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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/11/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile nella persona del giudice on. IA LM de VI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 22.02.2023 al N° R.G.C.A. 2754/2023, promossa da
, in proprio e quale titolare dell'Impresa individuale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico FEDERICI del Foro di Livorno Parte_1
-attore- contro
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. Giampaolo BORGIOLI del Foro di PRATO
-convenuta-
OGGETTO: GA SO - Procacciatore d'Affari
Conclusioni
Per l'attore: Voglia il Tribunale di Firenze 1) accertare la sussistenza del rapporto di procacciamento di affari CP intervenuto negli anni 2007-2010 tra e la nella quale il comparente Controparte_3 Parte_2 svolgeva per conto di quest'ultima attività di responsabile alle vendite;
2) accertare la sussistenza del rapporto di procacciamento di affari relativamente all'anno 2011 da parte della ditta in favore della Parte_1 [...] per il cui tramite la ha procacciato la vendita a er euro 20.000, da CP_1 Controparte_1 Parte_3 cui è maturata una provvigione per euro 3.190,00, di cui euro 1.190,00 ricevuti in acconto con fattura nr. 10/11 (nella quale sono state saldate le provvigioni relative alle vendite di Livorno, Parte_4 Controparte_5 di San Vincenzo), mentre il saldo di euro 2.000 da versare, e TOP 1 di , procacciata vendita
[...] Parte_5 per euro 3.000, provvigione per euro 300, e accertare l'avvenuta cessione dei crediti per euro 16.000 maturati dalla ditta nei confronti della società per le procacciate vendite alle ditte di Parte_2 Controparte_1 CP_6
pagina 1 di 8
IB e DA ad e per tal fatto condannare la convenuta al Parte_6 Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 18.300 (oltre iva e detratta la ritenuta d'acconto come per legge) e/o la diversa somma provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, a titolo di provvigione per gli affari conclusi, oltre interessi legali dall'insorgenza del credito fino all'integrale saldo. Con vittoria di spese di lite.
Per la convenuta: IN TESI accertare la carenza di legittimazione passiva del sig. non essendo mai Parte_1 stata notificata a la (asserita) cessione del credito tra la stessa e l'attore e, comunque, Controparte_1 Parte_2 di conseguenza, essendo prescritto ogni suo diritto con reiezione della domanda in relazione alla richiesta somma di
16.000 euro;
rigettare la domanda per l'ulteriore importo di euro 2.300 per quanto sopra indicato, IN IPOTESI dichiarare non dovuta alcuna provvigione all'attore per carenza nel e nella (per quest'ultima ove Parte_1 Parte_2 venga riconosciuta la validità della notifica della cessione del credito) dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 39/89 in riferimento a tutti, o quantomeno a parte degli stessi (periodo antecedente all'acquisizione di Partita Iva di;
Parte_1 rigettare la domanda per l'ulteriore importo di euro 2300 per quanto sopra indicato;
IN IPOTESI DENEGATA ove riconosciute come dovute le provvigioni per tutti o parte degli affari menzionati, Voglia determinarne il corretto importo stante la contestazione delle loro congruità (variando senza motivo con importi anche del 15%!). IN OGNI
CASO condanna alla refusione delle spese di lite.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura dell'atto di citazione, ritualmente notificato, e dei documenti ad esso allegati, si evince che:
--sin dagli anni '80/'90 del secolo scorso ha esercitato l'attività di Parte_1 procacciatore alle vendite per conto di alcune aziende ubicate nel Livornese e GELSERVICE) CP_7 dedite alla fornitura e alla installazione di macchinari per la produzione del gelato e agli allestimenti di gelaterie;
conosceva quale dipendente di tali ditte ed esperto Parte_1 CP_8 installatore di macchinari;
--cessate le citate aziende, diveniva un collaboratore/responsabile Parte_1 dell'Impresa Individuale (moglie del primo), iscritta alla Camera di Commercio dal Parte_2
1.3.2002, continuando così fino al 2010, l'attività di procacciatore alle vendite nell'ambito del medesimo settore, mentre avviava nel 2007 una propria attività di vendita e di CP_8
pagina 2 di 8 assistenza tecnica di macchine, attrezzature e arredamenti da gelaterie e Bar sotto la ditta “
[...]
