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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE LUCA SILVIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Figline E NC AL - Piazza Del Municipio 5 50063 Figline E NC AL FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 726/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente fino alla data del 14.03.2003 risulta aver risieduto nell'abitazione dei genitori, sita in Figline AL, Indirizzo_1. In data 14.03.2003, il Ricorrente_1 ha acquistato, per rogito del Notaio Nominativo_1, l'unità immobiliare sita nel medesimo condominio dei genitori, ubicata al piano 1.
In forza del citato contratto, il ha acquistato l'appartamento per civile abitazione ed una pertinenza qualificata quale locale destinato ad autorimessa, iscritti al Atti_Catastali_1 e indicati come segue:
l'appartamento: Atti_Catastali_2 e rendita catastale di €uro 759,19;
l'autorimessa: Atti_Catastali_3 e rendita catastale di €uro 108,46.
Ai fini della normativa in tema di agevolazioni prima casa, il ricorrente, in sede di compravendita, ha dichiarato di voler assumere la propria residenza (come in effetti ha assunto) nell'unità immobiliare compravenduta. Orbene se formalmente, il Ricorrente_1 non ha effettuato alcuna variazione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in quanto l'indirizzo di residenza è rimasto lo stesso, essendo cambianti i soli dati catastali ed il piano dell'appartamento di residenza nella sostanza, tuttavia, l'abitazione di residenza è mutata, permettendo così all'odierno ricorrente di accedere alle agevolazioni prima casa previste dalla Legge e, anche, all'esenzione I.M.U. .
In data 20.12.2024, il Comune di Figline e NC AL – a distanza di oltre 20 anni dalla citata dichiarazione, in oridne ala quale l'ente pubblico non avave sollevato alcuna osservazione ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio con il quale il Comune ha richiesto il versamento di una maggiore I.M.U., oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2019.
T
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CGT in comp. monocratica ritiene che il ricorso debba essere accolto, mentre le spese vanno interamente compensate tra le parti essendo stato accolto solo uno dei motivi del ricorso.
Va preliminarmente evidenziato quanto segue: per tutti gli anni d'imposta per i quali era prevista l'esenzione
I.C.I. / I.M.U. prima casa il ricorrente non ha versato l'imposta in esame ed il Comune non ha mai richiesto un maggior versamento della stessa;
per gli anni d'imposta in cui, invece, tale esenzione non era prevista il Ricorrente_1 ha comunque versato l'I.C.I. / I.M.U. secondo le aliquote prima casa, senza che il Comune nulla eccepisse al riguardo. Col primo motivo del ricorso il Ricorrente_1 ha eccepito l'invalidità dell'avviso di accertamento in quanto privo di motivazione idonea a permettere al contribuente di individuare le ragioni della maggior pretesa operata dal
Comune.
Lo scrivente ritiene che il provvedimento del Comune sia sufficientemente motivato, come emerge dalle controdeduzioni della parte resistente, che qui si intendono riiportate. Nel merito, invece, il ricorso va senz'altro accolto: il Ricorrente_1 infatti, risulta aver acquistato l'abitazione per la quale si richiede la maggiore I.M.U. in data 14.03.2003 e da quell'epoca ha stabilito la propria abitazione principale e la propria residenza, integrando così tutti i requisiti richiesti dalla Legge per accedere all'esenzione I.M.
U. prevista per le abitazioni adibite a prima casa (ex art. 1, comma 740, L. 160/2019).
Peraltro l'ente pubblico ha riconosciuto implicitamente la presenza dei predetti requisiti per tutti gli anni d'imposta dal 2003 al 2019, non essendogli stato precedentemente notificato alcun avviso di accertamento
I.C.I./I.M.U. in relazione all'unità immobiliare in esame. Preme sottolineare che tale atto, è manifestamente in contrasto con il comportamento assunto sino ad oggi dall'Ufficio il quale, a far data dal 2003 (anno di acquisto dell'abitazione in esame) non ha mai richiesto al contribuente il versamento dell'I.M.U. relativa alla stessa.
