Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 29 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2084/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO LUIGI, presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 VALLEFUOCO BIAGIO, nonché dall'avv. VALLEFUOCO FEDERICA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2022, la parte ricorrente, ha esposto quanto segue:
- di essere stata assunta in data 20/07/2011 dal IG. alle dipendenze Persona_1 della presso l'Agenzia di Assicurazioni di Napoli via CP_1
Amerigo Vespucci n. 9, come addetta a mansioni di impiegata rientranti nel 3° livello del C.C.N.L. “Assicurazioni Personale Amministrativo;
- di aver lavorato senza soluzione di continuità dal 20/07/2011 al 15/01/2022, lamentando di essere stata formalmente inquadrata solo a partire dal 12/01/2021;
- di aver osservato il seguente orario: dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con 15 minuti di pausa per il pranzo;
- di aver sempre percepito a titolo di retribuzione la somma di € 1.400,00 mensili;
1
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
a) dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Assicurazioni Personale
Amministrativo) per i lavoratori appartenenti al 3° livello e, per l'effetto, in via principale,
b) condannare la , in persona del legale rapp.te p.t. via Nuovo CP_1
Poggioreale, 60 Napoli al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 71.639,08 così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
c) in via subordinata, condannare la società la società resistente, così come rapp.ta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
d) condannare la società resistente, in entrambi i casi, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si è costituita ritualmente la parte resistente, la quale ha contestato la sussistenza del vincolo di subordinazione, per il periodo precedente al 12 gennaio 2021. In particolare la società resistente ha dedotto quanto segue:
- Che la è un'azienda broker in campo assicurativo;
Controparte_1
- Che la IG.ra lavorava per la in maniera autonoma e non Parte_1 CP_1
subordinata occupandosi di segnalazione e procacciamento di clientela;
per tali servizi la percepiva provvigioni, come da dichiarazione della Parte_1
stessa sottoscritta il 02/12/2020;
- di aver assunto la ricorrente dal 12/01/2021 dopo un periodo di prova e collaborazione, passando a svolgere lavoro impiegatizio con mansioni di 3 livello del CCNL di riferimento, così come riscontrabile dalle buste paga allegate dalla stessa ricorrente e ivi riprodotte in allegato;
- che la ricorrente lavorava dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 16.00; il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.30.
- “che la ricorrente la IG.ra aveva un rendimento scarso e dannoso ed Parte_1 effettuava per errore bonifici di importi rilevanti”, che furono scoperti dal titolare solo grazie all'intervento di un altro collaboratore;
- Tanto premesso, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna per la
2 somma complessiva di euro 50.769,66 così composta: euro 40.769,66 corrispondente ai sinistri lasciati scoperti e a erronei bonifici effettuati dal conto corrente aziendale;
euro 10.000,00 per le condotte inidonee tenute sul posto di lavoro in orario di ufficio, rivelatesi direttamente incidenti sul calo del rendimento a danno della di costei e dei collaboratori CP_1 coinvolti e contrarie al buon nome e all'onorabilità dell'azienda, nonché per la violazione del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratrice, nonché per mancato preavviso della dipendente per abbandono del posto di lavoro;
o di quella somma ritenuta dal giudice secondo equità.
La causa è stata istruita con l'espletamento del libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale il Tribunale ha formulato la proposta conciliativa, nonché con l'espletamento della prova testimoniale.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
3 Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord., 26/05/2021, n. 14530). Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla
Suprema Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della
4 retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.” Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro
(da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357).
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera
5 allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
2. Tanto premesso, appare opportuno, ai fini del decidere, riportare l'esito dell'istruttoria svolta.
In prima udienza la ricorrente ha dichiarato: “Confermo il ricorso. Il mio rapporto di lavoro non è stato mai formalizzato tranne dal 12.01.2021. ho solo ricevuto la proposta di verbale di conciliazione prodotta che ho ricevuto tramite whatsapp dal IG. .” Nella successiva udienza del 4 luglio 2023, Parte_2 fissata per la formulazione della proposta conciliativa, attesa l'essenza della parte resistente nella prima udienza, la ricorrente ha aggiunto quanto segue:
“Confermo il ricorso. Per il periodo fino all'assunzione del gennaio 2021 ho lavorato tutti i giorni e percepivo sempre una somma fissa, ovvero 1400 euro al mese, solo nell'anno 2020 ho firmato una carta in cui stava scritto che percepivo delle provvigioni. Mi ha sempre promesso che mi assumeva ma sono stata assunta solo nel 2021. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, le asserite mancanze riguardano un periodo in cui ero in cassa integrazione”.
