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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice FRANCESCO PAOLO PITARRESI, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3605/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliata presso via Manganelli n. 150 90044 Carini PA
contro
COMUNE DI CARINI
difeso da Difensore_1 CF.Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 354 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo che il Comune di Carini attesta pervenuto presso la sua sede il 27.7.2022 la sig.ra Ricorrente_1, senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento dei sopraemarginati tre avvisi di accertamento, notificatile il 31.5.2022 dal predetto Comune, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1.570,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese), a titolo di TA.RI. per l'anno d'imposta 2017, di € 1.568,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese), a titolo di TA.RI. per l'anno d'imposta 2018 e di € 1.563,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese), a titolo di TA.RI. per l'anno d'imposta 2019, il tutto per il non dichiarato possesso/detenzione di un appartamento, adibito ad uso abitativo, sito nel territorio comunale.
Scaduto infruttuosamente il 25.11.2012 il termine dilatorio previsto dal comma 2 del citato art. 17 bis, la ricorrente si è costituita in giudizio il successivo giorno 13, spedendo alla segreteria di questa
Corte il ricorso, privo tuttavia dell'attestazione di conformità richiesta dall'art. 22, comma 3, del D.
Lgs. n. 546/1992, la nota d'iscrizione a ruolo e le copie dei provvedimenti impugnati, nonchè di alcuni altri documenti non elencati nel ricorso, in violazione dell'art. 24, comma 1, del succitato decreto.
Fissata per il 26.9.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il Comune di Carini si è costituito in giudizio due giorni prima, depositando controdeduzioni in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, udito l'intervento del difensore di parte resistente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va detto che la costituzione del Comune di Carini, per quanto ultratardiva, con la conferma della ricezione del ricorso in data 27.7.2022 risolve in senso favorevole alla ricorrente il tema della potenziale inammissibilità del ricorso medesimo per violazione dell'art. 22, comma 1, del
D. Lgs. n. 546/1992, atteso la ricorrente ha omesso di fornire la prova della sua notificazione.
Peraltro, l'inammissibilità avrebbe potuto esser dichiarata anche per la mancanza dell'attestazione di conformità richiesta dall'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, ma il Comune (il cui difensore tecnico, prima di costituirsi, avrà di sicuro diligentemente verificato la conformità fra l'atto ricevuto e quello depositato nel fascicolo del processo, ben sapendo che la Corte non può accertare l'eventuale difformità tra detti atti, non avendo lo stesso Comune depositato la copia del ricorso ricevuto) non ha sollevato alcuna eccezione sul punto;
peraltro, il contraddittorio non pare esser stato leso, avendo l'ente locale resistente replicato compiutamente agli argomenti di ricorso e non emergendo controversia in ordine all'oggetto del gravame (cfr. Cass. n. 723/2025 e tutti i precedenti ivi richiamati).
Ciò premesso, dalla lettura del lungo e ridondante ricorso della contribuente sembra di capire che quest'ultima si lamenti innanzitutto del mancato invio di solleciti precedenti agli avvisi per cui è causa e, comunque, della mancata interazione fra di essa e il Comune emittente degli stessi.
Al riguardo, devesi osservare che le norme che regolano il tributo - e segnatamente l'art. 1, comma
161, della L. n. 296/2006 - non prevedono né un contradditorio endoprocedimentale, né l'invio di alcun sollecito, sicchè il motivo è da respingere. Si lamenta poi genericamente che il Comune non ha applicato una riduzione della TA.RI. né per le condizioni economiche della contribuente, né per un asserito disservizio nella raccolta dei rifiuti nella zona in cui ricade l'immobile tassato.
Anche questa doglianza non ha pregio, atteso che nessuna norma prevede riduzioni del primo tipo e, quanto al secondo tipo, nulla è stato provato circa il riferito disservizio, che non costituisce assolutamente per il Collegio un "fatto notorio" idoneo a sollevare la ricorrente dall'onere della prova.
Quanto al denunciato difetto di firma, si osserva che le copie prodotte dei tre provvedimenti
Nominativo_1impugnati sono tutte firmate dalla Rag. che si qualifica "FUNZIONARIO
RESPONSABILE".
Dunque, in mancanza di prova della falsità di tale qualificazione, il motivo è da disattendere. Il motivo successivo, in cui si afferma che la tariffa del tributo in questione sarebbe stata adottata dal
Comune di Carini in violazione di legge, è redatto in maniera estremamente generica e privo di riscontri di qualsiasi tipo, per cui, in presenza di deliberazioni perfettamente valide ed efficaci, in quanto non impugnate avanti al giudice amministrativo dotato della giurisdizione su di esse, anche questa doglianza non può trovare accoglimento.
Tampoco ha pregio quella di difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati appaiono, ictu oculi, sufficientemente motivati, in quanto consentono di individuare inequivocamente le ragioni delle rispettive pretese, tant'è che la ricorrente ha fin troppo dedotto su di esse.
Parimenti non può essere accolto il rilievo relativo alle sanzioni applicate, le quali rispondono alle previsioni delle norme regolamentari citate dal Comune resistente nelle sue controdeduzioni.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato.
