Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 381
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di motivazione, confermando che l'avviso di liquidazione deve contenere fin dall'origine l'indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, come richiesto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dalla giurisprudenza della Cassazione. Il vizio non può essere sanato da integrazioni successive.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 22 DPR n. 131/1986

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base del difetto di motivazione, assorbendo implicitamente la doglianza relativa alla violazione dell'art. 22 DPR n. 131/1986, in quanto strettamente connessa alla carenza degli elementi essenziali nell'atto impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 381
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 381
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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