Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1950, n. 7
Articolo 2
Versione
17 febbraio 1950
Art. 1.
E' abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 , concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.
Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi gia' di pertinenza, del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 , sara' provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente