Decreto cautelare 21 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Decreto cautelare 3 febbraio 2026
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/03/2026, n. 5862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5862 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11946 del 2025, proposto da
HA OM DE, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia in Islamabad sull’istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere, fissando con urgenza un appuntamento utile alla formalizzazione della predetta domanda di visto, entro un termine perentorio da stabilirsi, con ogni statuizione conseguente, anche in ordine alla nomina di un Commissario ad acta e alla condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. GI DO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo all’avvio del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
che, nel caso di specie, l’azione è stata avviata al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo (così le conclusioni del ricorso: “ 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad e, per l’effetto, dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sull’istanza del ricorrente (istanza nella quale si legge: “con la presente VI COSTITUISCO FORMALMENTE IN MORA e Vi DIFFIDO a voler provvedere senza ulteriore indugio a fissare un appuntamento utile per la presentazione della domanda di visto, entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della presente ”) ; 2) CONSEGUENTEMENTE: ordinare alle Amministrazioni intimate di fissare, entro un termine perentorio e brevissimo (non superiore a 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza), un appuntamento utile per la presentazione della domanda di visto d’ingresso per motivi di studio. 3) NOMINARE, sin d’ora, un Commissario ad acta che, in caso di persistente inerzia delle Amministrazioni, provveda in loro sostituzione entro un ulteriore termine perentorio. 4) CONDANNARE ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a. e in applicazione dell’art. 614-bis c.p.c., le Amministrazioni resistenti al pagamento di una somma di denaro, da quantificarsi in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della emananda sentenza ”);
che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
che quindi è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
che infatti il termine di 90 giorni per provvedere di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile in forza dell’appuntamento, fermo restando che l’amministrazione è altresì tenuta a fissare tempestivamente tale appuntamento, su richiesta della parte interessata;
che l’ulteriore domanda di “ adozione di un provvedimento espresso, nel rispetto della discrezionalità amministrativa ”, peraltro proposta in corso di causa in un atto recante la mera domanda di misure cautelari monocratiche, non è ammissibile sia perché non ricompresa nella procura (della quale, in ragione del suo contenuto – che qui di seguito si riporta: “ con il presente atto conferisco al mio procuratore i pieni poteri di rappresentarmi in tutte le pratiche relative alla mia domanda di visto per studio in Italia e alla procedura di immatricolazione universitaria, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. Prenotare, gestire e presenziare agli appuntamenti presso l’Ambasciata/Consolato d’Italia in Pakistan. 2. Presentare, firmare e ritirare documenti connessi alla mia domanda di visto. 3. Comunicare con le autorità italiane, università ed enti competenti in mio nome. 4. Compiere ogni altro atto lecito e necessario per completare la procedura di visto e di immatricolazione in Italia ” – è oltremodo dubbia la natura di procura speciale ad litem ), sia perché, alla data di proposizione del ricorso (ove parte ricorrente concludeva, come visto, esclusivamente per la fissazione dell’appuntamento), non era ancora decorso il dies a quo per il computo dei 90 giorni sopra indicati;
che il ricorso va perciò dichiarato oggetto di cessata materia del contendere;
che in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, sussistono ragioni eccezionali per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI DO IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI DO IO | NT GI |
IL SEGRETARIO