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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 282 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione in data 16 dicembre
2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Pignatiello, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giusy TE C.F._2
Vetrella, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
NONCHE'
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Borgia, Controparte_2 CodiceFiscale_3
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
intervenuta volontaria
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. a cui si sono riportate al verbale dell'udienza del 16 dicembre 2024.
Il P.M. ha concluso in data 16 gennaio 2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2024, proponeva nei confronti di Parte_1 CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in
[...]
Sant'Anastasia (NA) in data 14 luglio 1997, dal quale erano nati i due figli ( nato il Per_1
21.6.1998) e ( nata il [...]), oggi entrambi maggiorenni. P_
Il ricorrente deduceva;
- che, venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi si erano separati e che la sentenza di separazione del Tribunale di Benevento n. 1599/2021 aveva posto a suo carico un assegno di €
350,00 mensili da versare alla per il mantenimento della FI , all'epoca CP_1 P_
minorenne, collocata presso la madre;
- che il giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1599/2021 era stato definito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n°2784/2023 che rideterminava in €
400,00 mensili il contributo mensile da lui dovuto per il mantenimento della FI . P_
deduceva che, dal tempo della comparizione delle parti innanzi al Presidente del Parte_1
Tribunale di Benevento, avvenuta nel giudizio di separazione in data 24 ottobre 2018, i coniugi non avevano più ripreso la convivenza e, quindi, chiedeva - accertata l'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.2 capo b) Legge 1 dicembre TE
1970 n.898 come novellata dall'art. 5 della L. 6 marzo 1987 n.74.
Il ricorrente asseriva che, dal tempo della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Napoli, le condizioni delle parti non avevano subito mutamenti e, dunque, dovevano essere confermate in sede di divorzio le statuizioni contenute nella predetta sentenza riguardo al mantenimento della FI maggiorenne , convivente con la madre;
evidenziava che, da quando la FI P_ P_ aveva raggiunto la maggiore età, egli stava versando l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili direttamente in favore della ragazza.
Il ricorrente, in merito alle proprie condizioni e capacità economiche, evidenziava di percepire una pensione di € 1.500,00 mensili con cui doveva fare fronte alle esigenze abitative e di vita proprie e del figlio con lui convivente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Si costituiva la quale aderiva alla pronuncia della sentenza di divorzio, ma TE chiedeva un aumento ad € 700,00 mensili e comunque non inferiore ad € 550,00 dell'assegno di mantenimento dovuto dal per il mantenimento della FI la quale frequentava il Parte_1 P_
IV anno dell'Istituto Arte e Moda di Telese.
2 In merito, la resistente deduceva che l'importo attuale dell'assegno era certamente incongruo atteso che ella non svolgeva alcun lavoro e conviveva, oltre che con la FI , con il figlio P_
, nato da una precedente relazione, affetto da patologie e invalido al 100% il quale Per_2 necessita delle cure materne;
che, invece, il conviveva con l'altro figlio il quale era Parte_1 Per_1
economicamente autonomo, lavorando come camionista, per cui non gravava economicamente sul padre ed anzi contribuiva al menage familiare;
che inoltre, doveva considerarsi che il Parte_1
godeva della casa coniugale, mentre la abitava in un immobile condotto in locazione. CP_1
La resistente evidenziava altresì che la FI non aveva alcun rapporto e frequentazione P_
con il padre e, pertanto, tale ulteriore elemento doveva essere opportunamente valutato ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento;
che, inoltre, il padre non contribuiva ad alcuna spesa straordinaria, a cominciare dall'acquisto dei libri scolastici.
Nel presente giudizio è intervenuta volontariamente la quale avanzava istanza di Controparte_2 versamento diretto in proprio favore dell'assegno di mantenimento a carico del padre, previo aumento di detto contributo ad € 600,00, deducendo che l'attuale importo di € 400,00 mensili fosse del tutto incongruo rispetto alle proprie esigenze.
deduceva di frequentare il IV anno dell'Istituto Arte e Moda di Telese;
che la Controparte_2
madre era interamente dedica alla cura dei figli e in particolare di affetto da disabilità; che Per_2
invece il padre, oltre a vivere nella casa coniugale, beneficiava della convivenza con l'altro figlio ormai inserito nel mondo del lavoro il quale contribuiva ampiamente al menage familiare. Per_1
All'udienza del 15 maggio 2024 il Giudice designato procedeva a sentire i coniugi e P_
e all'esito, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., venivano adottati i provvedimenti temporanei
[...] ed urgenti con i quali era confermato l'assegno di mantenimento di € 400,00 mensili dovuto dal padre per il mantenimento della FI maggiorenne, non economicamente autosufficiente, e si disponeva, in accoglimento della domanda di versamento diretto avanzata da , che Controparte_2
detto assegno fosse versato direttamente in favore della beneficiaria.
In assenza di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
16.12.2024 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Benevento nel giudizio di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 1599/2021, ed essendo
3 perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Deve, quindi, essere decisa la questione inerente l'entità del mantenimento della FI maggiorenne la quale, come dedotto da entrambi i genitori, non è economicamente autosufficiente. P_
Si evidenzia che all'udienza del 15 maggio 2024 ha dichiarato di frequentare Controparte_2
l'istituto alberghiero e di avere lasciato la scuola di Arte e Moda perché comportava molte spese che la madre non era in grado di sostenere. La ragazza ha altresì riferito che vorrebbe continuare gli studi ma ciò dipende molto dal sostegno che i mei genitori le vorranno dare.
Si premette che con i provvedimenti temporanei ed urgenti è stato disposto che il versamento dell'assegno dovuto da per il mantenimento della FI maggiorenne Parte_1 P_
debba essere versato direttamente in favore della beneficiaria la quale ha avanzato domanda in tale senso. La legittimazione della FI maggiorenne a chiedere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento trova fondamento nell'art. 337 septies c.c. il quale dispone che l'assegno è versato direttamente in favore dell'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice.
Tale norma è interpretata nel senso che sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto alla contribuzione, sono titolari di diritti autonomi e concorrenti. La domanda autonoma del figlio ad ottenere il mantenimento diretto fa eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente.
Tale provvedimento va confermato in conformità alle conclusioni di entrambe le parti.
In merito all'entità dell'assegno, fissato nel giudizio di separazione dalla Corte di Appello di Napoli in € 400,00 mensili, si osserva che, ai sensi dell'art. 316 c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce, inoltre, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dagli estratti conto depositati dal ricorrente emerge che quest'ultimo percepisce una pensione che attualmente ammonta di € 1.828,64 (cfr. accredito alla data del 2.5.2024).
Va considerato che vive in un'abitazione di sua proprietà, mentre la Parte_1 CP_1 vive in un'abitazione condotta in locazione al canone di € 250,00 mensili e non ha entrate fisse.
4 Deve osservarsi che la Corte di Appello ha ritenuto “equo e congruo rideterminare nella misura di
€.400 mensili il contributo mensile” a carico del padre per il mantenimento della FI , P_ tenuto conto dell'entità della pensione di €.1.800,00 netti mensili percepita da e Parte_1 della circostanza che il padre, all'epoca, conviveva con due figli e al cui mantenimento Per_1 Per_3
provvedeva in via esclusiva.
Orbene, va evidenziato alla luce delle deduzioni dello stesso ricorrente, che Parte_1
attualmente convive solo con il figlio (di cui è stata documentato lo stato di disoccupazione- Per_1 cfr. attestato del Centro per l'Impiego di Benevento del 26.3.2024), per cui deve ritenersi pacifico che ad oggi il ricorrente non è più gravato dall'onere di mantenere anche il figlio il quale, Per_3
infatti, non è più nello stato di famiglia del ricorrente (cfr. certificato integrale dello stato di famiglia del Comune di Castelvenere datato 11.12.2023).
Deve sottolinearsi che la ragazza non ha alcuna frequentazione con il padre, per cui ogni ad ogni esigenza di vita provvede direttamente solo la madre.
Alla luce di tali elementi e che l'aumento delle esigenze della prole rispetto all'epoca della definizione in appello del giudizio di separazione, risalente al marzo 2023, è notoriamente legato alla crescita dei figli e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cassazione n. 13664/2022), sussistono i presupposti per un aumento dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della FI . P_
In proposito va evidenziato che la FI necessita di un maggiore sostegno economico P_
dovendo o proseguire gli studi o acquisire competenze per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro.
In considerazione che l'epoca della definizione del giudizio di separazione non è molto risalente nel tempo (anno 2023), per cui l'aumento delle esigenze della FI maggiorenne deve presumersi limitato, si ritiene congruo aumentare ad € 450,00 l'importo dell'assegno mensile a carico del padre.
Deve essere confermato quanto disciplinato con la sentenza di separazione per quanto riguarda l'obbligo di di concorrere nella misura del 70% alle spese straordinarie di natura Parte_1 sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per la FI, debitamente documentate. L'altro 30% è a carico di TE
Per la disciplina di tali spese, al fine di evitare incertezze, i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso questo Tribunale.
La natura e l'esito del giudizio inducono a compensare le spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da nei Parte_1 confronti di e sulle domande avanzate dalla resistente e dall'intervenuta TE
, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione Controparte_2
ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Anastasia (NA) in data
14 luglio 1997 tra (nato a [...] in data [...]) e (nata Parte_1 TE
il 3.9.1973) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 57, parte II , serie A- anno 1997);
-pone a carico di l'assegno di mantenimento di € 450,00, rivalutabile secondo Parte_1
gli indici ISTAT, da versare direttamente in favore della FI maggiorenne , con Controparte_2
decorrenza dalla mensilità successiva alla presente sentenza;
-conferma le condizioni della separazione riguardo alla contribuzione di alle Parte_1 spese straordinarie nell'interesse della FI;
Controparte_2
-compensa le spese processuali;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sant'Anastasia (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Benevento 23 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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