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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2023 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 308/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giulietta Catalano per procura in atti,
ricorrente
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 ha Parte_1
convenuto innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di
Catanzaro l' per accertare l'insussistenza dei presupposti di cui art. 1, CP_2
comma 203, della L. n. 662/1996 ai fini dell'iscrizione dell'istante, quale socio della Infoconsulting s.r.l., nella gestione assicurativa degli Enti Commerciali
di cui alla L. n. 613/1966, nonché il diritto dello stesso alla sola iscrizione CP_2
nella Gestione Separata dal 1/04/2022. CP_2
Nella resistenza dell' la causa, istruita in via documentale, viene CP_2
decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L.
662/1996, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Quindi l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali (v. Cass. n.
19273/2018).
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della
“piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi
(v. Cass. n. 1150/2019).
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori,
e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass.
n. 10426/18).
Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. doppia iscrizione, rimane pur sempre da accertare in concreto il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Sul punto, è stato chiarito che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società (v. Cass. n. 8611/2019 e Cass. n. 19467/2018). Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi
(naturali, materiale e personali) dell'impresa (v. Cass. n. 17639/2017).
Nella fattispecie in esame può ritenersi che l'ente abbia assolto al suddetto onere probatorio, dal momento che dalla documentazione in atti emerge che l'istante abbia svolto attività lavorativa presso la Infoconsulting
S.r.l. con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
Ed invero, la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nella gestione commercianti si ricava dalla contestuale presenza dei seguenti elementi: 1) dalla qualità rivestita dal ricorrente di socio unico ed amministratore unico della Infoconsulting S.r.l.; 2) dall'assenza di dipendenti, dal momento che, come rappresentato dallo stesso ricorrente, la società si avvale soltanto di “collaboratori esterni”; 3) dall'assenza di fonti di reddito derivanti da altre attività di lavoro;
4) dal pacifico svolgimento da parte dell'istante di attività di procacciatore d'affari e di referente per i clienti segnalati alle società preponenti.
Tali circostanze risultano sufficienti al fine di provare che il sig. Pt_1 fosse l'unico soggetto abilitato al compimento di atti di gestione in nome della società, sicché appare integrato il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La domanda avanzata da parte ricorrente va dunque rigettata, attesa la sussistenza dei presupposti dell'iscrizione alla gestione commercianti.
3. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 1.865,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni ulteriore istanza, deduzione, eccezione rigetta la domanda e condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente le spese del giudizio, liquidate in 1.865,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO