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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 682/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 19.3.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Giannicola Scarciolla, l'Avvocato Alberto Bruno il quale si riporta agli scritti di parte e chiede la decisione della causa.
Per l'opposta l'Avvocata Vera Bianchi la quale si riporta alle note conclusive ed alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,07.
Il G.O.P. ON BL
R.G. 682/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. ON BL, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
682/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Giannicola Parte_1
Scarciolla);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(Avvocata Vera Bianchi ed Avvocata Federica Capanna);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 19.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto negoziale tra le parti.
3. La ha dedotto – con riferimento al materiale di cui alla fattura n.1654/2019 – Parte_1
l'esistenza di vizi.
A fronte di tale doglianza l'opposta ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi, attesa la mancata denuncia ai sensi dell'art.1495 c.c.; sul punto, l'opponente osserva che si verterebbe in tema non di fornitura di beni viziati, bensì di consegna di aliud pro alio, rilievo che risulta svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 c.c. (cfr. Cass. civ., ord.
20.9.2023, n.26897; Cass. civ., 5.2.2016, n.2313; Cass. civ., 18.5.2011, n.10916; Cass. civ.,
10.7.2008, n.18859).
Al riguardo, occorre sottolineare come il vizio redibitorio presupponga l'appartenenza della cosa al genere pattuito e riguardi le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione,
fabbricazione, formazione e conservazione della cosa;
tale inconveniente differisce dalla consegna di aliud pro alio, ipotesi che si verifica quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. civ., 5.4.2016, n.6596).
3a. Ora, nel caso in esame, l'opponente lamenta lo sfaldamento del materiale fornito, inconveniente che, per quanto rilevante, configura un'anomalia nella produzione ovvero nella conservazione del materiale consegnato, ma non sembra che possa determinare uno “snaturamento” del bene in questione.
In altri termini, il rappresentato vizio può attenere ad una scarsa qualità della miscela de qua, ma non risulta tale da trasformare la stessa in una cosa appartenente ad un genere del tutto diverso ovvero da impedirle di svolgere la funzione che le è propria.
Ne segue che il lamentato difetto rientra nella categoria dei vizi ex art.1490 c.c., con conseguente applicabilità dell'art.1495 c.c., in ordine alla decadenza.
3b. In ordine a quest'ultima – eccepita dalla – l'opponente Controparte_1
non ha in alcun modo provato di aver denunciato la presenza dei difetti nel termine previsto dall'art.1495 c.c., con conseguente mancato superamento dell'eccezione inerente alla predetta decadenza.
4. Con riferimento alle altre fatture, l'opposta ha prodotto i documenti attestanti – in tesi –
l'avvenuta consegna dei materiali indicati nelle menzionate fatture. La Parte_1
peraltro, ha provveduto a disconoscere le sottoscrizioni apposte sulla citata documentazione di trasporto. 4a. In ogni caso, l'istruttoria espletata ha fornito un quadro piuttosto convincente in ordine all'adempimento da parte dell'opposta.
Ed infatti, sia il teste Sig. sia la testimone Sig.ra – escussi, Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente, all'udienza del 22.12.2022 e all'udienza dell'8.6.2022 – hanno descritto dettagliatamente la procedura di carico del materiale sui mezzi dell'opponente, confermando di aver assistito a tali operazioni attinenti proprio alle forniture in favore dell'ingiunta.
5. Sotto il profilo dell'adempimento dell'opponente, quest'ultima non ha in alcun modo dimostrato di aver eseguito la prestazione avente ad oggetto il pagamento del dovuto ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempienza.
6. Da quanto fin qui considerato deriva la debenza delle somme richieste dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. L'accoglimento della pretesa sostanziale della esclude – Controparte_1
ovviamente – la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
8. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.96 c.p.c..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.17054/2020, reso dal Tribunale di Roma in data
30.10 – 2.11.2020, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- respinge le domande avanzate dall'opponente;
- rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
13,10.= per esborsi ed euro 7.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 19 marzo 2025
Il G.O.P. ON BL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 19.3.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Giannicola Scarciolla, l'Avvocato Alberto Bruno il quale si riporta agli scritti di parte e chiede la decisione della causa.