; CP_1
(che agiva come collaboratore della ditta e Parte_1 Parte_2 [...] concludevano “un accordo di collaborazione”, per cui il primo (e per esso la ditta CP_1
, reperiva clientela alla quale offriva un trattamento comprensivo non solo della Parte_2 consegna e dell'installazione dei macchinari, ma anche di assistenza tecnica qualificata da parte da parte CP_ di quest'ultima, d'altro canto, avrebbe corrisposto alla Controparte_1 Parte_2
(per il tramite di ) le dovute provvigioni;
in particolare, veniva pattuito in favore della Parte_1 [...] il 50% dell'utile, al netto di tutte le spese (comprensive di costo di merce, trasporto, Parte_7 installazione, amministrazione), che sarebbe stato corrisposto dopo il saldo del prezzo da parte del cliente o dopo il rilascio di idonei titoli a garanzia;
--la corresponsione delle provvigioni avveniva con assegno e/o tramite bonifici bancari previa emissione di fattura;
in particolare nel periodo 2007- 2010 la ditta fatturava alla Parte_2 [...]
i seguenti importi: Fatt. n.17 del 08/10/07 di € 6.580,52; Fatt. n.11 del 26/09/08 di € CP_1
2.712,50; fatt. n. 11 del 19/10/09 per € 7.052,50; Fatt. n. 10 del 30/09/10 di € 5.262,25; Fatt. n.14 del
05/11/2010 di ulteriori € 5.425,00, per un totale di euro 27.032,77;
--in data 21.1.2011 cessava la ditta che, a quel momento, avrebbe vantato nei Parte_2 riguardi di un credito di complessivi euro 16.000 a titolo di provvigioni ancora Controparte_1 non riscosse (oltre iva e detratta la ritenuta di acconto); tale credito sarebbe stato ceduto in favore della ditta individuale di , per cui seguiva la comunicazione della cessione con fax del Parte_1
27.01.2011 inviato al nr. 055454754; in tale credito sarebbero comprese le provvigioni maturate con riferimento alle posizioni “ (affare concluso il 30.10.2009 - euro 10.000), “ CP_6 Parte_6
” (affare concluso il 14.02.2010 - euro 6.000); nell'estate del 2011 chiedeva
[...] Controparte_1 di posticipare il pagamento a favore di successivamente al saldo delle posizioni dei clienti Parte_1
“ di IB e di “Amato Sofia Ausili” di DA;
CP_6
--in data 18 gennaio 2011 apriva una nuova ditta individuale, munita di Parte_1 propria partita IVA, con sede in Cecina (LI) Via Brodolini n. 31/c, avente a oggetto “il procacciamento
d'affari di prodotti alimentari”;
pagina 3 di 8 --venivano mantenute le pattuizioni di cui all'accordo di cui sopra tra la Controparte_1
e la;
Controparte_9
riconosceva alla ditta le provigioni legate alle Controparte_1 Parte_1 procurate vendite relative al saldo per gelateria per € 100,00, al saldo “ Pt_4 Pt_8 Controparte_5
per € 200,00, al saldo per “Il Gabbiano Snc” di San Vincenzo per € 160,00, l'acconto per €
[...]
1.190,00 per “ di Livorno, per un totale di euro 1.460,25, al netto di iva e ritenuta Parte_3
d'acconto; l'importo veniva portato dalla fattura n. 10 del 08.07.2011 che Controparte_1 pagava;
--successivamente, nterrompeva ogni rapporto con la ditta Controparte_1 Parte_1 ed escludeva di dovere alcunché con riferimento ai seguenti crediti che, invece, vengono vantati dall'attore e precisamente: a) ditta procacciata vendita per complessivi €.73.000,00, CP_6 provvigione per € 10.000; b) ditta Ausilia Sofia Amato, procacciata vendita per complessivi € 36.400,00, provvigione per € 6.000,00; c) ditta Latte & Co., procacciata vendita per € 20.000,00 provvigione per €
3.190,00, di cui € 1.190,00 ricevuti in acconto con Fatt. n. 10 del 08.07.2011 e saldo ancora dovuto di euro 2.000; d) ditta Gelateria Top 1 di Di Pietro, procacciata vendita per € 3.000,00, provvigione per €
300,00, per un totale di euro 18.300.
Espletata, con esito negativo, la procedura relativa alla “negoziazione assistita”, l'attore chiede in questa sede il pagamento dell'indicata somma, oltre accessori di legge.
