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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8991 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35723 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa LA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ester Daina e Antonio Marchetta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Agrigento, viale della Vittoria n. 145 attrice - opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Ugo Prospero Cerruti e LA Castiglione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Milano, viale Regina Margherita n. 5.
convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da separato foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.09.2025 come di seguito: in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano o comunque, in via subordinata, limitare la competenza del Tribunale di Milano nei limiti dei contratti di somministrazione con esclusione delle eventuali proroghe implicite prive di specifica pattuizione scritta in merito alla competenza territoriale, conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 13503/2023, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, per tale indicandosi il Tribunale di Palermo;
- ritenere e dichiarare inammissibile la domanda a titolo di “scatto di anzianità” per € 22.010,88 in quanto mutatio libelli tardivamente avanzata, in violazione dell'art. 167 c.p.c., per la prima volta con la memoria integrativa n. 2;
- sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di solidarietà fra la opponente e la opposta;
- nel merito ritenere e dichiarare che nulla deve la per le ragioni espresse in narrativa, e, per l'effetto, revocare CP_2 con ogni statuizione il decreto ingiuntivo n. 135 dal Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa Antonella Cozzi – nell'ambito del procedimento monitorio recante RG 25423/2023;
- in via subordinata ritenere e dichiarare che l'opposta non ha titolo di agire in regresso nei confronti della opponente ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.; - in via di estremo subordine ritenere e dichiarare che, in ogni caso, l'opponente sarebbe tenuta al pagamento limitatamente a quanto effettivamente pagato dalla opposta per le causali di cui al presente giudizio e comunque nei limiti della scadenza dei singoli contratti commerciali di somministrazione;
- ritenere e dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto che deve essere revocato;
- rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione non sussistendone le condizioni di legge ed essendo integralmente contestato l'asserito credito;
- con riserva di integrare e controdedurre anche a seguito della difesa di controparte entro i termini e secondo le forme del codice di rito. Con vittoria delle spese legali aumentate del 30% in quanto gli atti sono stati generati utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione attraverso la navigazione all'interno del documento, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.M. n. 37 del 8 marzo 2018 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b), D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da separato foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.09.2025, come di seguito:
In via preliminare:
-rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1 In via principale:
- condannare l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 62.360,88 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio monitorio;
e/o condannare l'opponente al pagamento di quella maggiore o minor somma che risulterà effettivamente dovuta a seguito degli accertamenti dei fatti di cui in premessa;
respingere le domande avversarie tutte (anche con riferimento a quelle formulate in via subordinata) poiché infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria Si chiede volersi disporre di CTU contabile volta alla verifica del mancato inserimento delle indennità oggetto del presente giudizio nelle fatture emesse da ad dall'inizio del rapporto contrattuale ad oggi Controparte_1 Controparte_2 e la conseguente quantificazione er Con ogni più ampia facoltà istruttoria cognite le difese avversarie. Con ogni più ampia riserva di articolare, produrre e dedurre capitoli di prova e di indicare testi. Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2023, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 13503/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Cozzi, pubblicato il 19.08.2023 e notificato il 05.09.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma di Euro 101.727,62, oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso di Controparte_1 indennità contrattuali: indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto, corrisposte da ai lavoratori somministrati. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Palermo, quale presunto luogo di esecuzione della prestazione ex art. 20 c.p.c., ovvero del Tribunale di Roma quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. ha dedotto che la clausola prevista nei contratti di somministrazione che stabilisce quale foro Parte_1 convenzionale quello di Milano riguarda le sole controversie relative all'adempimento contrattuale, mentre
2 la richiesta monitoria di ha ad oggetto somme che – secondo la prospettazione dell'opponente CP_1
– non sarebbero correlate all'esecuzione del rapporto.
