Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di sottoscrizione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento contenga tutti gli elementi normativi e catastali necessari per la comprensione della pretesa tributaria, assolvendo all'obbligo di motivazione anche per relationem.

  • Rigettato
    Vizio di difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sia adeguata, potendo essere assolta anche per relationem. Inoltre, la perizia allegata alla dichiarazione ICI non è stata prodotta in giudizio e non è stato specificato a quali immobili si riferisse.

  • Rigettato
    Immobile in corso di costruzione

    La Corte ha rilevato che il modulo presentato dalla ricorrente non era attestato dall'Agenzia delle Entrate e non dichiarava il precedente classamento in categoria F/3 o F/4.

  • Rigettato
    Unificazione di immobili in corso di costruzione

    La Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che gli immobili saranno unificati in futuro.

  • Rigettato
    Classamento di immobili in corso di costruzione

    La Corte ha rilevato che il modello non era attestato dall'Agenzia delle Entrate e che il classamento potrebbe valere solo dalla data indicata, non retroattivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 111
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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