CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3301/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000000150001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1378/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3301/2024 depositato il 14/10/2024, il sig. Ricorrente_1, titolare dell'impresa individuale
“Ricorrente_1”, impugnava l'avviso di liquidazione n.2024/001/DI/00000015/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Agrigento. Con l'avviso impugnato, l'ufficio sottoponeva a tassazione il decreto ingiuntivo n.15/2024 emesso dal
Tribunale di Agrigento, richiedendo l'imposta di registro di €688,00, in applicazione degli artt.37,41,57 e 8 lett.b della tariffa p.p. del TUR..
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dall'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2-violazione dell'art.22
DPR n.131/1986.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 24/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, in quanto privo dell'indicazione degli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Statuto dei diritti del contribuente), non avendo riportato la base imponibile, né l'aliquota applicata, con una motivazione integrata nelle controdeduzioni difensive depositate dall'Agenzia delle Entrate in sede contenziosa (c.d. motivazione postuma).
L'eccezione è fondata.
Sul punto si rileva che dall'esame dell'avviso di liquidazione impugnato risulta indicato il pagamento dell'importo richiesto di €688,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, senza alcuna specificazione della composizione dell'importo (quota fissa e quota proporzionale), senza l'indicazione della base imponibile e privo dell'esplicita indicazione dell'aliquota applicata.
L'Ufficio ha chiarito tali elementi solamente nelle controdeduzioni indicando che la base imponibile di
€ 9.612,00 corrispondeva agli interessi moratori, su cui era stata applicata l'aliquota proporzionale del 3% ex art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, mentre risulta applicata l'imposta fissa di
€200,00, sia sulla somma portata dal decreto ingiuntivo, sia per la fattura sul negozio contrattuale non registrato.
Tale modus operandi si pone in evidente contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'atto impositivo deve contenere l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata in modo tale da rendere intellegibile al contribuente la pretesa tributaria fin dal momento della notifica, senza necessità di successivi chiarimenti integrativi. In particolare, si è affermato che: “Il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione non può essere sanato mediante le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio tributario, dovendo l'atto contenere sin dall'origine l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, a pena di nullità” (Cass., sez. V, 15 maggio 2018, n. 11980). E ancora: “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione deve contenere l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, anche quando l'importo richiesto sia desumibile da un semplice calcolo aritmetico, pena la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000” (Cass., sez. V, 25 gennaio 2024, n. 2311). L'orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato nel ritenere che una motivazione generica o solo formalmente conforme alla legge non soddisfa l'obbligo previsto dall'art. 7 citato, se non consente al contribuente una comprensione chiara e immediata della pretesa fiscale e del percorso logico- giuridico seguito dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, l'avviso si limita ad indicare l'importo finale richiesto, senza alcun dettaglio sulle singole voci di imposizione, rendendo impossibile al destinatario l'effettiva comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa. È dunque corretta l'eccezione della ricorrente, secondo cui l'avviso in oggetto è nullo per difetto assoluto di motivazione, non sanabile con motivazioni postume.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di liquidazione impugnato;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
US ET
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3301/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000000150001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1378/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3301/2024 depositato il 14/10/2024, il sig. Ricorrente_1, titolare dell'impresa individuale
“Ricorrente_1”, impugnava l'avviso di liquidazione n.2024/001/DI/00000015/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Agrigento. Con l'avviso impugnato, l'ufficio sottoponeva a tassazione il decreto ingiuntivo n.15/2024 emesso dal
Tribunale di Agrigento, richiedendo l'imposta di registro di €688,00, in applicazione degli artt.37,41,57 e 8 lett.b della tariffa p.p. del TUR..
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dall'atto impugnato:
1-difetto di motivazione;
2-violazione dell'art.22
DPR n.131/1986.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte, all'udienza del 24/10/2025, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, in quanto privo dell'indicazione degli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Statuto dei diritti del contribuente), non avendo riportato la base imponibile, né l'aliquota applicata, con una motivazione integrata nelle controdeduzioni difensive depositate dall'Agenzia delle Entrate in sede contenziosa (c.d. motivazione postuma).
L'eccezione è fondata.
Sul punto si rileva che dall'esame dell'avviso di liquidazione impugnato risulta indicato il pagamento dell'importo richiesto di €688,00, oltre € 8,75 per spese di notifica, senza alcuna specificazione della composizione dell'importo (quota fissa e quota proporzionale), senza l'indicazione della base imponibile e privo dell'esplicita indicazione dell'aliquota applicata.
L'Ufficio ha chiarito tali elementi solamente nelle controdeduzioni indicando che la base imponibile di
€ 9.612,00 corrispondeva agli interessi moratori, su cui era stata applicata l'aliquota proporzionale del 3% ex art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, mentre risulta applicata l'imposta fissa di
€200,00, sia sulla somma portata dal decreto ingiuntivo, sia per la fattura sul negozio contrattuale non registrato.
Tale modus operandi si pone in evidente contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'atto impositivo deve contenere l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata in modo tale da rendere intellegibile al contribuente la pretesa tributaria fin dal momento della notifica, senza necessità di successivi chiarimenti integrativi. In particolare, si è affermato che: “Il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione non può essere sanato mediante le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria nel giudizio tributario, dovendo l'atto contenere sin dall'origine l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, a pena di nullità” (Cass., sez. V, 15 maggio 2018, n. 11980). E ancora: “In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione deve contenere l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, anche quando l'importo richiesto sia desumibile da un semplice calcolo aritmetico, pena la violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000” (Cass., sez. V, 25 gennaio 2024, n. 2311). L'orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato nel ritenere che una motivazione generica o solo formalmente conforme alla legge non soddisfa l'obbligo previsto dall'art. 7 citato, se non consente al contribuente una comprensione chiara e immediata della pretesa fiscale e del percorso logico- giuridico seguito dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, l'avviso si limita ad indicare l'importo finale richiesto, senza alcun dettaglio sulle singole voci di imposizione, rendendo impossibile al destinatario l'effettiva comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa. È dunque corretta l'eccezione della ricorrente, secondo cui l'avviso in oggetto è nullo per difetto assoluto di motivazione, non sanabile con motivazioni postume.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di liquidazione impugnato;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
US ET