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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1123/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - indirizzo 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 864/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 presenta ricorso in appello in data 01/07/2024 per la riforma della sentenza n. 864/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna sez.
2 pronunciata in data 27/11/2023 depositata in cancelleria in data 04/12/2023,che rigettava il ricorso riguardante: Diniego di Rimborso per imposta IRPEF-CREDITI D'IMPOSTA 2018.
2.-In data 21/08/2024 l'Agenzia delle Entrate Provinciale di Enna si costituisce in giudizio mediante deposito di atto di controdeduzioni all'appello principale.
3.-La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corteo, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
1. Sull'onere della prova in materia di rimborso
Il tema centrale della controversia riguarda l'assolvimento dell'onere probatorio relativo al diritto al rimborso di ritenute subite su emolumenti arretrati percepiti nel 2017 e riferibili all'anno 2011.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, il contribuente che agisce per il riconoscimento di un rimborso assume la veste di attore in senso sostanziale.
In tale veste, egli ha l'onere di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi della propria pretesa.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta è risultata insufficiente a dimostrare la spettanza delle detrazioni richieste sulla tassazione degli arretrati. In particolare:
-Le Certificazioni Uniche rilasciate dall'Ente erogatore (INPS) risultavano incomplete, omettendo l'indicazione dell'anno di riferimento degli arretrati nell'apposito campo.
-Non è stata fornita prova idonea a superare l'eccezione dell'Ufficio circa il fatto che le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente fossero già state riconosciute e fruite nel Modello 730 presentato per l'anno 2017.
Sull'applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992
Risulta corretta l'applicazione dei principi sull'onere della prova consolidati dalla novella introdotta dall'art. 6 della Legge n. 130/2022. Sebbene l'amministrazione debba provare le violazioni contestate negli atti impositivi, spetta comunque al contribuente fornire le ragioni e la prova della richiesta di rimborso quando questa non sia conseguente a pagamenti di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La mera allegazione "labiale" o documentale incompleta non è sufficiente a qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta.
3. Conclusioni
La documentazione prodotta in sede di reclamo e nel corso del giudizio è rimasta priva di quegli elementi necessari a circostanziare la pretesa in modo puntuale e coerente con la normativa sostanziale.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione 07 di Caltanissetta, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate per €. 923,00 per il primo grado di giudizio e €. 991,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - indirizzo 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 864/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1 presenta ricorso in appello in data 01/07/2024 per la riforma della sentenza n. 864/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna sez.
2 pronunciata in data 27/11/2023 depositata in cancelleria in data 04/12/2023,che rigettava il ricorso riguardante: Diniego di Rimborso per imposta IRPEF-CREDITI D'IMPOSTA 2018.
2.-In data 21/08/2024 l'Agenzia delle Entrate Provinciale di Enna si costituisce in giudizio mediante deposito di atto di controdeduzioni all'appello principale.
3.-La controversia è stata sottoposta all'esame di questa Corteo, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
1. Sull'onere della prova in materia di rimborso
Il tema centrale della controversia riguarda l'assolvimento dell'onere probatorio relativo al diritto al rimborso di ritenute subite su emolumenti arretrati percepiti nel 2017 e riferibili all'anno 2011.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, il contribuente che agisce per il riconoscimento di un rimborso assume la veste di attore in senso sostanziale.
In tale veste, egli ha l'onere di allegare e provare compiutamente i fatti costitutivi della propria pretesa.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta è risultata insufficiente a dimostrare la spettanza delle detrazioni richieste sulla tassazione degli arretrati. In particolare:
-Le Certificazioni Uniche rilasciate dall'Ente erogatore (INPS) risultavano incomplete, omettendo l'indicazione dell'anno di riferimento degli arretrati nell'apposito campo.
-Non è stata fornita prova idonea a superare l'eccezione dell'Ufficio circa il fatto che le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente fossero già state riconosciute e fruite nel Modello 730 presentato per l'anno 2017.
Sull'applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992
Risulta corretta l'applicazione dei principi sull'onere della prova consolidati dalla novella introdotta dall'art. 6 della Legge n. 130/2022. Sebbene l'amministrazione debba provare le violazioni contestate negli atti impositivi, spetta comunque al contribuente fornire le ragioni e la prova della richiesta di rimborso quando questa non sia conseguente a pagamenti di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La mera allegazione "labiale" o documentale incompleta non è sufficiente a qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta.
3. Conclusioni
La documentazione prodotta in sede di reclamo e nel corso del giudizio è rimasta priva di quegli elementi necessari a circostanziare la pretesa in modo puntuale e coerente con la normativa sostanziale.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione 07 di Caltanissetta, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate per €. 923,00 per il primo grado di giudizio e €. 991,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge se dovuti
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci