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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UR DANIELE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Comune 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 876 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 876 del 30 ottobre 2022, relativo alla TASI per l'anno 2017, notificato in data 30 novembre 2022.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'atto non è stato sottoscritto dal dirigente incaricato, in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, risultando - non la firma autografa - ma la mera firma a stampa del funzionario responsabile;
b) non si evince, invero, se il provvedimento sia stato prodotto da un sistema informativo autorizzato;
c) non è stato allegato, inoltre, alcun atto di nomina del responsabile del procedimento, né alcun atto di delega alla firma, né alcun provvedimento che consentisse la sostituzione della firma autografa con la firma a stampa;
d) sussiste il vizio di difetto di motivazione, anche tenuto conto dell'assenza di riferimenti alla perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune e allegata alla dichiarazione ICI da cui si rileva lo stato di inagibilità dell'immobile; e) l'immobile al civico 2 è stato in corso di costruzione sino al 18 dicembre 2017; f) gli immobili ai civici 8 e 4 saranno unificati e il relativo e unitario immobile, in corso di costruzione dal mese di novembre 2000, è privo di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete ed è altresì sprovvisto di locali attrezzati per i servizi igienici.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
La Sezione non condivide la tesi di parte ricorrente quanto alla dedotta carenza di motivazione, poiché
l'avviso contiene tutti gli elementi normativi e catastali necessari per la comprensione della pretesa tributaria, tenuto conto l'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Non è stata, inoltre, prodotta la perizia che sarebbe stata rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune e che sarebbe stata allegata alla dichiarazione ICI, da cui risulterebbe lo stato di inagibilità dell'immobile, sicché sul punto le allegazioni della ricorrente appaiono sprovviste di prova. Tra l'altro, neppure è stato precisato a quale immobile o a quali immobili tale perizia farebbe riferimento
Analoga considerazione vale per quanto attiene al fatto che l'immobile al civico 2 sarebbe stato in corso di costruzione sino al 18 dicembre 2017, atteso che: a) la parte ricorrente ha presentato un modulo compilato
- senza, però, attestazione di ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate - con indicata a margine la data del 26 dicembre 2017; b) in ogni caso in tale documento non si dichiara il precedente classamento in categoria
F/3 (o al limite F/4) - cioè "in corso di costruzione" o "in corso di definizione" - dell'immobile.
Appare irrilevante la circostanza che gli immobili ai civici 8 e 4 saranno (in futuro) unificati e il relativo e unitario immobile, in corso di costruzione dal mese di novembre 2000, è privo di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete ed è altresì sprovvisto di locali attrezzati per i servizi igienici.
Infine, per quanto attiene agli immobili ai civici 8 e 5, deve rilevarsi che: a) è stato prodotto un modello compilato - senza, però, attestazione di ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate - con indicata a margine la data del 28 dicembre 2017; b) in tale documento si dichiara il nuovo classamento in categoria F/3 di tali immobili;
c) tale classamento potrebbe al più valere da tale data (non certo retroattivamente), in disparte la già evidenziata circostanza che non risulta l'attestazione di ricevuta da parte dell'Ufficio. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UR DANIELE, Presidente e Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Comune 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 876 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 876 del 30 ottobre 2022, relativo alla TASI per l'anno 2017, notificato in data 30 novembre 2022.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l'atto non è stato sottoscritto dal dirigente incaricato, in violazione dell'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, risultando - non la firma autografa - ma la mera firma a stampa del funzionario responsabile;
b) non si evince, invero, se il provvedimento sia stato prodotto da un sistema informativo autorizzato;
c) non è stato allegato, inoltre, alcun atto di nomina del responsabile del procedimento, né alcun atto di delega alla firma, né alcun provvedimento che consentisse la sostituzione della firma autografa con la firma a stampa;
d) sussiste il vizio di difetto di motivazione, anche tenuto conto dell'assenza di riferimenti alla perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune e allegata alla dichiarazione ICI da cui si rileva lo stato di inagibilità dell'immobile; e) l'immobile al civico 2 è stato in corso di costruzione sino al 18 dicembre 2017; f) gli immobili ai civici 8 e 4 saranno unificati e il relativo e unitario immobile, in corso di costruzione dal mese di novembre 2000, è privo di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete ed è altresì sprovvisto di locali attrezzati per i servizi igienici.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
La Sezione non condivide la tesi di parte ricorrente quanto alla dedotta carenza di motivazione, poiché
l'avviso contiene tutti gli elementi normativi e catastali necessari per la comprensione della pretesa tributaria, tenuto conto l'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Non è stata, inoltre, prodotta la perizia che sarebbe stata rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune e che sarebbe stata allegata alla dichiarazione ICI, da cui risulterebbe lo stato di inagibilità dell'immobile, sicché sul punto le allegazioni della ricorrente appaiono sprovviste di prova. Tra l'altro, neppure è stato precisato a quale immobile o a quali immobili tale perizia farebbe riferimento
Analoga considerazione vale per quanto attiene al fatto che l'immobile al civico 2 sarebbe stato in corso di costruzione sino al 18 dicembre 2017, atteso che: a) la parte ricorrente ha presentato un modulo compilato
- senza, però, attestazione di ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate - con indicata a margine la data del 26 dicembre 2017; b) in ogni caso in tale documento non si dichiara il precedente classamento in categoria
F/3 (o al limite F/4) - cioè "in corso di costruzione" o "in corso di definizione" - dell'immobile.
Appare irrilevante la circostanza che gli immobili ai civici 8 e 4 saranno (in futuro) unificati e il relativo e unitario immobile, in corso di costruzione dal mese di novembre 2000, è privo di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete ed è altresì sprovvisto di locali attrezzati per i servizi igienici.
Infine, per quanto attiene agli immobili ai civici 8 e 5, deve rilevarsi che: a) è stato prodotto un modello compilato - senza, però, attestazione di ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate - con indicata a margine la data del 28 dicembre 2017; b) in tale documento si dichiara il nuovo classamento in categoria F/3 di tali immobili;
c) tale classamento potrebbe al più valere da tale data (non certo retroattivamente), in disparte la già evidenziata circostanza che non risulta l'attestazione di ricevuta da parte dell'Ufficio. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.