Il legale rappresentante della parte resistente ha riferito:
“Confermo la memoria;
la prestazione della ricorrente è stata solo sporadica prima del 2021, perché la ricorrente aveva interesse solo ad effettuare prestazioni occasionali e non ha voluto nemmeno aprire una partita IVA, dunque non era presente tutti i giorni. Tale periodo in cui la ricorrente ha sporadicamente collaborato è iniziato più o meno nel 2014, non ricordo bene. Di conseguenza, solo occasionalmente, la ricorrente veniva nel mio ufficio per trattare con le compagnie la gestione delle polizze dei suoi clienti. La ricorrente veniva remunerata sulla base del 60 o 70% delle provvigioni percepite dalle società di brokeraggio;
mentre la mia società percepiva il 30 o 40%. La ricorrente, in questo periodo, si è rifiutata di aprire la partita IVA in quanto aveva in corso un divorzio.
Nel periodo 2019/2020 al fine di cercare di regolarizzare questo rapporto ho iniziato ad affidarle delle pratiche e quindi la ricorrente ha iniziato a seguire dei miei clienti, sempre sotto la mia supervisione e veniva sempre remunerata a provvigione ed era libera di gestire il suo tempo e non aveva orari di lavoro. La ricorrente è stata poi assunta il 12.01.2021. Quando ha gestito i clienti era brava e seguiva un orario di lavoro gestendo delle polizze e si interessava un po' di più
6 della contabilità. La bozza di conciliazione versata in atti era solo una proposta che il consulente del lavoro aveva preparato perché la ricorrente aveva delle pretese al limite del ricatto, in quanto mi chiese tanti soldi per il periodo di collaborazione ed, aggiungo, che mi chiese di riceverli in nero. In relazione al documento definito “attestato di servizio”, dalla parte ricorrente, riconosco come mia la firma, ma non ho mai scritto il contenuto di tale documento. Per tale ragione, proporrò querela di falso. Smentisco, quindi, il contenuto di tale documento. La ricorrente si è dimessa e dopo ho scoperto tutta una serie di mancanze che ho appreso da una serie di messaggi vocali dai quali ho riconosciuto la voce della IG.ra ricorrente. Nel periodo a cui si riferiscono Pt_1 le asserite mancanze c'erano altri e due dipendenti, RO RE e Parte_3
.
[...]
3. Le parti controvertono circa la natura giuridica della prestazione svolta dal
20 luglio 2011 sino al 11.1.2021, in quanto la parte resistente non ha contestato esplicitamente il periodo indicato in ricorso, ma ha dedotto che la ha lavorato in maniera autonoma, occupandosi di procacciare Parte_1
clienti, percependo delle provvigioni. ( pag. 2 della memoria).
4. Occorre dunque, richiamare l'esito della prova testimoniale svolta.
Il primo teste ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“sono indifferente. Conosco la ricorrente in quanto io sono stato socio della novo promo srl dal 2011 sino al 2021; sono stato inoltre dipendente e collaboratore dal
2011 fino al 2022. Non sono più socio perché vi sono stati degli attriti con gli altri soci. Sono in procinto di fare causa sia per il rapporto sociale sia per il rapporto subordinato. Attualmente non ho cause pendenti con la novo promo srl. Non ho avuto il tfr. Ho conosciuto la ricorrente nel 1997 perché lavorava per la promo broker. La ricorrente è stata dipendente della società resistente dal 2011 ma non è stata inquadrata. Ha lavorato tutti i giorni dal lunedi al venerdi, osservando il seguente orario: dalle 9 alle 17, con un intervallo di 15 – 20 minuti. Io e la ricorrente abbiamo lavorato nello stesso ufficio. Gli ordini erano impartiti per la maggior parte da , attuale legale rappresentate. La ricorrente ha lavorato fino al Parte_2
2022; è stata inquadrata solo nell'ultimo anno. Ora ricordo che è stata collocata in
CIG. La ricorrente si è occupata di contabilità, del rapporto con le compagnie ovvero doveva effettuare pagamenti, bonifici alle compagnie;
effettuava versamenti in banca ed aveva la delega per versare;
si occupava delle pratiche RC auto. La società
7 resistente è un broker e non facevamo polizze dirette. Collaboravamo con 5 – 6 compagnie di assicurazione. I clienti venivano da noi e noi spedivamo i documenti e file alle compagnie per far stipulare i contratti di polizza.
Quindi la ricorrente non si occupava di redigere le polizze e di emetterle ma le richiedeva alla compagnia di assicurazione ed inviava i dati alle compagnie per la stipula. Doveva valutare il prezzo migliore per il cliente. Era pagata a cifra fissa:
1400 euro al mese. Doveva chiedere l'autorizzazione per indicare il periodo di ferie e fruiva di 15 giorni di ferie all'anno. Non ha ricevuto il tfr. Sotto giuramento posso riferire che il IG. che ho visto fuori l'aula è stato inquadrato solo Parte_3
fittiziamente dal 2016 perché gli servivano dei contributi. Io non ero concorde con tale scelta ma ero socio solo al 5%. Non frequentava tutti i giorni l'ufficio. L'ufficio della ricorrente era sito in via Amerigo Vespucci n.
9. Nel 2021 l'ufficio si è trasferito a Poggioreale.
Null'altro so.”
Il secondo teste ha riferito quanto segue:
“Sono e mi chiamo sono indifferente. Io ho lavorato Testimone_2 in un'azienda ad Arzano IPM, dal 1987 – 2013 ed in questo lasso di tempo, la società di broker resistente svolgeva l'attività di assicuratore, ovvero presentava i clienti alle compagnie di assicurazione e, dunque, ho conosciuto il FE . Non Per_1 ricordo l'anno preciso in cui ho conosciuto la ricorrente. Ho conosciuto il SS
negli anni 95'. Il giudice propone la seguente domanda: ha conosciuto nel Per_1
2011 la ricorrente? Il teste risponde di si. Ora posso risalire alla data in cui l'ho conosciuta perché l'azienda ha chiuso nel 2013. Ho conosciuto la ricorrente telefonicamente. Se ben ricordo ho contattato la società promo broker (forse prima era un altro nome) del SS e mi ha risposto la ricorrente. Io mi Per_1 occupavo all'epoca, per la mia società IPM di gestire le polizze e per svolgere la mia attività, se ben ricordo, ho avuto la necessità di contattare il SS e Per_1
quindi mi sono interfacciato con la ricorrente. La ricorrente si occupava delle polizze ovvero mi trasmetteva un elenco delle polizze con le quote da versare. Nel 2011 non mi sono recato presso la sede sociale. Io ho iniziato a recarmi presso la sede sociale verso la fine del 2017, quando è iniziato il rapporto di lavoro con la parte resistente promo broker. Mi scusi ho sbagliato la resistente si chiama novo promo srl. Promo broker è il nome precedente della medesima società. Sono stato assunto ed ho lavorato come amministrativo da settembre 2017 a settembre 2021 per poi passare
