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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2943/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 2943/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 24.12.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.11.1985, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Antonio Cappuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
ST LL, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 23.10.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente in data
14.10.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 26.5.2007 nel Comune di Ferla (atto trascritto al n. 3, parte II, serie A, anno 2007);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 7.3.2007), (il Persona_1 Persona_2
31.3.2009) e (il 9.12.2016); Persona_3
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 552/2021 reso dal Tribunale di Siracusa il
18.11.2021, depositato il 23.11.2021 (allegato in atti).
All'udienza del 23.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e vicendevole rispetto e potranno fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'eventuale mutamento della stessa mezzo di raccomandata A/R fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica dei figli;
2) La casa coniugale compresa la mobilia che la arreda resterà assegnata alla moglie che la abiterà insieme ai figli minori ed alla figlia appena maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente;
3) Il padre avrà diritto di avere con sé i figli minori ogni qualvolta questi ultimi lo vorranno, con l'accordo tra le parti e comunque almeno nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, alle ore 09:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva;
continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo da suddividersi, eventualmente, in due periodi da sette ed otto giorni;
per quattro giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale e di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per quattro giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale e per l'intera giornata in occasione del compleanno del padre. Qualora nei giorni nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi si trovi fuori sede per lavoro, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre e della madre;
4) Il padre, a titolo di contributo al mantenimento economico dei figli, verserà entro il giorno
pagina 2 di 5 cinque di ogni mese, la somma di Euro 600,00 (seicento/00) mediante versamento sul c/c intestato alla sig.ra IBAN: [...] somma da Parte_2 adeguarsi automaticamente ogni anno agli indici ISTAT come per legge;
il marito cederà, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo alla sig.ra il 50% Parte_2 dell'assegno unico che pertanto verrà percepito per intero dalla moglie;
la moglie rinuncia al pagamento da parte del marito del 50% delle spese straordinarie ad eccezione delle spese straordinarie superiori ad Euro 400,00 (quattrocento/00) ne deriva che il marito corrisponderà l'eventuale eccedenza per la quota del 50%; al raggiungimento del ventunesimo anno di età dei figli tutte le spese straordinarie da sostenere qualora i figli non siano economicamente autosufficienti saranno corrisposte nella misura del 50%, come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa;
5) Il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di Euro Pt_1
50,00 (cinquanta/00) a titolo di contributo di mantenimento al coniuge, somma da adeguarsi automaticamente ogni anno agli indici ISTAT come per legge;
6) Ambedue i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta
d'identità valida anche per l'espatrio.
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro avendo definitivamente tacitato ogni rispettiva pretesa;
i coniugi dichiarano, altresì, che il presente accordo avrà validità a far data dalla sottoscrizione dello stesso.
8) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025 le parti precisavano di avere concordato il regime di affidamento condiviso dei figli minori e, pertanto, con provvedimento del 24.12.2025 il giudice relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il pagina 3 di 5 prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il giorno 26.5.2007 nel Comune di Ferla, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune nell'anno 2007, (atto n. 3, parte II, serie
A); omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti;
nulla sulle spese;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ferla di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile, atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5