Nel merito ha affermato: Parte_1
- di aver integralmente corrisposto il corrispettivo contrattuale stabilito nei contratti di somministrazione, secondo una tariffa comprensivo di tutti gli oneri retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori, come previsto dalla lett. A) delle “Condizioni di somministrazione”;
- di aver correttamente comunicato a il CCNL applicabile ai rapporti di lavoro dei lavoratori CP_1 somministrati;
- che il mancato pagamento delle indennità in contestazione sarebbe imputabile esclusivamente alla somministratrice, la quale avrebbe errato nel computo delle tariffe;
- che, in ogni caso, non avrebbe dato prova dell'effettivo pagamento delle indennità ai CP_1 lavoratori, essendosi limitata a sostenere che tali somme sono state rivendicate, senza documentare né
l'avvenuto versamento né l'esatto ammontare;
- che anche il quantum della pretesa risulterebbe erroneo, poiché le indennità sarebbero state conteggiate per tutte le giornate lavorative e non per quelle di effettiva presenza dei lavoratori;
- che, di conseguenza, mancherebbero i presupposti per l'azione di regresso, non risultando provato alcun effettivo pagamento da parte di CP_1
Sulla base di tali deduzioni l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale, in quanto l'art. 26 delle Condizioni Generali prevede la competenza esclusiva del
Tribunale di Milano “per qualsiasi controversia… ivi comprese le azioni di recupero del credito… e gli eventuali giudizi di opposizione”.
Nel merito ha opposto:
- che taluni lavoratori somministrati, per il tramite delle OOSS. hanno rivendicato il mancato pagamento delle indennità contrattuali previste dal CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate
(Federambiente/Utilitalia);
- che l'applicazione di tali indennità non era stata considerata e comunicata dall'utilizzatrice nella determinazione delle tariffe contrattuali;
- che conseguentemente ha provveduto a calcolare l'incidenza di tali indennità nella CP_1 complessiva somma – riferita a tutti i lavoratori somministrati - di € 101.727,62 poi esposta nella fattura azionata in via monitoria;
- che ha quindi proceduto alla sottoscrizione di 27 verbali di conciliazione con i lavoratori somministrati interessati impegnandosi al pagamento delle relative indennità;
3 - che, in forza dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, è obbligata a rimborsare tutti Parte_1 gli oneri retributivi e contributivi corrisposti ai lavoratori da CP_1
- che, inoltre, le tariffe contrattuali, pur fisse, lasciano espressamente salva la possibilità per il somministratore di richiedere successivi conguagli.
Relativamente al quantum, ha affermato che la somma esposta in fattura corrisponde alle indennità effettivamente maturate dai singoli lavoratori.
* * * * *
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha contestato l'irregolarità formale della produzione Parte_1 documentale avversaria priva di numerazione nel corpo dell'atto e non accompagnata da un indice dei documenti circostanza che ne rendeva complessa la consultazione.
Nel merito ha rilevato che i verbali di conciliazione prodotti dalla controparte non provano il pagamento delle specifiche indennità indicate nella fattura azionata, avendo natura novativa e contenuto generico con la conseguenza che tali accordi sono da ritenersi estranei ai rapporti tra opponente ed opposta. ha replicato deducendo che le modalità della produzione documentale sono dipese dalla CP_1 difficoltà di reperire e coordinare una voluminosa mole di documenti ma che gli stessi sono in ogni caso agevolmente consultabili.
Nel merito ha ribadito le ragioni della propria pretesa e, con riferimento al quantum ha dedotto di aver ricalcolato le indennità integrative, rideterminando il credito in euro 62.360,88 reiterando l'istanza di volta a disporre CTU contabile volta a quantificare gli importi dovuti ai singoli lavoratori.
* * * * *
Espletate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., all'udienza del 25.06.2023 questa Giudice si è riservata sulle istanze delle parti.
Con ordinanza del 26.06.2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza ex 186 ter c.p.c. avanzata dall'opposta e formulata una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento spontaneo di euro 30.000,00 da parte dell'opponente oltre alle spese legali della fase monitoria con abbandono dell'opposizione e compensazione delle spese della fase di merito.
All'udienza del 02.10.2023 Temporary ha dichiarato di aderire alla proposta, ma le parti non hanno raggiunto un accordo.
Con ordinanza del 23.09.2024 il Tribunale:
– ha negato la provvisoria esecuzione del decreto;
– non ha disposto la CTU richiesta perché ritenuta esplorativa;
– ha fissato udienza di discussione ex art. 281-sexies al 07.10.2025 con termine per deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e memorie conclusive.
