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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1410/2025
Il Giudice AN CO FO, all'udienza del 17/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CAZZIN GIORGIA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui è causa, essendo insussistente il fatto addotto, nonché per violazione dell'onere di repechage, e conseguentemente: - annullare il licenziamento e condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.275,24 lorda maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati come per legge;
In subordine, qualora non venisse dichiarato il diritto alla reintegrazione: - previa declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra sei e trentasei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
In mero subordine: - Condannare al Controparte_1 pagamento di € 912,67 lordi a titolo di TFR maturato dal sig. per il periodo di lavoro Pt_1 alle sue dipendenze;
In ogni caso Condannare al pagamento di € 4.051,48 Controparte_2 lordi a titolo di TFR per il periodo di lavoro alle sue dipendenze come meglio specificato nella parte in fatto;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- con condanna e vittoria di spese e compensi professionali di avvocato di cui al DM 55\201 al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, utilizzando lo scaglione di valore superiore a euro 26.000,00 e fino a 260.000,00 utilizzabile in relazione al valore indeterminabile della controversia. In via istruttoria e senza accettare l'inversione dell'onere della prova, si richiede prova per interpello dei legali rappresentanti delle società convenute e per testi sulle circostanze di fatto esposte al presente ricorso ai punti dall'1) al 27) precedute dalle parole
“vero che”, nonché a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dalla convenuta, nonché sulla seguente: 28) vero che i furgoni parcheggiati presso l'unità locale di
, in Via Edison Snc, sono di proprietà di ?”. CP_3 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stato assunto dal il 16 luglio 2020 con inquadramento in un Controparte_1 primo momento al 5 livello e successivamente al livello G1 CCNL Logistica, Trasporto Merci
e Spedizione, con mansioni di autista;
- di essere stato assunto poi in data 15 novembre 2022 dalla pur Controparte_2 continuando a lavorare con le stesse modalità e nello stesso luogo precedenti;
- dal 1° gennaio 2025 è passato nuovamente alle dipendenze della senza Controparte_1 ricevere tuttavia dal precedente datore di lavoro alcunché a titolo di tfr;
- di essere stato licenziato in data 5 giugno 2025 con le seguenti motivazioni: negli ultimi quattro mesi dell'anno purtroppo la linea a lei affidata non viene più coperta dalla nostra azienda, abbiamo cercato di trovare una soluzione impiegandola spot su attività affini alla sua mansione anche in questo caso siamo riusciti ad utilizzare la sua forza lavoro in soli dodici giorni in quattro mesi (da Gennaio ad Aprile 2025), di conseguenza, considerata l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata, e l'inesistenza di altre posizioni di equivalente contenuto professionale, l'azienda ha preso la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in atto, per giustificato motivo oggettivo”.
Pag. 2 di 5 1.1. Nonostante la regolarità della notifica entrambe le convenute sono rimaste contumaci.
2. Per quanto riguarda il credito azionato in giudizio a titolo di tfr nei confronti della la relativa debenza e quantificazione emerge dalla documentazione prodotta Controparte_2 dal ricorrente (cfr. Cud fascicolo parte ricorrente).
La parte datoriale rimanendo contumace ha omesso di assolvere al proprio onere probatorio circa l'avvenuto pagamento del tfr ovvero circa ulteriori e diverse fattispecie estintive e/o modificative del credito.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento in favore di parte Controparte_2 ricorrente della somma di euro 4.051,48 lordi a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione dal 1° gennaio 2025.
2.1. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare il licenziamento comminatogli dal con lettera del 5 giugno 2025 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente). Controparte_1
Dal documento in ultimo menzionato si evince che il licenziamento è stato irrogato per la cessazione della linea di trasporto alla quale il lavoratore era addetto;
nella medesima comunicazione l'azienda datoriale ha specificato di non aver rinvenuto altra posizione alla quale adibire il lavoratore.
L'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone l'onere della prova dei motivi sottesi al licenziamento in capo al datore di lavoro.
Sul punto, in ultimo, si richiama anche quanto statuito dalla Corte di Cassazione con
Sez. L - , Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024.
Nel caso di specie, il datore di lavoro, omettendo di costituirsi in giudizio non ha assolto al proprio onere della prova.
L'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce che “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Pag. 3 di 5 In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno - 16 luglio 2024 n. 128 (in G.U. 1ª s.s.
17/07/2024 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
Nel caso di specie, non è stato dimostrato in giudizio la sussistenza del giustificato motivo oggettivo sotteso al licenziamento di modo che la domanda di reintegra deve essere accolta.
Quanto alla domanda di pagamento della indennità risarcitoria la parte ha indicato nella somma lorda di euro 2.275,24 la misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr;
la indicazione deve essere accolta in quanto coerente con i dati emergenti dalle buste paga prodotte (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente).
3. Alla soccombenza delle resistenti segue la loro condanna al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del
2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto:
- A. condanna la al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_2 somma di euro 4.051,48 lordi a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione dal 1° gennaio 2025;
- B. annulla il licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 5/6/2025 e condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il Controparte_1
Pag. 4 di 5 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.275,24 lorda maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati come per legge;
- 2. condanna le resistenti al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore dell'avv.