La società convenuta si è costituita in giudizio in data 19.06.2023 contestando la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto. In particolare: a) escludeva di aver mai ricevuto il fax del 27.1.2011 relativo alla comunicazione dell'avvenuta cessione del credito di euro 16.000 dal cedente Parte_7
al cessionario e comunque rilevava che il documento nr. 9 prodotto agli
[...] Parte_1 atti consisteva solo in un “report” al quale non era stata allegata alcuna comunicazione di cessione;
b) rappresentava che nelle occasioni in cui aveva chiesto il pagamento delle provvigioni Parte_1 legate alle vendite “ ” e “ ” (v. lettere del 25.6.2012, del 12.12.2012, CP_6 Parte_6 del 30.11.2020) mai aveva fatto riferimento all'avvenuta “cessione del credito”; c) rilevava che aveva dato riscontro alle richieste di con riguardo a tali provvigioni negando di aver mai Parte_1 conferito mandato di agenzia o di procacciamento d'affari a medesimo e di nulla dovere a Parte_1 quest'ultimo, anche perché, non essendo nel 2009 e nel 2010 titolare di alcuna partita iva e non essendo iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge nr. 39/1989 (dal 12.5.2012 pagina 4 di 8 sostituita dalla S.C.I.A. da inserire nel Registro Imprese e nel REA della Camera di commercio, corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa ex art. 73 del D.lgs. 59/20101 ed ex DM 26.10.2011, pubblicato in G.U. nr. 10 del 13.1.2012), non poteva legittimamente pretendere alcunché ex art. 6 della legge 39/892; d) anche con riferimento alle ulteriori provvigioni per euro 2.300, negava di essere debitrice, sia per aver saldato quanto doveva sia per l'affare ” concluso il 20.12.2010 che per gli altri mediante il pagamento della fattura nr. 10 Parte_3 dell'8.7.2011, sia perché non aveva svolto alcuna attività con riguardo all'affare “Gelateria Parte_1
TOP 1”; e) rilevava la mancata iscrizione di all'AL dei mediatori. Parte_2
Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 10.11.2023 sono stati ammessi i capitoli di prova formulati da parte attrice e la relativa controprova;
alle udienze del
1.3.2024 e del 4.10.2024 sono state assunte le dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
e deve darsi atto che il teste non è stato citato Testimone_2 Testimone_3 CP_10 ritualmente da parte attrice ed il teste è stato rinunciato. Parte_5
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza cartolare del 18.7.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sul credito dell'attore quale cessionario della somma di euro 16.000
La domanda non viene accolta per le seguenti ragioni.
1—gli affari relativi alle forniture/installazione/assistenza dei macchinari relativi agli esercizi pagina 5 di 8 commerciali “ ” in IB (SI) e “Amato Sofia Ausili” in DA (LI) risultano essere CP_6 stati conclusi il primo il 30.10.2009 (v. teste ed il secondo il 14.02.2010, ovvero Tes_3 antecedentemente l'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 – 12.05.2012 – per cui occorreva provare che l'Impresa Individuale , svolgente, tramite , attività di procacciamento Parte_2 Parte_1
d'affari, fosse iscritta nell'AL degli agenti degli affari in mediazione al momento della conclusione degli affari;
a tale riguardo parte attrice non ha prodotto alcun documento attestante l'iscrizione all'AL (a nulla valendo le visure del 19.7.2005 doc. nr. 1 bis e quella del 21.1.2011 doc. nr. 7); in considerazione di ciò, l'asserito credito maturato dall' nei riguardi della Parte_9 CP_1 non sussisteva e, pertanto, non poteva essere ceduto;
difatti, presupposto della cessione è la
[...] titolarità in capo al cedente del credito;
2—COLAMARTINO, definitosi “procacciatori di affari”3, non ha provato parimenti di essere iscritto nel detto AL (e nemmeno al Ruolo dei mediatori vigente al 18.1.2011), poiché anche questi è assoggettato al medesimo obbligo (con sentenza n. 19161/2017, le S.U. hanno chiarito che: “Anche il procacciatore d'affari è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo
l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/10, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende”), a nulla valendo la tessera relativa soltanto all'anno 1990 (!) di iscrizione nel Ruolo degli agenti/rappresentanti di commercio, mai rinnovata;
la successiva iscrizione alla Camera di Commercio di Livorno del 18.01.2011 vale solo come iscrizione all'elenco degli agenti e dei rappresentanti di altri prodotti alimentari;
3—mancanza di prova diretta sulla conclusione nell'anno 2007 del c.d. accordo di collaborazione tra l' e la (grazie al quale la prima avrebbe Parte_10 Controparte_1 potuto maturare delle provvigioni); a tale riguardo il teste ha meramente riferito di Testimone_1 attività di procacciamento di affari svolta da suo padre in favore della nella zona di Controparte_1
Livorno ma non anche di accordi sull'entità delle provvigioni;
è, comunque, teste de relato actoris4, non 4 Le dichiarazioni dei testi de relato actoris non hanno alcuna valenza probatoria, nè il giudice del merito può fondare il proprio convincimento, dovendo essere verificate altre circostanze probatorie che ne corroborino l'attendibilità (Cass. ord. N. 14030 del 21.5.2024). In caso contrario, ove si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, si finirebbe pagina 6 di 8 avendo mai partecipato agli incontri tra suo padre e il sig. o ?) che si tenevano in CP_1 CP_8 CP_2
TO TI presso la sede della convenuta, né ha mai appreso nulla a riguardo dallo stesso CP_1
4—mancanza di prova diretta sull'eventuale riconoscimento, da parte della convenuta, delle provvigioni relative agli affari e “ ; il teste nulla sa a riguardo;
CP_6 Pt_6 Parte_1
5—difetto di prova in ordine all'invio via fax dell'atto di cessione del credito (doc. 8) alla convenuta;
a tale proposito il teste esclude di averlo lui inviato e/o di averlo inserito nei Parte_1 faldoni contenenti le varie pratiche dell'impresa della e comunque, data la contestazione della Parte_2 circa l'avvenuto ricevimento del fax, non è stata data prova che il nr. 055454754 era Controparte_1 riferibile al fax della società convenuta. La cessione spiega i suoi effetti nei confronti del debitore- ceduto solo quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, ossia quando gli si stata data una comunicazione formale, ad esempio, con raccomandata con ricevuta di ritorno. La notifica dell'avvenuta cessione deve essere considerata come condizione necessaria affinché la stessa possa divenire opponibile al debitore ed obbligarlo ad adempiere.