4 Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive all'udienza predetta le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
* * * * *
L'opposizione proposta da è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di cui in seguito. Parte_1
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente in quanto l'art. 26 delle condizioni generali di contratto prevede che: “Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione a tutto quanto qui previsto, ivi compreso le eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero del credito per inadempimento contrattuale relative a mancati pagamenti delle fatture, nonché per gli eventuali giudizi di opposizione, è unicamente ed esclusivamente competenti Foro di Milano con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro”.
Ed invero, oggetto della presente controversia è indubbiamente l'adempimento dei contratti di somministrazione, in particolare l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare le indennità retributive versate ai lavoratori somministrati ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto.
Di conseguenza, deve ritenersi che correttamente il procedimento è stato correttamente instaurato davanti al Tribunale di Milano, territorialmente competente ai sensi dell'art. 28 c.p.c., restando irrilevante il fatto che le indennità di cui si chiede il rimborso siano state richieste dai lavoratori in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale tra le parti.
Passando al merito, deve ritenersi che la pretesa creditoria dell'opposta non risulta provata e, conseguentemente deve essere rigettata.
La domanda di ha ad oggetto il rimborso dei maggiori oneri retributivi asseritamente versati ai CP_1 lavoratori somministrati, a titolo di differenze retributive per il mancato pagamento delle indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto previste del CCNL Igiene Ambientale – Utilitalia
(ex Federambiente).
Orbene risulta pacifica e non contestata la debenza di tali indennità ai lavoratori in quanto previste dal
CCNL applicato dall'utilizzatore.
Risulta altresì evidente che, nei rapporti interni tra somministratore e utilizzatore, i maggiori oneri retributivi derivanti dall 'applicazione del CCNL indicato nel contratto di somministrazione gravino sull'utilizzatore, ai sensi dall'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto che richiama le disposizioni di
Legge di cui agli artt. 35 e ss. D.lgs. 81/2015.
Ciò nondimeno, in virtù in virtù dei generali principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul somministratore che agisce nei confronti dell'utilizzatore per rimborso delle somme versate ai lavoratori somministrati l'onere di provare:
- l'effettivo pagamento ai lavoratori delle indennità rivendicate;
5 - la riferibilità di tali somme alle specifiche indennità contrattuali oggetto della domanda (lavaggio indumenti, indennità integrativa, buoni pasto);
- l'ammontare esatto imputabile a ciascun lavoratore e per ciascun periodo di competenza.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta ha ritualmente prodotto solo i verbali di conciliazione sottoscritti con i lavoratori - 24 su 27 riguardano i lavoratori indicati nella fattura azionata in monitorio che sono, invece 33
- e i cedolini paga di un solo lavoratore.
Tali verbali sono tuttavia caratterizzati da formulazioni estremamente generica, riferendosi, nelle premesse a “indennità contrattuali” “adeguamento contrattuale” e “retribuzioni arretrate” asseritamente rivendicate dai lavoratori.
Non solo, i richiamati verbali indicato quale titolo di pagamento da parte di i “titoli di cui sopra” CP_1
“nonché a titolo transattivo e novativo” e “ a saldo e stralcio transazione e completa tacitazione”.
Manca, dunque, qualsiasi specifica indicazione al dedotto titolo di pagamento delle richiamate indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto.
Oltretutto nei verbali di conciliazione la somministratrice ha espressamente affermato “che durante l'intercorso rapporto di lavoro ha sempre corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute per legge e per contratto a titolo di retribuzioni, mensilità, aggiuntive, permessi, ferie, quant'altro dallo stesso maturato fino alla data odierna” e, dal canto loro, i lavoratori hanno riconosciuto “(...) di avere ricevuto le proprie spettanze in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato.”
Come noto, la transazione novativa, ai sensi dell'art. 1976 c.c., determina l'estinzione delle obbligazioni pregresse e la loro sostituzione con un nuovo rapporto.
Ne consegue che il contenuto devolutivo dei verbali di conciliazione – privo di una specifica imputazione delle somme versate alle singole voci retributive o indennitarie – non consente in alcun modo di ricostruire le differenze retributive eventualmente maturate in origine, né di individuare quale parte dell'importo complessivamente concordato fosse destinata al pagamento delle specifiche indennità oggetto della domanda di rimborso dell'opposta.