OR CA dichiaratasi antistataria che si liquidano in euro 4.216 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 18/11/2025
Il Giudice
AN CO FO
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1410/2025
Il Giudice AN CO FO, all'udienza del 17/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CAZZIN GIORGIA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_2
resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui è causa, essendo insussistente il fatto addotto, nonché per violazione dell'onere di repechage, e conseguentemente: - annullare il licenziamento e condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.275,24 lorda maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati come per legge;
In subordine, qualora non venisse dichiarato il diritto alla reintegrazione: - previa declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra sei e trentasei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
In mero subordine: - Condannare al Controparte_1 pagamento di € 912,67 lordi a titolo di TFR maturato dal sig. per il periodo di lavoro Pt_1 alle sue dipendenze;
In ogni caso Condannare al pagamento di € 4.051,48 Controparte_2 lordi a titolo di TFR per il periodo di lavoro alle sue dipendenze come meglio specificato nella parte in fatto;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- con condanna e vittoria di spese e compensi professionali di avvocato di cui al DM 55\201 al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, utilizzando lo scaglione di valore superiore a euro 26.000,00 e fino a 260.000,00 utilizzabile in relazione al valore indeterminabile della controversia. In via istruttoria e senza accettare l'inversione dell'onere della prova, si richiede prova per interpello dei legali rappresentanti delle società convenute e per testi sulle circostanze di fatto esposte al presente ricorso ai punti dall'1) al 27) precedute dalle parole
“vero che”, nonché a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dalla convenuta, nonché sulla seguente: 28) vero che i furgoni parcheggiati presso l'unità locale di
, in Via Edison Snc, sono di proprietà di ?”. CP_3 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stato assunto dal il 16 luglio 2020 con inquadramento in un Controparte_1 primo momento al 5 livello e successivamente al livello G1 CCNL Logistica, Trasporto Merci
e Spedizione, con mansioni di autista;
- di essere stato assunto poi in data 15 novembre 2022 dalla pur Controparte_2 continuando a lavorare con le stesse modalità e nello stesso luogo precedenti;
- dal 1° gennaio 2025 è passato nuovamente alle dipendenze della senza Controparte_1 ricevere tuttavia dal precedente datore di lavoro alcunché a titolo di tfr;
- di essere stato licenziato in data 5 giugno 2025 con le seguenti motivazioni: negli ultimi quattro mesi dell'anno purtroppo la linea a lei affidata non viene più coperta dalla nostra azienda, abbiamo cercato di trovare una soluzione impiegandola spot su attività affini alla sua mansione anche in questo caso siamo riusciti ad utilizzare la sua forza lavoro in soli dodici giorni in quattro mesi (da Gennaio ad Aprile 2025), di conseguenza, considerata l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata, e l'inesistenza di altre posizioni di equivalente contenuto professionale, l'azienda ha preso la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in atto, per giustificato motivo oggettivo”.
Pag. 2 di 5 1.1. Nonostante la regolarità della notifica entrambe le convenute sono rimaste contumaci.
2. Per quanto riguarda il credito azionato in giudizio a titolo di tfr nei confronti della la relativa debenza e quantificazione emerge dalla documentazione prodotta Controparte_2 dal ricorrente (cfr. Cud fascicolo parte ricorrente).
La parte datoriale rimanendo contumace ha omesso di assolvere al proprio onere probatorio circa l'avvenuto pagamento del tfr ovvero circa ulteriori e diverse fattispecie estintive e/o modificative del credito.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento in favore di parte Controparte_2 ricorrente della somma di euro 4.051,48 lordi a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione dal 1° gennaio 2025.
2.1. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare il licenziamento comminatogli dal con lettera del 5 giugno 2025 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente). Controparte_1
Dal documento in ultimo menzionato si evince che il licenziamento è stato irrogato per la cessazione della linea di trasporto alla quale il lavoratore era addetto;
nella medesima comunicazione l'azienda datoriale ha specificato di non aver rinvenuto altra posizione alla quale adibire il lavoratore.
L'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone l'onere della prova dei motivi sottesi al licenziamento in capo al datore di lavoro.
Sul punto, in ultimo, si richiama anche quanto statuito dalla Corte di Cassazione con
Sez. L - , Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024.
Nel caso di specie, il datore di lavoro, omettendo di costituirsi in giudizio non ha assolto al proprio onere della prova.
L'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce che “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Pag. 3 di 5 In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno - 16 luglio 2024 n. 128 (in G.U. 1ª s.s.
17/07/2024 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
Nel caso di specie, non è stato dimostrato in giudizio la sussistenza del giustificato motivo oggettivo sotteso al licenziamento di modo che la domanda di reintegra deve essere accolta.
Quanto alla domanda di pagamento della indennità risarcitoria la parte ha indicato nella somma lorda di euro 2.275,24 la misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr;
la indicazione deve essere accolta in quanto coerente con i dati emergenti dalle buste paga prodotte (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente).
3. Alla soccombenza delle resistenti segue la loro condanna al pagamento, in solido, delle spese di lite in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del
2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto:
- A. condanna la al pagamento in favore di parte ricorrente della Controparte_2 somma di euro 4.051,48 lordi a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione dal 1° gennaio 2025;
- B. annulla il licenziamento comminato al ricorrente con lettera del 5/6/2025 e condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il Controparte_1
Pag. 4 di 5 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.275,24 lorda maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati come per legge;
- 2. condanna le resistenti al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore dell'avv.
OR CA dichiaratasi antistataria che si liquidano in euro 4.216 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 18/11/2025
Il Giudice
AN CO FO
Pag. 5 di 5