8 alla nuova società Genesis. Ero pagato circa 1000 euro al mese. Io mi recavo solo 1 o massimo 2 volte in ufficio, in quanto, tramite il portale verificavo la situazione della gestione della società e ne rispondevo al IG. . Verificavo quindi la Per_1 contabilità ovvero redigevo una sorta di “bilancio” per verificare l'andamento aziendale e ne rispondevo direttamente al SSe . Andavo molto Per_1
raramente in ufficio ed in quelle occasioni vedevo la IG.ra ; ma a volte non Parte_1
la vedevo. Per quanto so la IG.ra doveva osservare un orario di lavoro. Non Parte_1
so precisamente le mansioni svolte dalla ricorrente perché per le mie mansioni non mi interfacciavo con lei. La IG.ra non era pagata al mese;
so che nel 2020 Parte_1
erano indicate delle provvigioni a suo nome;
per redigere il bilancio io valutato se vi erano delle provvigioni o delle spese per i dipendenti ed ho riscontrato che nel 2019 vi era un dipendente a nero e, però, non ho riscontrato l'erogazione alla ricorrente né di provvigioni né di uno stipendio fisso;
evidentemente pagava direttamente il SS . Per_1
Nel 2011 la ricorrente è stata sistemata ed è stata inquadrata. È stato proposto un verbale di conciliazione nel 2020. Io non ero socio occulto. La ricorrente ha rifiutato la firma del verbale di conciliazione. Non so se la ricorrente seguiva una parte delle coperture per i clienti Anief. La società era chiusa ad Agosto. Non so se la ricorrente
è stata pagata per i giorni della chiusura della società. La società ad Agosto chiudeva per un lasso di tempo preciso ad Agosto. Conosco il teste che era presente fuori l'aula ed è un consulente della società. Per quanto non era socio della società.
Null'altro so.”
Il terzo teste ha riferito quanto segue:
“ Sono e mi chiamo , Adr: sono indifferente. Testimone_3
Conosco la parte ricorrente perché ho lavorato per tanti anni per l'Andolfi
Rappresentanza, con mansioni di agente di commercio nello stesso edificio della ricorrente, dove si trovava la società In particolare, ho conosciuto la CP_1
ricorrente dal 2011 perché la mia collega di ufficio, IG.ra , si recava in Persona_2 ufficio con la ricorrente. Io per tanti anni ho fatto l'assicurazione con la CP_1
e, quindi, mi sono recato spesso negli uffici della resistente perché andavo a prendere la pratica Rc auto per me e mio figlio. Ho visto lavorare la ricorrente e ho visto anche il “SSe”, del quale non ricordo il nome che, talvolta, quando la IG.ra era Pt_1 impegnata con me, mi diceva “non le far perdere tempo, scherzosamente”. Io ero cliente della in quanto conoscevo la ricorrente, tramite la quale ho fatto CP_1
9 l'assicurazione dal 2011, se ben ricordo. Vedevo spesso la ricorrente perché i miei uffici stavano al nono piano dello stesso stabile. Vedevo la ricorrente che stava dietro la scrivania e lavorava le pratiche, rispondeva al telefono. Non ricordo se vi fossero dei moduli prestampati e, se ben ricordo, il prezzo era stato già indicato, non lo pattuivo con la IG.ra Mi sono recato presso gli uffici della resistente solo Pt_1
nelle occasioni in cui mi preparava le polizze.
Ogni volta che mi sono recato presso gli uffici della resistente ho sempre visto la ricorrente. Tanto sin dal 2011, in quanto conosco la mia collega, IG.ra , che si Per_2
recava nel mio ufficio insieme alla ricorrente. Per quanto so, facevano la stessa strada, ma non so se abitassero vicine.
Ho sempre visto lavorare la ricorrente fino a pochi anni fa, ma non ricordo esattamente la data in cui non l'ho vista più.
Io non ho più fatto l'assicurazione lì da circa due anni. Non so i motivi per cui la ricorrente non ha più lavorato. Io vedevo la ricorrente giù al palazzo sin dalle
8.30/8.45 e ogni volta che mi recavo a prendere la polizza nell'ufficio della resistente, la vedevo lavorare sia quando mi recavo di mattina, sia quando mi recavo di pomeriggio. Non so precisare l'esatto orario di lavoro della ricorrente, ma posso dire che l'ho vista sia di mattina che di pomeriggio sicuramente dal lunedì fino al venerdì. Io ero agente di commercio, passavo per il mio ufficio e poi stavo in giro per svolgere la mia attività e poi tornavo nel mio ufficio di pomeriggio e, se occorreva, passavo a prendere la mia polizza o quella di mio figlio presso la resistente e vedevo sempre la ricorrente, ogni volta che mi recavo.
