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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1382/2022 R.G.
tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_2
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia P.IVA_1
NT e PE AM opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Velia Lodari opposta
Il Giudice scaduto il termine del 28 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 ottobre 2025
Il Giudice
UR PE CI
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico UR PE CI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1382/2022 R.G. tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_2
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia P.IVA_1
NT e PE AM opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Velia Lodari opposta OGGETTO
Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
1.1. Va altresì premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva
3 l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata allo scrivente e decisa ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza cartolare indicata in epigrafe, previa assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, sul versante istruttorio, si rileva che la controversia è pienamente matura per la decisione senza necessità di procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, va reietta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Part T.A.R. Calabria - Catanzaro, svolta dall' opponente nell'atto di citazione.
E invero, come ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le
[...]
e le case di cura o altre strutture, quali ambulatori o laboratori specialistici, vanno CP_2 qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (Cass., Sez. Un., 14.1.2005 n. 603; Cass., Sez. Un., 8.7.2005, n. 14335).
Le controversie involgenti tali rapporti sono state devolute alla giurisdizione amministrativa, ad eccezione delle "controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" attribuite alla giurisdizione ordinaria, della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, e, quindi, del D.Lgs.
n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c).
Tali controversie sono da individuare in quelle caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, mentre, laddove la questione coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, ovvero investa l'esercizio di poteri discrezionali/valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. Un., n. 14428 del 9.6.2017; Cass.,
Sez. Un., 12.1.2007, n. 411; Cass., Sez. Un., 4.7.2006, n. 15217).
Orbene, quanto alla questione relativa alla giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 26204 del 16.10.2019, hanno riconosciuto la giurisdizione del
Giudice Ordinario sulle controversie aventi ad oggetto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., giacché, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati
4 accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il G.O. direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato.
Più in particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che, sulla base del criterio del petitum sostanziale, l'oggetto della tutela invocata si sostanzia non già nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della P.A., bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento;
ne deriva, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del
G.O..
4. Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento, in quanto è infondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendo altrimenti essi ritenersi provati (cfr. Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847:
“in ordine al principio di non contestazione, il sistema di -3- preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in
5 quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib.
Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve dirsi raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione sollevati.
Più in particolare, la società opposta ha fornito prova documentale dell'effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni rese e invocate dalla stessa, in forza di accordi contrattuali in atti stipulati D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ex art. 8 quinquies ss.mm..
Da parte sua, l' non ha adeguatamente contestato che l'opposta abbia effettivamente Pt_2 erogato le prestazioni sanitarie, per come del resto documentate in atti, per l'importo complessivo riportato sulle fatture poste alla base della pretesa creditoria azionata nell'odierno giudizio, né risulta esaurientemente contestato che le prestazioni erogate fossero comprese nella branca di accreditamento e di applicabilità della normativa di riferimento.
Ciò posto, va osservato che l'odierna opposta rivendica la corresponsione della differenza tra quanto ricevuto sulla base delle tariffe erroneamente applicate dall'opponente in forza del DCA 118/2017 e quanto in realtà spettante sulla base delle tariffe di cui al DCA n.
15/2016, la cui riviviscenza è stata disposta dal TAR Calabria con sentenza n. 846/2019, passata in giudicato.
6 Sul punto, l'opponente non ha specificamente indicato in che misura sarebbe eccessiva la pretesa creditoria vantata da controparte né i criteri di calcolo per una sua rideterminazione. essendosi l'ente limitato a dedurre il superamento del tetto massimo di spesa sostenibile applicabile alle prestazioni effettuate extrabudget, sebbene la presente controversia verta in materia non già di prestazioni extrabudget ma di adeguamento degli importi ai criteri normativamente fissati.
Al riguardo, vanno disattese le doglianze attoree secondo cui l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui al DCA n. 15/2016 incontrerebbe il duplice limite dell'insuperabilità del tetto massimo di spesa fissato annualmente per il contenimento della spesa sanitaria e dell'impossibilità di derogare all'obbligo di forma scritta ad substantiam cui sono soggette anche le modifiche dei contratti stipulati con la P.A. e, dunque, anche quelle afferenti alle tariffe oggetto di causa.
E invero, quanto al primo punto, deve darsi continuità al principio di diritto stabilito dalla
Suprema Corte secondo cui: “in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo” (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare Part il superamento del tetto di spesa una nota dell' debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello – v.
Cass. sentenza n. 17437 del 2017; Cass. n. 3403/2018; Cass. 5661/2021; Cass., sez. III,
14.11.2024 n. 29474; Cass., sez. I, ord. 30.12.2024 n. 35061).
Orbene, nella specie, tale onere della prova non può ritenersi compiutamente assolto, non avendo parte opponente – nella sua qualità di debitrice e convenuta in senso sostanziale – né provveduto ad allegare né tantomeno a provare il budget annuale asseritamente superato, a fronte della specifica contestazione mossa sul punto dall'opposta.
