Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21705 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07097/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7097 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra NN FI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'esito della prova scritta del « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 », sostenuta da parte ricorrente in data 24 marzo 2022, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio pari a 68, inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con riferimento alle domande nn. 33 e 37 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, in riferimento alle domande nn. 33 e 37, redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del decreto dipartimentale, n. 23 del 05.1.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti con cui sono state formulate e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in luogo della prova scritta e la relativa prova scritta e le relative opzioni di risposta, con riferimento alle domande nn. 33 e 37 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e fuorviante;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti, della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
E PER LA AN EX ART. 30 C.P.A DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'atteso elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche e orali, relativamente alla classe di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – per l'USR Liguria;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/10/2022:
- della graduatoria di merito dei vincitori del “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ” per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0000979 dell'1 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Liguria, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso in questione, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001044 del 12 luglio 2022 dell'U.S.R. per la Liguria, “ integrata con i nominativi dei candidati che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell''articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ”, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- della nota prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001241 del 26 luglio 2022 con la quale l'U.S.R. per la Liguria ha individuato la provincia in favore dei docenti risultati vincitori del concorso ordinario, disponendo, altresì, la relativa assegnazione, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- della nota prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001339 dell'1 agosto 2022 con la quale l'U.S.R. per la Liguria ha effettuato le nomine in ruolo da D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente “e allo stato non conosciuto”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi al “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ”, contestando la sua mancata ammissione alla prova orale del concorso in ragione del fatto che a suo dire le sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello ad essa spettante all’esito della prova scritta;
Rilevato che:
- con ordinanza presidenziale n. 2380 del 10 giugno 2025 è stata disposta la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo termine perentorio di giorni 5 dal primo adempimento;
- all’udienza straordinaria del 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei termini di cui all’ordinanza presidenziale e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che la parte ricorrente non ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con la menzionata ordinanza presidenziale, peraltro specificamente richiesto dalla stessa ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., atteso che:
- l’art. 49, comma 3, c.p.a. dispone che “ Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35 ”;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. dispone che il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile - tra le altre ipotesi - quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, che è quanto avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del rilievo d’ufficio dell’improcedibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
SC GI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC GI | AU TO |
IL SEGRETARIO