Io avevo sia la polizza mia che di mio figlio che dovevo pagare ogni sei mesi. Non so se la ricorrente ha fruito di ferie. Non so se la ricorrente è stata collocata in CIG.
ADR: ho cambiato assicurazione perché ho ottenuto un prezzo minore. Ho visto impartire direttive alla ricorrente dal titolare che ho definito “SSe”.
ADR: Quando ho stipulato la polizza dal 2011, se ben ricordo, non sono stato contattato dalla IG.ra , ma ho deciso in via autonoma, perché mi conveniva Parte_1 avere l'assicurazione nel medesimo palazzo. In conclusione, ho visto la ricorrente lavorare nell'arco temporale 2011/2022 ogni volta che mi sono recato nell'ufficio della resistente a fare la polizza, ovvero più di tre o quattro volte all'anno oppure quando ci incontravamo nell'ascensore o sotto al portone. Null'altro so”.
La quarta teste, RO RE ha dichiarato quanto segue:
10 “Adr: sono indifferente. Ho lavorato per la dal settembre 2019 al CP_1
dicembre 2022. Lavoro per la subagenzia AXA. Conosco la parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme. Quando ho fatto il colloquio, non ricordo la data, ho visto una sola volta la ricorrente presso la sede della Io lavoravo tutti i giorni, CP_1
con contratto da stagista e non ho visto sempre la ricorrente.
La ricorrente curava la pratica dei suoi clienti, in quanto era produttore. Il IG.
dal 2021 in poi le ha affidato anche dei suoi clienti. Per il periodo Per_1
precedente la ricorrente aveva dei suoi clienti. La ricorrente veniva pagata con provvigioni e tanto fino al 2020, in quanto nel 2021 è stata assunta. Tanto so perché mi interfacciavo con che si occupava della contabilità. Testimone_2
Dopo lo stage, sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato e mi sono dimessa a dicembre 2022. Dal 2019 al 2020, la ricorrente, nelle occasioni in cui veniva, si tratteneva fino alle 16 e si gestiva le fasce orarie. La sua presenza dipendeva dagli appuntamenti con i clienti. Dal 2021, l'orario era il seguente: dalle 9 alle 16, con mezz'ora di spacco dal lunedì al giovedì, mentre, il venerdì dalle 9 alle
14. La ricorrente aveva tre settimane di ferie retribuite. Tanto so perché mi interfacciavo con Testimone_2
Io osservavo il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle
9 alle 16. Quando sono stata assunta, davo una mano al SSe a gestire Per_1
le pratiche dei suoi clienti, rispondevo al telefono e alle mail.
Adr: Io sono stata formata principalmente dal SS ma, quando costui Per_1
non era in ufficio, mi rivolgevo alla ricorrente.
A domanda dell'avv. Russo, la teste dichiara: attualmente non lavoro più per il IG.
, anche se la sede è la stessa. Lavoro per , nipote del prof. Per_1 CP_2
. “ Parte_2
5. La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato si fonda sulle dichiarazioni del teste di parte resistente che nonostante abbia Tes_2
reso delle dichiarazioni contraddittorie, ha esplicitamente confermato, su domanda del Tribunale di aver conosciuto la ricorrente dal 2011. Tale teste ha precisato, difatti, che: “Ho conosciuto la ricorrente telefonicamente. Se ben ricordo ho contattato la società promo broker (forse prima era un altro nome) del SS e mi ha risposto la ricorrente. Io mi occupavo Per_1 all'epoca, per la mia società IPM di gestire le polizze e per svolgere la mia attività, se ben ricordo, ho avuto la necessità di contattare il SS
11 e quindi mi sono interfacciato con la ricorrente”. Tale teste ha Per_1 precisato che “ Mi scusi ho sbagliato la resistente si chiama novo promo srl. Promo broker è il nome precedente della medesima società”.
