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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 13 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 478/2024 R.G. e vertente
FRA
Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Restaino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Nazario Sauro 52,
come da mandato in atti;
- -OPPONENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia giusta procura in atti;
- - OPPOSTO -
Oggetto: avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 e ritualmente notificato, l'odierno ricorrente, adiva il giudice del lavoro per l'annullamento dell' avviso di addebito n.39220230000790607000 per omesso pagamento contributi gestione commercianti anni 2021/2022; nelle more del giudizio perveniva in autotutela il provvedimento dell' in data 17.1.2025 che dopo la notifica del ricorso procedeva CP_1
all'annullamento dell'avviso riconoscendo in capo al contribuente la mancanza dei requisiti per l'imposizione portata dall'avviso. Pertanto, il ricorrente concludeva per la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese di lite per soccombenza virtuale.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo nel merito CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere per il provvedimento adottato in autotutela e quindi per sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente, con compensazione di spese.
Con successive note scritte la difesa del ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia ma chiedendo la condanna dell' alle spese in misura integrale. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente, e all'odierna udienza, preso atto che anche parte ricorrente domandava la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, questo Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere avendo l'Istituto provveduto in autotutela a cessare la posizione con codice azienda
20015946 CIN FJ con data fine attività 28/04/2015 e a effettuare la sospensione dell'obbligo contributivo da febbraio a dicembre 2007 e da gennaio a dicembre 2008, allegando altresì, il provvedimento di sgravio totale/parziale degli avvisi di addebito per contributi non più dovuti successivamente alla data di cancellazione del 28/04/2015 e per il periodo di sospensione dell'obbligo contributivo.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente
“azione a difesa” del lavoratore rispetto all'iniziativa dell' , e la documentazione in atti della CP_2 parte ricorrente, conducono alla condanna dell' alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il CP_1 comportamento tenuto dall' nelle more del giudizio. Ed invero, l'avvenuto riconoscimento CP_2
delle ragioni del ricorrente e il tempestivo sgravio effettuato , non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi. Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1
complessivi euro 350,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritenuto che parte ricorrente per vedersi riconoscere il diritto alla prestazione vantato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' ; ritenuto ancora che il riconoscimento del CP_1
beneficio, benchè intervenuto prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio riconosce alla parte ricorrente le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in data Parte_1
20.2.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto l' in autotutela al CP_1
riconoscimento dell'infondatezza della pretesa e allo sgravio dell'avviso di addebito n.
39220230000790607000 e relativa partita;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 oltre spese generali nella CP_1
misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla