la signora Ricorrente_1 ha ritenuto infine di presentare note difensive di replica. ln breve, secondo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lett. a) con l'art. 4 dello stesso decreto risulterebbe che l'abrogazione della fase della mediazione abbia efficacia per i giudizi tributari istaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione successivamente al 1 settembre 2024
(quindi dal 2 settembre), con la conseguenza che, per quelli notificali fino al 1 settembre 2024, continuerebbe ad applicarsi l'art. 17-bis, del D.Lgs, n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Nessuna censura di inammissibilità può trovare ingresso nel presente giudizio, per essere la decorrenza della novella individuata giusto art. 4 del D.Lgs.n. 220/2023 dal 1° settembre 2024 con riguardo all'abrogazione dell'art. 17 bis.
Emerge, quindi, per tabulas, che la costituzione dell'Ente Comunale sia avvenuta oltre i termini ex art. 32
D.Lgs. n. 546/92 con conseguente decadenza dal produrre e/o allegare documenti che, pertanto, non sono utilizzabili dal Giudice che deve decidere la causa sulla base dei soli documenti di parte ricorrente. (cfr. sentenza n. 10815/2025).
Ricapitolando quindi, secondo la ricorrente, la disposizione di cui all'art. 68 si applica ai carichi già affidati all'Agente della Riscossione ed agli accertamenti esecutivi anche comunali i quali possono essere notificati ma i cui termini di pagamento sono sospesi dall'8.03.2020 al 31.08.2021; l'art.68 comma 4 bis non si applica agli accertamenti esecutivi comunali non affidati all'Agente della Riscossione, dovendosi invece applicare l'art. 68 comma 1 che dispone la sospensione del versamento delle cartelle già emesse dall'agente della
Riscossione per 542 giorni.
All'odierna udienza la Corte ha quindi deciso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione di tradiva iscrizione a ruolo della causa, ritiene questo Giudice che nessuna inammissibilità del ricorso sdebba essere dichiarata nel caso di specie, in quanto l'abrogazione della fase della mediazione ha efficacia per i giudizi tributari istaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione successivamente al 1 settembre 2024.
La norma di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo n. 546/1992 è stata infatti abrogata dall'art. 2, comma
3, d.lgs. n. 220 del 2023, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le cui disposizioni si applicano però ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 (cfr. art. 4 decreto legislativo 220).
La questione è stata già del resto esaminata e decisa da questa Corte Tributaria con precedente sentenza, proprio in una controversia incardinata tra la odierna ricorrente, il Comune di Marino e l'AdR, l'ha respinta
(cfr. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, udienza il 24/06/2025 sentenza n.
8911/2025).
La costituzione in giudizio del Comune di Marino deve ritenersi tardiva per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 546/1992 e pertanto la documentazione prodotta è inutilizzabile.
Il termine di prescrizione del credito fiscale dell'Ente locale è quinquennale ed è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 29.12.2018, per compiuta giacenza in data 8 gennaio 2019. La cartella di pagamento oggi in contestazione risulta notificata a mezzo PEC in data 06/05/2024 ed anche a voler considerare la sospensione di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale applicabile al caso, il termine prescrizionale risulta quindi spirato.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, mentre le spese possono essere compensate in virtù delle peculiarità del caso e del trattarsi di normativa ancora in parte controversa, elaborata solo recentemente dalla giurisprudenza, non senza significative oscillazioni.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate. Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice Monocratico ( dott. Giovanni BARONE )