Stanti le assolutamente peculiari circostanze del caso, nonchè la mancanza di difesa tecnica della ricorrente, si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore DANIELA GALAZZI, Giudice FRANCESCO PAOLO PITARRESI, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3605/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliata presso via Manganelli n. 150 90044 Carini PA
contro
COMUNE DI CARINI
difeso da Difensore_1 CF.Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 354 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 355 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo che il Comune di Carini attesta pervenuto presso la sua sede il 27.7.2022 la sig.ra Ricorrente_1, senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento dei sopraemarginati tre avvisi di accertamento, notificatile il 31.5.2022 dal predetto Comune, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1.570,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese), a titolo di TA.RI. per l'anno d'imposta 2017, di € 1.568,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese), a titolo di TA.RI. per l'anno d'imposta 2018 e di € 1.563,00 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese), a titolo di TA.RI. per l'anno d'imposta 2019, il tutto per il non dichiarato possesso/detenzione di un appartamento, adibito ad uso abitativo, sito nel territorio comunale.
Scaduto infruttuosamente il 25.11.2012 il termine dilatorio previsto dal comma 2 del citato art. 17 bis, la ricorrente si è costituita in giudizio il successivo giorno 13, spedendo alla segreteria di questa
Corte il ricorso, privo tuttavia dell'attestazione di conformità richiesta dall'art. 22, comma 3, del D.
Lgs. n. 546/1992, la nota d'iscrizione a ruolo e le copie dei provvedimenti impugnati, nonchè di alcuni altri documenti non elencati nel ricorso, in violazione dell'art. 24, comma 1, del succitato decreto.
Fissata per il 26.9.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il Comune di Carini si è costituito in giudizio due giorni prima, depositando controdeduzioni in cui ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, udito l'intervento del difensore di parte resistente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va detto che la costituzione del Comune di Carini, per quanto ultratardiva, con la conferma della ricezione del ricorso in data 27.7.2022 risolve in senso favorevole alla ricorrente il tema della potenziale inammissibilità del ricorso medesimo per violazione dell'art. 22, comma 1, del
D. Lgs. n. 546/1992, atteso la ricorrente ha omesso di fornire la prova della sua notificazione.
Peraltro, l'inammissibilità avrebbe potuto esser dichiarata anche per la mancanza dell'attestazione di conformità richiesta dall'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, ma il Comune (il cui difensore tecnico, prima di costituirsi, avrà di sicuro diligentemente verificato la conformità fra l'atto ricevuto e quello depositato nel fascicolo del processo, ben sapendo che la Corte non può accertare l'eventuale difformità tra detti atti, non avendo lo stesso Comune depositato la copia del ricorso ricevuto) non ha sollevato alcuna eccezione sul punto;
peraltro, il contraddittorio non pare esser stato leso, avendo l'ente locale resistente replicato compiutamente agli argomenti di ricorso e non emergendo controversia in ordine all'oggetto del gravame (cfr. Cass. n. 723/2025 e tutti i precedenti ivi richiamati).
Ciò premesso, dalla lettura del lungo e ridondante ricorso della contribuente sembra di capire che quest'ultima si lamenti innanzitutto del mancato invio di solleciti precedenti agli avvisi per cui è causa e, comunque, della mancata interazione fra di essa e il Comune emittente degli stessi.
Al riguardo, devesi osservare che le norme che regolano il tributo - e segnatamente l'art. 1, comma
161, della L. n. 296/2006 - non prevedono né un contradditorio endoprocedimentale, né l'invio di alcun sollecito, sicchè il motivo è da respingere. Si lamenta poi genericamente che il Comune non ha applicato una riduzione della TA.RI. né per le condizioni economiche della contribuente, né per un asserito disservizio nella raccolta dei rifiuti nella zona in cui ricade l'immobile tassato.
Anche questa doglianza non ha pregio, atteso che nessuna norma prevede riduzioni del primo tipo e, quanto al secondo tipo, nulla è stato provato circa il riferito disservizio, che non costituisce assolutamente per il Collegio un "fatto notorio" idoneo a sollevare la ricorrente dall'onere della prova.
Quanto al denunciato difetto di firma, si osserva che le copie prodotte dei tre provvedimenti
Nominativo_1impugnati sono tutte firmate dalla Rag. che si qualifica "FUNZIONARIO
RESPONSABILE".
Dunque, in mancanza di prova della falsità di tale qualificazione, il motivo è da disattendere. Il motivo successivo, in cui si afferma che la tariffa del tributo in questione sarebbe stata adottata dal
Comune di Carini in violazione di legge, è redatto in maniera estremamente generica e privo di riscontri di qualsiasi tipo, per cui, in presenza di deliberazioni perfettamente valide ed efficaci, in quanto non impugnate avanti al giudice amministrativo dotato della giurisdizione su di esse, anche questa doglianza non può trovare accoglimento.
Tampoco ha pregio quella di difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati appaiono, ictu oculi, sufficientemente motivati, in quanto consentono di individuare inequivocamente le ragioni delle rispettive pretese, tant'è che la ricorrente ha fin troppo dedotto su di esse.
Parimenti non può essere accolto il rilievo relativo alle sanzioni applicate, le quali rispondono alle previsioni delle norme regolamentari citate dal Comune resistente nelle sue controdeduzioni.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato.
Stanti le assolutamente peculiari circostanze del caso, nonchè la mancanza di difesa tecnica della ricorrente, si ravvisano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente - Estensore