Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, -OMISSIS-
Nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire la monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non goduta, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 23/5/2025, il deducente – già Sovrintendente Capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza, presentata in data 25/3/2025, di monetizzazione dei giorni di ferie maturate e non godute negli anni dal 2020 al 2024 (fino al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età intervenuto in data 1/3/2024), chiedendo l’accertamento del relativo diritto.
1.1. In particolare, risulta in fatto che:
- il deducente ha prestato regolare attività lavorativa e non ha potuto fruire del congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio negli anni 2020 e 2021; dal 17/1/2022 al 31/12/2023 è risultato assente dal servizio per congedo straordinario per assistenza disabile ex D.lgs. n. 151/2001; nei due mesi antecedenti il pensionamento, gennaio e febbraio 2024, è stato assente per malattia;
- con la richiamata istanza, il deducente, dopo aver premesso di non aver potuto fruire, nel periodo indicato, di 109 giorni di ferie (36 giorni relativi all’anno 2020, 44 giorni relativi all’anno 2021, 13 giorni relativi all’anno 2022, 9 giorni relativi all’anno 2023 e 7 giorni relativi all’anno 2024), ha chiesto la monetizzazione di complessivi 78 giorni, essenzialmente relativi agli anni 2020 e 2021 (dovendosi escludere dal precedente conteggio 22 giorni relativi agli anni 2022 e 2023, periodo nel quale il deducente ha fruito del congedo straordinario ex D.lgs. n. 151/2001 e 9 giorni già liquidati, 2 relativi all’anno 2022 e 7 relativi al 2024);
- l’Amministrazione intimata, con il provvedimento gravato, nel confermare una precedente determinazione del 27/3/2024, ha escluso la possibilità di monetizzare le ferie non godute relativamente agli anni 2020 e 2021 (i giorni su cui effettivamente si controverte), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, co. 1, del D.P.R. n. 39/2018 (“ Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza ”); disposizione che, pur in presenza di indifferibili esigenze di servizio ostative alla completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, circoscrive temporalmente tale facoltà nei successivi diciotto mesi.
1.2. Con il ricorso è dedotta l’illegittimità di tale provvedimento sotto più angolazioni, rilevando, in particolare, le disposizioni che attribuiscono il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio (prima fra tutte l’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995, secondo cui “ all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso ”), nonché la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi a favore del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ogni qual volta la fruibilità del congedo ordinario sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico dell’Amministrazione.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, l’Amministrazione intimata.
3. All’udienza pubblica del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato in parte, nei sensi di seguito indicati.
Costituisce ius receptum (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lombardia, sez. IV, 24/6/2020, n. 1173; T.A.R. Lazio, sez. V, 4/6/2025, n. 10833) che il diritto del lavoratore alle ferie, l’intangibilità dello stesso e la relativa possibilità di monetizzazione sono disciplinati, nel nostro ordinamento, da una pluralità di disposizioni normative di rango primario e di rilievo costituzionale.
L’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 stabilisce che: “1 . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane; tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro ”.
L’art. 2109 cod. civ., inoltre, prevede che al mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, consegue, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro.
L’art. 36, co. 3, della Costituzione afferma, altresì, che “ Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi ”.
L’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995, nello specifico settore che qui rileva, dispone che “ all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso ”
Il diritto alla fruizione delle ferie, con corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, è dunque sancito da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, funzionali a garantire al lavoratore la possibilità di recupero delle energie psico-fisiche, con conseguente tutela della personalità e della dignità dello stesso. Cosicché, laddove le ferie non possano essere fruite per cause non riconducibili alla volontà del lavoratore, è la stessa rilevanza costituzionale del diritto irrinunciabile alle ferie ad imporne la monetizzazione; potendosi, dunque, riconoscere in via generale la sussistenza di un diritto del lavoratore a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva tutte le volte in cui il periodo di ferie non sia stato fruibile per causa allo stesso non imputabile.
È quanto avvenuto nel caso di specie, risultando agli atti del giudizio che il ricorrente ha prestato regolare servizio negli anni 2020 e 2021 e che, tuttavia, in dette annualità non ha potuto fruire del congedo ordinario a causa di indifferibili esigenze di servizio, debitamente attestate con nota del -OMISSIS-- in data 1/3/2024. Né lo stesso ha potuto liberamente fruire dei relativi giorni di congedo ordinario nell’arco temporale previsto dall'art. 9, co. 1, del D.P.R. n. 39/2018 (diciotto mesi successivi), tenuto conto che nel residuo periodo di servizio è stato collocato in congedo straordinario per assistenza disabile negli anni 2022 e 2023 e in malattia nei residui mesi del 2024 antecedenti il pensionamento; talché è stato impossibilitato, per necessitate ragioni oggettive e non per libera scelta, all’esercizio del proprio diritto alle ferie.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuta l’illegittimità del provvedimento gravato nella parte in cui non ha riconosciuto, in favore del ricorrente, il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito per gli anni 2020 e 2021.
Non possono trovare accoglimento, invece, le pretese relative agli anni ulteriori, siccome non oggetto dell’istanza denegata (siccome circoscritta per tabulas a 78 giorni relativi agli anni 2020 e 2021) e, comunque, in quanto:
- deve escludersi che durante il periodo di congedo straordinario (2022 e 2023) possa esservi stata maturazione di congedo ordinario, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente nella memoria dell’11/11/2025;
- i giorni di congedo relativi al 2024 sono stati monetizzati dall’Amministrazione, come risulta dalla documentazione in atti.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla liquidazione e corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito nel periodo sopra perimetrato (78 giorni relativi agli anni 2020 e 2021). L’Amministrazione resistente, per tutta conseguenza, dovrà essere condannata, ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell’indennità sostitutiva così determinata.
La quantificazione degli importi da corrispondere a detto titolo dovrà essere posta in essere, per tutti i giorni di ferie residue (come sopra identificati), tenendo conto di tutti gli emolumenti spettanti aventi natura fissa e continuativa, in relazione al grado ed all’anzianità posseduta; il totale che scaturisce dal predetto computo dovrà essere suddiviso in trentesimi e moltiplicato per i giorni di congedo ordinario da retribuire. La somma così ottenuta dovrà essere maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
5. Sussistono giuste ragioni, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della peculiarità della situazione di fatto, per disporre la compensazione delle spese di lite, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa le spese, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
LO AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AN | IA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.