Difatti, il verbale di conciliazione avente natura novativa integra un titolo autonomo, non idoneo a costituire prova delle pregresse obbligazioni né della loro entità, salvo esplicita e dettagliata indicazione delle poste retributive oggetto di riconoscimento.
Si badi, ulteriormente, che, in assenza di una specifica indicazione dei titoli di pagamento e di altri elementi probatori, le somme di cui ai verbali di conciliazione, nemmeno presenti per tutti i lavoratori indicati nella fattura di cui al monitorio, potrebbero stesse essere state corrisposte dal somministratore anche per titoli diversi da quelli oggetto.
6 Nel caso di specie, manca, infatti qualsiasi ulteriore documentazione - cedolini paga (se non per un singolo lavoratore), fogli presenze, disposizioni di pagamento con causale specifica, quietanze sottoscritte dai lavoratori), rivendicazioni giudiziali e/o stragiudiziali specifiche idonea a dimostrare:
- che l'importo pattuito nelle conciliazioni fosse correlato a tali indennità;
- il preciso ammontare per ciascun lavoratore delle richiamate indennità;
- il pagamento stesso dei relativi importi ai lavoratori interessati;
In altre parole, i verbali di conciliazione in oggetto, così come la rivendicazione sindacale ricevuta da e predisposta per una pluralità indistinta di lavoratori, rappresentano elementi indiziari CP_1 dell'esistenza di un contenzioso retributivo con i lavoratori, ma non integrano prova sufficiente del credito azionato dalla stessa nei confronti dell'utilizzatore, né consentono di determinare l'ammontare esatto del rimborso spettante affidato ad un mero conteggio di parte dell'opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che non ha assolto al proprio onere CP_1 probatorio, gravante ex art. 2697 c.c., di dimostrare l'effettiva esistenza, l'entità ed il pagamento stesso delle indennità asseritamente corrisposte ai lavoratori somministrati e delle quali pretende il rimborso dall'utilizzatore.
In tale contesto, non può ritenersi ammissibile neppure il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, poiché tale strumento, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non può sopperire alle insufficienze probatorie delle parti né essere utilizzato per acquisire d'ufficio documenti o elementi fattuali non allegati e prodotti dalle parti onerate.
Difatti, lo si ripete, nel caso di specie l'opposta non solo non ha prodotto nei termini ulteriore documentazione attestante la determinazione ed il pagamento delle richiamate indennità ma non ha nemmeno svolto alcuna istanza istruttoria.
Come già evidenziato con l'ordinanza interinale del 21.11.2024, la CTU richiesta dall'opposta sarebbe risultata inevitabilmente esplorativa, in quanto volta a ricostruire, in assenza di adeguati presupposti documentali, non solo la quantificazione delle indennità ma persino il titolo giuridico delle somme oggetto dei verbali e il pagamento stesso degli importi pattuiti.
Si rileva, infine, che le contabili di pagamento prodotte da solo con la comparsa conclusionale CP_1 non sono ammissibili, in quanto tardive per il maturare delle preclusioni istruttorie ex art 171 ter c.p.c.
D'altro canto, tali contabili recano le date del 14-15 febbraio 2024 e del 15 maggio 2024, risultando dunque formate in epoca anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. Ne consegue che risulta smentita l'affermazione di parte opposta, contenuta nella comparsa conclusionale, secondo cui i pagamenti sarebbero intervenuti successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
7 Parimenti, anche i verbali di conciliazione prodotti indicano come date dei pagamenti rateali il 15 febbraio
2024 e il 15 maggio 2024, anch'esse chiaramente anteriori al maturare delle preclusioni istruttorie.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ossequio ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e
147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti così provvede
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13503/2023 RG n. 25420/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Cozzi, pubblicato il 19.08.2023;
- condanna a pagare a la somma di euro 406,00 per esborsi ed euro Controparte_1 Parte_1
11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Milano, 24.11.2025
La Giudice
LA CO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa LA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ester Daina e Antonio Marchetta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Agrigento, viale della Vittoria n. 145 attrice - opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Ugo Prospero Cerruti e LA Castiglione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Milano, viale Regina Margherita n. 5.
convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da separato foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.09.2025 come di seguito: in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano o comunque, in via subordinata, limitare la competenza del Tribunale di Milano nei limiti dei contratti di somministrazione con esclusione delle eventuali proroghe implicite prive di specifica pattuizione scritta in merito alla competenza territoriale, conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 13503/2023, fissando un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, per tale indicandosi il Tribunale di Palermo;
- ritenere e dichiarare inammissibile la domanda a titolo di “scatto di anzianità” per € 22.010,88 in quanto mutatio libelli tardivamente avanzata, in violazione dell'art. 167 c.p.c., per la prima volta con la memoria integrativa n. 2;
- sempre in via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di solidarietà fra la opponente e la opposta;
- nel merito ritenere e dichiarare che nulla deve la per le ragioni espresse in narrativa, e, per l'effetto, revocare CP_2 con ogni statuizione il decreto ingiuntivo n. 135 dal Tribunale di Milano – Giudice Dott.ssa Antonella Cozzi – nell'ambito del procedimento monitorio recante RG 25423/2023;
- in via subordinata ritenere e dichiarare che l'opposta non ha titolo di agire in regresso nei confronti della opponente ai sensi dell'art. 1299 cod. civ.; - in via di estremo subordine ritenere e dichiarare che, in ogni caso, l'opponente sarebbe tenuta al pagamento limitatamente a quanto effettivamente pagato dalla opposta per le causali di cui al presente giudizio e comunque nei limiti della scadenza dei singoli contratti commerciali di somministrazione;
- ritenere e dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto che deve essere revocato;
- rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione non sussistendone le condizioni di legge ed essendo integralmente contestato l'asserito credito;
- con riserva di integrare e controdedurre anche a seguito della difesa di controparte entro i termini e secondo le forme del codice di rito. Con vittoria delle spese legali aumentate del 30% in quanto gli atti sono stati generati utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione attraverso la navigazione all'interno del documento, così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.M. n. 37 del 8 marzo 2018 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b), D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da separato foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.09.2025, come di seguito:
In via preliminare:
-rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a per i motivi esposti in narrativa. Controparte_1 In via principale:
- condannare l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 62.360,88 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio monitorio;
e/o condannare l'opponente al pagamento di quella maggiore o minor somma che risulterà effettivamente dovuta a seguito degli accertamenti dei fatti di cui in premessa;
respingere le domande avversarie tutte (anche con riferimento a quelle formulate in via subordinata) poiché infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria Si chiede volersi disporre di CTU contabile volta alla verifica del mancato inserimento delle indennità oggetto del presente giudizio nelle fatture emesse da ad dall'inizio del rapporto contrattuale ad oggi Controparte_1 Controparte_2 e la conseguente quantificazione er Con ogni più ampia facoltà istruttoria cognite le difese avversarie. Con ogni più ampia riserva di articolare, produrre e dedurre capitoli di prova e di indicare testi. Con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2023, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 13503/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Cozzi, pubblicato il 19.08.2023 e notificato il 05.09.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della società la somma di Euro 101.727,62, oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso di Controparte_1 indennità contrattuali: indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto, corrisposte da ai lavoratori somministrati. CP_1
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Palermo, quale presunto luogo di esecuzione della prestazione ex art. 20 c.p.c., ovvero del Tribunale di Roma quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. ha dedotto che la clausola prevista nei contratti di somministrazione che stabilisce quale foro Parte_1 convenzionale quello di Milano riguarda le sole controversie relative all'adempimento contrattuale, mentre
2 la richiesta monitoria di ha ad oggetto somme che – secondo la prospettazione dell'opponente CP_1
– non sarebbero correlate all'esecuzione del rapporto.