Sul credito dell'attore dell'importo di euro 2.300 a titolo di provvigioni
L'attore chiede di essere saldato dell'importo di euro 2.000 con riguardo alla provvigione maturata per l'affare “ ” (concluso per euro 20.000 v. teste e di essere pagato Parte_3 Tes_2 della somma di euro 300 con riguardo alla provvigione per l'affare “Gelateria Top 1 di Di Pietro”.
Con riguardo a tale ultimo affare, non è stato assunto il teste perché rinunciato Parte_5 dall'attore, per cui non vi è prova dell'attività svolta dall'attore.
Con riferimento all'affare “ , sebbene il teste bbia riferito che l'affare Parte_3 Tes_2 si concluse nel 2011, dall'esame del doc. nr.18 di parte attrice, si evince chiaramente che la conclusione dell'affare avvenne nel dicembre del 2010, con consegna dei macchinari il 20.2.2011.
Pertanto, anche quest'ultimo affare venne concluso da nel periodo in cui lavorava Parte_1 come “procacciatore” per conto dell' e debbono essere richiamate le Controparte_11 medesime argomentazioni giuridiche sopra esposte, circa la non acquisizione della titolarità del diritto al compenso.
con l'attribuire una veste qualificata – quella di elemento di prova – a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda. pagina 7 di 8 0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio tariffario delle cause di valore fino ad euro 26.000 ex DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5077 per compenso professionale, oltre spese documentate, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Firenze, 29 novembre 2025
Il Giudice on.
IA LM de VI
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il D.lgs. 59/2010 è stato emesso in attuazione della Direttiva 2006/123/CE e ha soppresso il Ruolo degli Agenti di Commercio e ha avuto attuazione con il DM del Ministro dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 2 Le Sezioni Unite hanno accertato se l'attività del procacciatore d'affari debba essere collegata o meno alla disciplina prevista per la mediazione tipica, ovvero se il procacciatore per avere diritto al compenso, debba essere o meno iscritto al ruolo di cui all'art. 2 della legge n. 39/89, o nei registri di cui all'art. 73 d.lgs. 59/2010; a tal fine, la Cassazione ha innanzitutto precisato qual è la differenza tra il mediatore (figura tipica) ed il procacciatore d'affari (figura atipica), anche se entrambe finalizzate allo svolgimento di un'attività di intermediazione volta a favorire la conclusione di un affare, ma differenti in quanto il carattere di imparzialità appartiene solo al mediatore, poiché il procacciatore interviene su incarico di una sola parte e solo da questa potrà pretendere il pagamento del compenso. Pertanto, l'attività del procacciatore può essere ricondotta alla figura della mediazione atipica, rientrante nella disciplina dell'art. 2, co. 4, della legge n. 39/89 per cui anche questi deve essere iscritto al relativo elenco. La medesima legge prevede che, se l'attività di intermediazione, svolta occasionalmente dal mediatore tipico o atipico, riguarda beni mobili, l'agente è esonerato dall'iscrizione. Al contrario se l'attività è compiuta in modo professionale, a prescindere dalla natura dei beni, il mediatore, tipico o atipico, è tenuto all'iscrizione nel ruolo, e conseguentemente, in difetto di tale condizione, viene escluso il diritto alla provvigione. 3 Il procacciatore d'affari è un soggetto che agisce nell'interesse del preponente (per questo assimilabile al contratto di agenzia), ma non è legato allo stesso da un rapporto di carattere stabile e continuativo (per questo assimilabile al mediatore).