Articolo 461 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 460Articolo 462
Versione
6 maggio 1952
Art. 461.
(Avviso del ritrovamento)


Un avviso contenente gli estremi della denuncia e' comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non e' noto, e' affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorita' marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia e' presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale e' successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e 511 del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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