Nel merito ha affermato: Parte_1
- di aver integralmente corrisposto il corrispettivo contrattuale stabilito nei contratti di somministrazione, secondo una tariffa comprensivo di tutti gli oneri retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori, come previsto dalla lett. A) delle “Condizioni di somministrazione”;
- di aver correttamente comunicato a il CCNL applicabile ai rapporti di lavoro dei lavoratori CP_1 somministrati;
- che il mancato pagamento delle indennità in contestazione sarebbe imputabile esclusivamente alla somministratrice, la quale avrebbe errato nel computo delle tariffe;
- che, in ogni caso, non avrebbe dato prova dell'effettivo pagamento delle indennità ai CP_1 lavoratori, essendosi limitata a sostenere che tali somme sono state rivendicate, senza documentare né
l'avvenuto versamento né l'esatto ammontare;
- che anche il quantum della pretesa risulterebbe erroneo, poiché le indennità sarebbero state conteggiate per tutte le giornate lavorative e non per quelle di effettiva presenza dei lavoratori;
- che, di conseguenza, mancherebbero i presupposti per l'azione di regresso, non risultando provato alcun effettivo pagamento da parte di CP_1
Sulla base di tali deduzioni l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 incompetenza territoriale, in quanto l'art. 26 delle Condizioni Generali prevede la competenza esclusiva del
Tribunale di Milano “per qualsiasi controversia… ivi comprese le azioni di recupero del credito… e gli eventuali giudizi di opposizione”.
Nel merito ha opposto:
- che taluni lavoratori somministrati, per il tramite delle OOSS. hanno rivendicato il mancato pagamento delle indennità contrattuali previste dal CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate
(Federambiente/Utilitalia);
- che l'applicazione di tali indennità non era stata considerata e comunicata dall'utilizzatrice nella determinazione delle tariffe contrattuali;
- che conseguentemente ha provveduto a calcolare l'incidenza di tali indennità nella CP_1 complessiva somma – riferita a tutti i lavoratori somministrati - di € 101.727,62 poi esposta nella fattura azionata in via monitoria;
- che ha quindi proceduto alla sottoscrizione di 27 verbali di conciliazione con i lavoratori somministrati interessati impegnandosi al pagamento delle relative indennità;
3 - che, in forza dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, è obbligata a rimborsare tutti Parte_1 gli oneri retributivi e contributivi corrisposti ai lavoratori da CP_1
- che, inoltre, le tariffe contrattuali, pur fisse, lasciano espressamente salva la possibilità per il somministratore di richiedere successivi conguagli.
Relativamente al quantum, ha affermato che la somma esposta in fattura corrisponde alle indennità effettivamente maturate dai singoli lavoratori.
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Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ha contestato l'irregolarità formale della produzione Parte_1 documentale avversaria priva di numerazione nel corpo dell'atto e non accompagnata da un indice dei documenti circostanza che ne rendeva complessa la consultazione.
Nel merito ha rilevato che i verbali di conciliazione prodotti dalla controparte non provano il pagamento delle specifiche indennità indicate nella fattura azionata, avendo natura novativa e contenuto generico con la conseguenza che tali accordi sono da ritenersi estranei ai rapporti tra opponente ed opposta. ha replicato deducendo che le modalità della produzione documentale sono dipese dalla CP_1 difficoltà di reperire e coordinare una voluminosa mole di documenti ma che gli stessi sono in ogni caso agevolmente consultabili.
Nel merito ha ribadito le ragioni della propria pretesa e, con riferimento al quantum ha dedotto di aver ricalcolato le indennità integrative, rideterminando il credito in euro 62.360,88 reiterando l'istanza di volta a disporre CTU contabile volta a quantificare gli importi dovuti ai singoli lavoratori.
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Espletate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., all'udienza del 25.06.2023 questa Giudice si è riservata sulle istanze delle parti.
Con ordinanza del 26.06.2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza ex 186 ter c.p.c. avanzata dall'opposta e formulata una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento spontaneo di euro 30.000,00 da parte dell'opponente oltre alle spese legali della fase monitoria con abbandono dell'opposizione e compensazione delle spese della fase di merito.
All'udienza del 02.10.2023 Temporary ha dichiarato di aderire alla proposta, ma le parti non hanno raggiunto un accordo.
Con ordinanza del 23.09.2024 il Tribunale:
– ha negato la provvisoria esecuzione del decreto;
– non ha disposto la CTU richiesta perché ritenuta esplorativa;
– ha fissato udienza di discussione ex art. 281-sexies al 07.10.2025 con termine per deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e memorie conclusive.