Il teste ha anche richiamato l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Di particolare rilievo ai fini del decidere è la seguente dichiarazione: “ per redigere il bilancio io valutato se vi erano delle provvigioni o delle spese per i dipendenti ed ho riscontrato che nel 2019 vi era un dipendente a nero e, però, non ho riscontrato
l'erogazione alla ricorrente né di provvigioni né di uno stipendio fisso;
evidentemente pagava direttamente il SS .” Per_1
Tale testimonianza smentisce la ricostruzione dei fatti esplicitata nella memoria difensiva, in quanto il teste ha dichiarato di non aver riscontrato, esaminando i bilanci, in ragione delle funzioni svolte, l'erogazione di provviggioni in favore della ricorrente. Il teste ha confermato anche che la società resistente propose alla ricorrente di sottoscrivere un verbale di conciliazione nel 2020 e che tale firma fu rifiutata dalla ricorrente.
La parte resistente, del resto, non ha comprovato l'erogazione delle provvigioni in favore della ricorrente per tutto il periodo non contestato e a tal fine non è sufficiente il doc. n. 1 prodotto dalla resistente, datato 2020, al fine di comprovare la sussistenza di un rapporto di collaborazione autonoma dal 2011 al 2020, in quanto la società non ha prodotto tutte le fatture e i bilanci.
In ragione del riparto degli oneri probatori, la società resistente avrebbe dovuto comprovare la sussistenza della natura autonoma della prestazione della ricorrente, producendo i bilanci e le fatture, in quanto, la parte resistente non si è limitata a contestare lo svolgimento di una prestazione lavorativa da parte della ricorrente dal
2011, ma ha asserito che tale prestazione ha avuto natura autonoma, con conseguente pagamento di provvigioni e tali asserzioni non sono state comprovate nel presente giudizio.
Le dichiarazioni del teste risultano confortate, del resto, sia dalla Pt_3
deposizione del teste , sia dalla deposizione del teste , che ha dichiarato di Tes_3 Tes_1
essere stato socio della società dal 2011 al 2022 e di non essere più socio per attriti con gli altri soci.
In merito alla capacità a testimoniare di tale teste, si rileva che all'udienza del 20 febbraio 2024 tale teste ha dichiarato di non essere più socio e il difensore della resistente non ha eccepito l'incapacità a testimoniare del teste in ragione dell'asserita
12 qualità di socio del IG. , né in tale udienza è stata esibita una visura storica Tes_1
della società, che non risulta neppure prodotta integralmente.
Quanto al profilo dell'attendibilità di tale teste, si rileva che il teste è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 372 c.p., “per aver dichiarato all'udienza del 20 febbraio 2024 di non essere più socio ….; dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro, non si evince che sia stata adottata una sentenza di condanna.
Ne consegue che le dichiarazioni del teste sono suscettibili di essere Tes_1
liberamente valutate.
La quarta teste, stagista dal 2019 e successivamente dipendente, non può considerarsi pianamente attendibile, atteso che ha dichiarato di essere dipendente di altra società del nipote del IG. . La teste, inoltre, ha riferito che la ricorrente era Per_1
“produttore”, ma, come noto, i testimoni devono riferire sui fatti e non rilevano le qualificazioni attribuite dai testimoni.
Del resto, come motivato, la resistente non ha depositato documentazione a sostegno della tesi della natura autonoma del rapporto.
6. In conclusione, dall'esame delle testimonianze rese, nonché dalla documentazione prodotta e dall'assenza di prova di erogazione delle provvigioni, emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo per cui è causa, con inquadramento nel terzo livello del ccnl, livello confermato anche dalla lettera di assunzione versata in atti.
Le domande di differenze retributive, pertanto, risultano fondate.
Per tali motivi, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione giusta ed equa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Per quanto riguardala retribuzione percepita occorre riferirsi a quanto indicato nei conteggi allegati al ricorso, attesa l'assenza di prova delle somme effettivamente erogate, prova incombente sul datore di lavoro.
Come noto, in tema di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, incombe al datore di lavoro la prova dell'esatto pagamento. (Cass. Sez. U Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
In merito alla prova del pagamento della retribuzione, cui è onerato il datore di lavoro, sulla base dei principi già richiamati, ( cfr.: ex plurimis Cass., Sez. Un., n.
