Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Pa V I T O M A R C E L L O L A D I N O P R E S . E E Pt_2
Z Z A G I U D I C E Parte_3 Parte_4
A G I U D I C E Parte_5 Parte_6
r i u n i t o i n c a m e r a d i c o n s i gl i o h a e m e s s o l a s e gu e n t e
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_7 Parte_8
GANDOLFO GIUSEPPE per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata la figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al suo mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_7 Parte_8 hanno contratto matrimonio in Marsala il 13/08/2004 trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Marsala al n. 219, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Marsala;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 19/02/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o