4 Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive all'udienza predetta le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
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L'opposizione proposta da è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di cui in seguito. Parte_1
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta dall'opponente in quanto l'art. 26 delle condizioni generali di contratto prevede che: “Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione a tutto quanto qui previsto, ivi compreso le eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero del credito per inadempimento contrattuale relative a mancati pagamenti delle fatture, nonché per gli eventuali giudizi di opposizione, è unicamente ed esclusivamente competenti Foro di Milano con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro”.
Ed invero, oggetto della presente controversia è indubbiamente l'adempimento dei contratti di somministrazione, in particolare l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare le indennità retributive versate ai lavoratori somministrati ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto.
Di conseguenza, deve ritenersi che correttamente il procedimento è stato correttamente instaurato davanti al Tribunale di Milano, territorialmente competente ai sensi dell'art. 28 c.p.c., restando irrilevante il fatto che le indennità di cui si chiede il rimborso siano state richieste dai lavoratori in epoca successiva alla cessazione del rapporto contrattuale tra le parti.
Passando al merito, deve ritenersi che la pretesa creditoria dell'opposta non risulta provata e, conseguentemente deve essere rigettata.
La domanda di ha ad oggetto il rimborso dei maggiori oneri retributivi asseritamente versati ai CP_1 lavoratori somministrati, a titolo di differenze retributive per il mancato pagamento delle indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto previste del CCNL Igiene Ambientale – Utilitalia
(ex Federambiente).
Orbene risulta pacifica e non contestata la debenza di tali indennità ai lavoratori in quanto previste dal
CCNL applicato dall'utilizzatore.
Risulta altresì evidente che, nei rapporti interni tra somministratore e utilizzatore, i maggiori oneri retributivi derivanti dall 'applicazione del CCNL indicato nel contratto di somministrazione gravino sull'utilizzatore, ai sensi dall'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto che richiama le disposizioni di
Legge di cui agli artt. 35 e ss. D.lgs. 81/2015.
Ciò nondimeno, in virtù in virtù dei generali principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul somministratore che agisce nei confronti dell'utilizzatore per rimborso delle somme versate ai lavoratori somministrati l'onere di provare:
- l'effettivo pagamento ai lavoratori delle indennità rivendicate;
5 - la riferibilità di tali somme alle specifiche indennità contrattuali oggetto della domanda (lavaggio indumenti, indennità integrativa, buoni pasto);
- l'ammontare esatto imputabile a ciascun lavoratore e per ciascun periodo di competenza.
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposta ha ritualmente prodotto solo i verbali di conciliazione sottoscritti con i lavoratori - 24 su 27 riguardano i lavoratori indicati nella fattura azionata in monitorio che sono, invece 33
- e i cedolini paga di un solo lavoratore.
Tali verbali sono tuttavia caratterizzati da formulazioni estremamente generica, riferendosi, nelle premesse a “indennità contrattuali” “adeguamento contrattuale” e “retribuzioni arretrate” asseritamente rivendicate dai lavoratori.
Non solo, i richiamati verbali indicato quale titolo di pagamento da parte di i “titoli di cui sopra” CP_1
“nonché a titolo transattivo e novativo” e “ a saldo e stralcio transazione e completa tacitazione”.
Manca, dunque, qualsiasi specifica indicazione al dedotto titolo di pagamento delle richiamate indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto.
Oltretutto nei verbali di conciliazione la somministratrice ha espressamente affermato “che durante l'intercorso rapporto di lavoro ha sempre corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute per legge e per contratto a titolo di retribuzioni, mensilità, aggiuntive, permessi, ferie, quant'altro dallo stesso maturato fino alla data odierna” e, dal canto loro, i lavoratori hanno riconosciuto “(...) di avere ricevuto le proprie spettanze in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato.”
Come noto, la transazione novativa, ai sensi dell'art. 1976 c.c., determina l'estinzione delle obbligazioni pregresse e la loro sostituzione con un nuovo rapporto.
Ne consegue che il contenuto devolutivo dei verbali di conciliazione – privo di una specifica imputazione delle somme versate alle singole voci retributive o indennitarie – non consente in alcun modo di ricostruire le differenze retributive eventualmente maturate in origine, né di individuare quale parte dell'importo complessivamente concordato fosse destinata al pagamento delle specifiche indennità oggetto della domanda di rimborso dell'opposta.
Difatti, il verbale di conciliazione avente natura novativa integra un titolo autonomo, non idoneo a costituire prova delle pregresse obbligazioni né della loro entità, salvo esplicita e dettagliata indicazione delle poste retributive oggetto di riconoscimento.
Si badi, ulteriormente, che, in assenza di una specifica indicazione dei titoli di pagamento e di altri elementi probatori, le somme di cui ai verbali di conciliazione, nemmeno presenti per tutti i lavoratori indicati nella fattura di cui al monitorio, potrebbero stesse essere state corrisposte dal somministratore anche per titoli diversi da quelli oggetto.
6 Nel caso di specie, manca, infatti qualsiasi ulteriore documentazione - cedolini paga (se non per un singolo lavoratore), fogli presenze, disposizioni di pagamento con causale specifica, quietanze sottoscritte dai lavoratori), rivendicazioni giudiziali e/o stragiudiziali specifiche idonea a dimostrare:
- che l'importo pattuito nelle conciliazioni fosse correlato a tali indennità;
- il preciso ammontare per ciascun lavoratore delle richiamate indennità;
- il pagamento stesso dei relativi importi ai lavoratori interessati;
In altre parole, i verbali di conciliazione in oggetto, così come la rivendicazione sindacale ricevuta da e predisposta per una pluralità indistinta di lavoratori, rappresentano elementi indiziari CP_1 dell'esistenza di un contenzioso retributivo con i lavoratori, ma non integrano prova sufficiente del credito azionato dalla stessa nei confronti dell'utilizzatore, né consentono di determinare l'ammontare esatto del rimborso spettante affidato ad un mero conteggio di parte dell'opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che non ha assolto al proprio onere CP_1 probatorio, gravante ex art. 2697 c.c., di dimostrare l'effettiva esistenza, l'entità ed il pagamento stesso delle indennità asseritamente corrisposte ai lavoratori somministrati e delle quali pretende il rimborso dall'utilizzatore.
In tale contesto, non può ritenersi ammissibile neppure il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, poiché tale strumento, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non può sopperire alle insufficienze probatorie delle parti né essere utilizzato per acquisire d'ufficio documenti o elementi fattuali non allegati e prodotti dalle parti onerate.
Difatti, lo si ripete, nel caso di specie l'opposta non solo non ha prodotto nei termini ulteriore documentazione attestante la determinazione ed il pagamento delle richiamate indennità ma non ha nemmeno svolto alcuna istanza istruttoria.
Come già evidenziato con l'ordinanza interinale del 21.11.2024, la CTU richiesta dall'opposta sarebbe risultata inevitabilmente esplorativa, in quanto volta a ricostruire, in assenza di adeguati presupposti documentali, non solo la quantificazione delle indennità ma persino il titolo giuridico delle somme oggetto dei verbali e il pagamento stesso degli importi pattuiti.
Si rileva, infine, che le contabili di pagamento prodotte da solo con la comparsa conclusionale CP_1 non sono ammissibili, in quanto tardive per il maturare delle preclusioni istruttorie ex art 171 ter c.p.c.
D'altro canto, tali contabili recano le date del 14-15 febbraio 2024 e del 15 maggio 2024, risultando dunque formate in epoca anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. Ne consegue che risulta smentita l'affermazione di parte opposta, contenuta nella comparsa conclusionale, secondo cui i pagamenti sarebbero intervenuti successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
7 Parimenti, anche i verbali di conciliazione prodotti indicano come date dei pagamenti rateali il 15 febbraio
2024 e il 15 maggio 2024, anch'esse chiaramente anteriori al maturare delle preclusioni istruttorie.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in ossequio ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e
147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P. Q. M
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti così provvede
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13503/2023 RG n. 25420/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Cozzi, pubblicato il 19.08.2023;
- condanna a pagare a la somma di euro 406,00 per esborsi ed euro Controparte_1 Parte_1
11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
Milano, 24.11.2025
La Giudice
LA CO
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