Per l'opposta l'Avvocata Vera Bianchi la quale si riporta alle note conclusive ed alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,07.
Il G.O.P. ON BL
R.G. 682/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. ON BL, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
682/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Giannicola Parte_1
Scarciolla);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
(Avvocata Vera Bianchi ed Avvocata Federica Capanna);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 19.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto negoziale tra le parti.
3. La ha dedotto – con riferimento al materiale di cui alla fattura n.1654/2019 – Parte_1
l'esistenza di vizi.
A fronte di tale doglianza l'opposta ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi, attesa la mancata denuncia ai sensi dell'art.1495 c.c.; sul punto, l'opponente osserva che si verterebbe in tema non di fornitura di beni viziati, bensì di consegna di aliud pro alio, rilievo che risulta svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art.1495 c.c. (cfr. Cass. civ., ord.
20.9.2023, n.26897; Cass. civ., 5.2.2016, n.2313; Cass. civ., 18.5.2011, n.10916; Cass. civ.,
10.7.2008, n.18859).
Al riguardo, occorre sottolineare come il vizio redibitorio presupponga l'appartenenza della cosa al genere pattuito e riguardi le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione,
fabbricazione, formazione e conservazione della cosa;
tale inconveniente differisce dalla consegna di aliud pro alio, ipotesi che si verifica quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. civ., 5.4.2016, n.6596).
3a. Ora, nel caso in esame, l'opponente lamenta lo sfaldamento del materiale fornito, inconveniente che, per quanto rilevante, configura un'anomalia nella produzione ovvero nella conservazione del materiale consegnato, ma non sembra che possa determinare uno “snaturamento” del bene in questione.
In altri termini, il rappresentato vizio può attenere ad una scarsa qualità della miscela de qua, ma non risulta tale da trasformare la stessa in una cosa appartenente ad un genere del tutto diverso ovvero da impedirle di svolgere la funzione che le è propria.
Ne segue che il lamentato difetto rientra nella categoria dei vizi ex art.1490 c.c., con conseguente applicabilità dell'art.1495 c.c., in ordine alla decadenza.
3b. In ordine a quest'ultima – eccepita dalla – l'opponente Controparte_1
non ha in alcun modo provato di aver denunciato la presenza dei difetti nel termine previsto dall'art.1495 c.c., con conseguente mancato superamento dell'eccezione inerente alla predetta decadenza.
4. Con riferimento alle altre fatture, l'opposta ha prodotto i documenti attestanti – in tesi –
l'avvenuta consegna dei materiali indicati nelle menzionate fatture. La Parte_1
peraltro, ha provveduto a disconoscere le sottoscrizioni apposte sulla citata documentazione di trasporto. 4a. In ogni caso, l'istruttoria espletata ha fornito un quadro piuttosto convincente in ordine all'adempimento da parte dell'opposta.
Ed infatti, sia il teste Sig. sia la testimone Sig.ra – escussi, Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente, all'udienza del 22.12.2022 e all'udienza dell'8.6.2022 – hanno descritto dettagliatamente la procedura di carico del materiale sui mezzi dell'opponente, confermando di aver assistito a tali operazioni attinenti proprio alle forniture in favore dell'ingiunta.
5. Sotto il profilo dell'adempimento dell'opponente, quest'ultima non ha in alcun modo dimostrato di aver eseguito la prestazione avente ad oggetto il pagamento del dovuto ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempienza.
6. Da quanto fin qui considerato deriva la debenza delle somme richieste dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. L'accoglimento della pretesa sostanziale della esclude – Controparte_1
ovviamente – la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
8. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.96 c.p.c..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.17054/2020, reso dal Tribunale di Roma in data
30.10 – 2.11.2020, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- respinge le domande avanzate dall'opponente;
- rigetta la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c.;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
13,10.= per esborsi ed euro 7.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 19 marzo 2025
Il G.O.P. ON BL