13533/2001), la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha espresso il seguente principio di diritto:
13 “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula 'per ricevuta' costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non dell'effettivo pagamento. Pertanto,
l'obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, legge 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. La prova del pagamento della retribuzione è, quindi, a carico del datore di lavoro poiché non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. L'onere della prova spetta, invece, al lavoratore soltanto nel caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore stesso”.
(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/09/2018, n. 21699).
Nella giurisprudenza di merito si è parimenti affermato che “In tema di lavoro subordinato, costituisce dovere legale del datore di lavoro rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme dovute al lavoratore. La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni
e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti”.
(Tribunale Velletri Sez. lavoro Sent., 16/03/2021)
“Non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni di buste paga. Deve, dunque, ritenersi che la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica in maniera univoca l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento (dunque, non ha valore di quietanza, potendo ben fare riferimento alla sola ricevuta della busta paga e non anche della somma in essa indicata) e non è espressione tale da giustificare la sola interpretazione letterale, spesso sostenuta dalla parte datoriale,ma va interpretata alla stregua anche degli altri criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c. e ss..” ( Tribunale Napoli
Sez. lavoro Sent., 17/02/2011).
14 7. Questo Giudice ritiene che, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, la retribuzione percepita dalla ricorrente sia insufficiente e sproporzionata, viste le mansioni svolte e la quantità di lavoro prestato. Occorre, quindi determinare la retribuzione equa e sufficiente alla stregua del contratto collettivo invocato dal ricorrente.
Orbene, ai fini della quantificazione delle somme dovute, è possibile far riferimento, sia al principio di equità per non gravare il processo di spese di ctu, sia ai conteggi analitici allegati al ricorso, che non sono stati contestati specificatamente e appaiono redatti secondo corretti criteri.
8. Tenuto conto, quindi, della retribuzione effettivamente percepita, nonché dei conteggi allegati al ricorso, i quali vanno richiamati integralmente, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di €
71.639,08, a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, indennità sostitutiva delle ferie, di cui € 17251,31 a titolo di TFR. Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo
Si richiamano integralmente i conteggi di cui in ricorso, ai quali elementi esattamente rinvia, anche in merito alle somme percepite, nonché alla data di decorrenza di ciascuna pretesa.
9. In merito alla domanda riconvenzionale, si rileva che la parte resistente ha esposto in maniera del tutto generica le circostanze che dovrebbero fondare la responsabilità della ricorrente per scarso rendimento, in quanto non risultano dedotti fatti che consentano di ricondurre proprio alla ricorrente i comportamenti che avrebbero cagionato un danno alla società, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente. I fatti esposti, inoltre, non risultano collocati nel tempo in maniera specifica. La parte resistente, inoltre, non ha fornito i criteri sulla cui base ha quantificato gli asseriti danni subiti, riconducibili alla ricorrente.
Le indicate carenze espositive non sono suscettibili di essere colmate con la documentazione prodotta tempestivamente con la costituzione, che non consente di attribuire gli asseriti danni alla responsabilità di una specifica dipendente. I fatti
15 esposti nella memoria difensiva non sono stati contestati alla ricorrente neppure con la lettera di licenziamento, che risulta intimato solo per assenza dal posto di lavoro.
Le carenze espositive e la genericità delle allegazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale, anche sotto il profilo della determinazione dei danni, hanno determinato la mancata ammissione dei capi di prova da f) a m) della memoria difensiva, formulati genericamente e senza indicazione di date. Non è stata autorizzata, inoltre, la produzione di ulteriore documentazione prodotta nel corso del giudizio, tenuto conto del deposito tardivo.
Per tali motivi, la domanda riconvenzionale va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione del rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- In accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e la società resistente dal 20.7.2011 al 15.1.2022;
- Condanna la società resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 71.639,08, a titolo di differenze retributive, di cui € 17.251,31
a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze, e sui relativi importi mensili, sino al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 6.000,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 29/1/2025- 27/02/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
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