Va, dunque, accolto il ricorso nel merito e, risultando acclarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento di cui in epigrafe va disposto il suo annullamento, nulla essendo dovuto dal ricorrente in materia di I.M.U. per l'anno d'imposta 2019.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE LUCA SILVIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Figline E NC AL - Piazza Del Municipio 5 50063 Figline E NC AL FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 726/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 674/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente fino alla data del 14.03.2003 risulta aver risieduto nell'abitazione dei genitori, sita in Figline AL, Indirizzo_1. In data 14.03.2003, il Ricorrente_1 ha acquistato, per rogito del Notaio Nominativo_1, l'unità immobiliare sita nel medesimo condominio dei genitori, ubicata al piano 1.
In forza del citato contratto, il ha acquistato l'appartamento per civile abitazione ed una pertinenza qualificata quale locale destinato ad autorimessa, iscritti al Atti_Catastali_1 e indicati come segue:
l'appartamento: Atti_Catastali_2 e rendita catastale di €uro 759,19;
l'autorimessa: Atti_Catastali_3 e rendita catastale di €uro 108,46.
Ai fini della normativa in tema di agevolazioni prima casa, il ricorrente, in sede di compravendita, ha dichiarato di voler assumere la propria residenza (come in effetti ha assunto) nell'unità immobiliare compravenduta. Orbene se formalmente, il Ricorrente_1 non ha effettuato alcuna variazione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in quanto l'indirizzo di residenza è rimasto lo stesso, essendo cambianti i soli dati catastali ed il piano dell'appartamento di residenza nella sostanza, tuttavia, l'abitazione di residenza è mutata, permettendo così all'odierno ricorrente di accedere alle agevolazioni prima casa previste dalla Legge e, anche, all'esenzione I.M.U. .
In data 20.12.2024, il Comune di Figline e NC AL – a distanza di oltre 20 anni dalla citata dichiarazione, in oridne ala quale l'ente pubblico non avave sollevato alcuna osservazione ha notificato all'odierno ricorrente l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio con il quale il Comune ha richiesto il versamento di una maggiore I.M.U., oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2019.
T
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CGT in comp. monocratica ritiene che il ricorso debba essere accolto, mentre le spese vanno interamente compensate tra le parti essendo stato accolto solo uno dei motivi del ricorso.
Va preliminarmente evidenziato quanto segue: per tutti gli anni d'imposta per i quali era prevista l'esenzione
I.C.I. / I.M.U. prima casa il ricorrente non ha versato l'imposta in esame ed il Comune non ha mai richiesto un maggior versamento della stessa;
per gli anni d'imposta in cui, invece, tale esenzione non era prevista il Ricorrente_1 ha comunque versato l'I.C.I. / I.M.U. secondo le aliquote prima casa, senza che il Comune nulla eccepisse al riguardo. Col primo motivo del ricorso il Ricorrente_1 ha eccepito l'invalidità dell'avviso di accertamento in quanto privo di motivazione idonea a permettere al contribuente di individuare le ragioni della maggior pretesa operata dal
Comune.
Lo scrivente ritiene che il provvedimento del Comune sia sufficientemente motivato, come emerge dalle controdeduzioni della parte resistente, che qui si intendono riiportate. Nel merito, invece, il ricorso va senz'altro accolto: il Ricorrente_1 infatti, risulta aver acquistato l'abitazione per la quale si richiede la maggiore I.M.U. in data 14.03.2003 e da quell'epoca ha stabilito la propria abitazione principale e la propria residenza, integrando così tutti i requisiti richiesti dalla Legge per accedere all'esenzione I.M.
U. prevista per le abitazioni adibite a prima casa (ex art. 1, comma 740, L. 160/2019).
Peraltro l'ente pubblico ha riconosciuto implicitamente la presenza dei predetti requisiti per tutti gli anni d'imposta dal 2003 al 2019, non essendogli stato precedentemente notificato alcun avviso di accertamento
I.C.I./I.M.U. in relazione all'unità immobiliare in esame. Preme sottolineare che tale atto, è manifestamente in contrasto con il comportamento assunto sino ad oggi dall'Ufficio il quale, a far data dal 2003 (anno di acquisto dell'abitazione in esame) non ha mai richiesto al contribuente il versamento dell'I.M.U. relativa alla stessa.
Va, dunque, accolto il ricorso nel merito e, risultando acclarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento di cui in epigrafe va disposto il suo annullamento, nulla essendo dovuto dal ricorrente in materia di I.M.U. per l'anno d'imposta 2019.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.