Quanto invece all'ulteriore eccezione secondo cui la rideterminazione tariffaria pretesa da controparte risulterebbe affetta da nullità non essendo stata oggetto di accordo scritto tra le parti, deve osservarsi che, nella specie, non è ravvisabile alcuna successiva modifica degli originari accordi contrattuali, bensì la mera reviviscenza – per effetto dell'intervenuto
7 annullamento in sede giurisdizionale del DCA n. 140/2018 – delle tariffe regionali di cui al
DCA n. 15/2016, richiamate anche dal DCA n. n. 57 del 26.02.2020.
In proposito, va precisato che il TAR Calabria, con la pronuncia n. 846/2019, passata in giudicato, ha conclusivamente accertato che: "sino all'entrata in vigore della nuova tariffa deve trovare applicazione la tariffa di cui al DCA n. 15/2016, dal momento che il detto annullamento (i.e. l'annullamento del DCA 118/2018) non comporta la reviviscenza del precedente decreto n. 102/2017, già revocato con il decreto n. 118/2017, definitivamente consolidatosi sul punto, in quanto non oggetto di impugnazione".
Peraltro, ad abundantiam, aggiungasi che, per effetto del giudicato amministrativo, non è comunque applicabile né il DCA n. 102/2017 (perché revocato con il decreto n. 118/2017), né il DCA n. 118/2017 (giacché, per un verso, autonomamente annullato con sentenza TAR
Calabria n. 934 del 23.4.2018 nella parte in cui “fissa la decorrenza della sua efficacia dal
01 novembre 2017”) e, per altro verso, il successivo DCA n. 140/1018 (emesso “al precipuo scopo di risolvere l'incertezza determinata dalle sentenze intervenute sul termine di efficacia del DCA 118/2017”, a sua volta annullato con sentenza TAR Calabria n. 846/2019).
In definitiva, in forza delle superiori considerazioni, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo in oggetto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo (v. verb. ud. 14.12.2022) va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti, rammentando che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato (v.
Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e
8 dell'attività processuale effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.T.M. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra e diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 425/2022 emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di causa, che si liquidano in € 6.023,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Crotone, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
UR PE CI
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SEZIONE CIVILE
Causa n. 1382/2022 R.G.
tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_2
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia P.IVA_1
NT e PE AM opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Velia Lodari opposta
Il Giudice scaduto il termine del 28 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 ottobre 2025
Il Giudice
UR PE CI
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico UR PE CI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1382/2022 R.G. tra
(di seguito , in persona del legale Parte_1 Pt_2
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia P.IVA_1
NT e PE AM opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Velia Lodari opposta OGGETTO
Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
1.1. Va altresì premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno
2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva
3 l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita documentalmente, è stata assegnata allo scrivente e decisa ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza cartolare indicata in epigrafe, previa assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, sul versante istruttorio, si rileva che la controversia è pienamente matura per la decisione senza necessità di procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
3.1. Ancora preliminarmente, va reietta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Part T.A.R. Calabria - Catanzaro, svolta dall' opponente nell'atto di citazione.
E invero, come ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, i rapporti fra le
[...]
e le case di cura o altre strutture, quali ambulatori o laboratori specialistici, vanno CP_2 qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (Cass., Sez. Un., 14.1.2005 n. 603; Cass., Sez. Un., 8.7.2005, n. 14335).
Le controversie involgenti tali rapporti sono state devolute alla giurisdizione amministrativa, ad eccezione delle "controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" attribuite alla giurisdizione ordinaria, della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, e, quindi, del D.Lgs.
n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c).
Tali controversie sono da individuare in quelle caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, mentre, laddove la questione coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, ovvero investa l'esercizio di poteri discrezionali/valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, il conflitto tra P.A. e concessionario viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. Un., n. 14428 del 9.6.2017; Cass.,
Sez. Un., 12.1.2007, n. 411; Cass., Sez. Un., 4.7.2006, n. 15217).
Orbene, quanto alla questione relativa alla giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 26204 del 16.10.2019, hanno riconosciuto la giurisdizione del
Giudice Ordinario sulle controversie aventi ad oggetto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., giacché, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati
4 accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il G.O. direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato.
Più in particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che, sulla base del criterio del petitum sostanziale, l'oggetto della tutela invocata si sostanzia non già nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della P.A., bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento;
ne deriva, pertanto, la sussistenza della giurisdizione del
G.O..
4. Nel merito, l'opposizione non merita accoglimento, in quanto è infondata.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendo altrimenti essi ritenersi provati (cfr. Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847:
“in ordine al principio di non contestazione, il sistema di -3- preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in
5 quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib.
Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve dirsi raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione sollevati.
Più in particolare, la società opposta ha fornito prova documentale dell'effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni rese e invocate dalla stessa, in forza di accordi contrattuali in atti stipulati D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ex art. 8 quinquies ss.mm..
Da parte sua, l' non ha adeguatamente contestato che l'opposta abbia effettivamente Pt_2 erogato le prestazioni sanitarie, per come del resto documentate in atti, per l'importo complessivo riportato sulle fatture poste alla base della pretesa creditoria azionata nell'odierno giudizio, né risulta esaurientemente contestato che le prestazioni erogate fossero comprese nella branca di accreditamento e di applicabilità della normativa di riferimento.
Ciò posto, va osservato che l'odierna opposta rivendica la corresponsione della differenza tra quanto ricevuto sulla base delle tariffe erroneamente applicate dall'opponente in forza del DCA 118/2017 e quanto in realtà spettante sulla base delle tariffe di cui al DCA n.
15/2016, la cui riviviscenza è stata disposta dal TAR Calabria con sentenza n. 846/2019, passata in giudicato.
6 Sul punto, l'opponente non ha specificamente indicato in che misura sarebbe eccessiva la pretesa creditoria vantata da controparte né i criteri di calcolo per una sua rideterminazione. essendosi l'ente limitato a dedurre il superamento del tetto massimo di spesa sostenibile applicabile alle prestazioni effettuate extrabudget, sebbene la presente controversia verta in materia non già di prestazioni extrabudget ma di adeguamento degli importi ai criteri normativamente fissati.
Al riguardo, vanno disattese le doglianze attoree secondo cui l'applicazione retroattiva delle tariffe di cui al DCA n. 15/2016 incontrerebbe il duplice limite dell'insuperabilità del tetto massimo di spesa fissato annualmente per il contenimento della spesa sanitaria e dell'impossibilità di derogare all'obbligo di forma scritta ad substantiam cui sono soggette anche le modifiche dei contratti stipulati con la P.A. e, dunque, anche quelle afferenti alle tariffe oggetto di causa.
E invero, quanto al primo punto, deve darsi continuità al principio di diritto stabilito dalla
Suprema Corte secondo cui: “in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, la prova del superamento del tetto di spesa, costituendo fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura accreditata, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell'effettivo pagamento delle prestazioni fino all'esaurimento del budget, essendo inidonea, a tal fine, la mera liquidazione del relativo importo” (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente a comprovare Part il superamento del tetto di spesa una nota dell' debitrice in cui erano indicate le fatture in relazione alle quali emettere nota di credito, nonostante l'effettività del pagamento fosse stata contestata e la circostanza fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello – v.
Cass. sentenza n. 17437 del 2017; Cass. n. 3403/2018; Cass. 5661/2021; Cass., sez. III,
14.11.2024 n. 29474; Cass., sez. I, ord. 30.12.2024 n. 35061).
Orbene, nella specie, tale onere della prova non può ritenersi compiutamente assolto, non avendo parte opponente – nella sua qualità di debitrice e convenuta in senso sostanziale – né provveduto ad allegare né tantomeno a provare il budget annuale asseritamente superato, a fronte della specifica contestazione mossa sul punto dall'opposta.
Quanto invece all'ulteriore eccezione secondo cui la rideterminazione tariffaria pretesa da controparte risulterebbe affetta da nullità non essendo stata oggetto di accordo scritto tra le parti, deve osservarsi che, nella specie, non è ravvisabile alcuna successiva modifica degli originari accordi contrattuali, bensì la mera reviviscenza – per effetto dell'intervenuto
7 annullamento in sede giurisdizionale del DCA n. 140/2018 – delle tariffe regionali di cui al
DCA n. 15/2016, richiamate anche dal DCA n. n. 57 del 26.02.2020.
In proposito, va precisato che il TAR Calabria, con la pronuncia n. 846/2019, passata in giudicato, ha conclusivamente accertato che: "sino all'entrata in vigore della nuova tariffa deve trovare applicazione la tariffa di cui al DCA n. 15/2016, dal momento che il detto annullamento (i.e. l'annullamento del DCA 118/2018) non comporta la reviviscenza del precedente decreto n. 102/2017, già revocato con il decreto n. 118/2017, definitivamente consolidatosi sul punto, in quanto non oggetto di impugnazione".
Peraltro, ad abundantiam, aggiungasi che, per effetto del giudicato amministrativo, non è comunque applicabile né il DCA n. 102/2017 (perché revocato con il decreto n. 118/2017), né il DCA n. 118/2017 (giacché, per un verso, autonomamente annullato con sentenza TAR
Calabria n. 934 del 23.4.2018 nella parte in cui “fissa la decorrenza della sua efficacia dal
01 novembre 2017”) e, per altro verso, il successivo DCA n. 140/1018 (emesso “al precipuo scopo di risolvere l'incertezza determinata dalle sentenze intervenute sul termine di efficacia del DCA 118/2017”, a sua volta annullato con sentenza TAR Calabria n. 846/2019).
In definitiva, in forza delle superiori considerazioni, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo in oggetto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo (v. verb. ud. 14.12.2022) va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti, rammentando che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato (v.
Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e
8 dell'attività processuale effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.T.M. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra e diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 425/2022 emesso dal Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di causa, che si liquidano in € 6.023,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Crotone, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
UR PE CI
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