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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4752/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GATTI GIANLUCA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gaggiano, Via Italia n. 31;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morimondo, in data 27/12/1994, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Morimondo alla Parte I, n. 1, dell'anno 1994, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) la figlia maggiorenne avrà collocazione presso la casa coniugale sita in Per_1
Abbiategrasso alla via Einstein n.28 di proprietà della madre;
2) il sig. verserà alla sig.a a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento della figlia, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma omnia di € 600,00 mensili, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di omologazione della presente separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale
pag. 1 di 3 somma è comprensiva sia delle spese ordinarie e sia di quelle straordinarie di cui al protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori;
3) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorso.
5) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano senza riserve”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio il 27/12/1994, in Morimondo (atto Parte_2
n. 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4752/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GATTI GIANLUCA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gaggiano, Via Italia n. 31;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morimondo, in data 27/12/1994, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Morimondo alla Parte I, n. 1, dell'anno 1994, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) la figlia maggiorenne avrà collocazione presso la casa coniugale sita in Per_1
Abbiategrasso alla via Einstein n.28 di proprietà della madre;
2) il sig. verserà alla sig.a a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento della figlia, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma omnia di € 600,00 mensili, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di omologazione della presente separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale
pag. 1 di 3 somma è comprensiva sia delle spese ordinarie e sia di quelle straordinarie di cui al protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori;
3) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorso.
5) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano senza riserve”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio il 27/12/1994, in Morimondo (atto Parte_2
n. 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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