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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.
Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13015 del registro generali delle cause civili dell'anno 2024, riservata all'udienza del 7/02/2025, promossa:
[...]
, n. il 15/08/1952, , rappr.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'AVV. RABBONE VALERIA (Foro Torino) per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'AVV. GIALLOBARDO DANIELE, (Foro Palermo) presso il quale elegge domicilio in BAGHERIA, CORSO UMBERTO I n. 184 90011 BAGHERIA PA)
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RICORRENTE
CONTRO
, n. il 22/01/1991 a PALERMO, ed elett.te dom.to a FICARAZZI Controparte_1
(PA) nel CORSO UMBERTO I, 899, 90010 FICARAZZI (PA) presso l'avv. MANCINO
LOREDANA che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_3
Resistente
Avente ad oggetto: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
Conclusioni delle parti: come in atti
Il Tribunale
Alle ore 19,30, sentite le parti, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato la sentenza che segue, mediante deposito in Cancelleria del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 429 e 447 bis, IV° comma, c.p.c..
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Definitivamente pronunziando. Sentiti i procuratori delle parti alla pubblica udienza:
In parziale accoglimento delle domande proposte da: con Parte_1 atto di citazione – intimazione di sfratto per morosità dell' 11 settembre 2024, dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore , il contratto di locazione Controparte_1 abitativa stipulato fra le parti il 22/02/2021 e registrato in data 2/02/2021 al n. 258 serie 3T.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della Parte_1 somma di euro 2000,00 oltre all'importo dei canoni mensili maturati e scaduti dal mese di agosto
2024 alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi al tasso di legge dalla data di costituzione in mora al soddisfo.
Rigetta la domanda di pagamento della somma di euro 215,71 perché infondata in fatto ed indiritto.
Rigetta l'eccezione avanzata dal resistente di nullità del contratto di locazione intercorso fra le parti perché infondata in fatto ed in diritto.
Condanna il resistente a rifondere il ricorrente di due terzi delle spese del Controparte_1 giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 2127,46 di cui euro 133,46 per esborsi documentati, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, compensando fra le parti un terzo di esse ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Ordina il rilascio dell'immobile per cui è causa, confermando l'ordinanza di rilascio del
25/10/2024, ratione temporis.
Sentenza esecutiva ex art. 447 bis, IV° comma, c.p.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione – intimazione notificato l'11.09.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio , intimandogli lo sfratto per morosità per aver omesso di Controparte_1 pagare i canoni di locazione contrattualmente pattuiti e maturati nei mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno e luglio 2024, per l'importo complessivo di euro 2.215,71 oltre alle spese dovute per consumi idrici, pari ad euro 215,71 oltre interessi, dipendenti dal contratto di locazione fra essi intervenuto in data 2/02/2021 per anni 3+2, e registrato sotto le medesima data, avente ad oggetto la conduzione ad uso abitazione dell'immobile sito a Villabate nella via Piave n. 24, al piano secondo.
si è costituito in giudizio, mediante deposito di comparsa di risposta in data Controparte_1 22 ottobre 2024, ove ha contestato totalmente le avverse deduzioni e domande, negando che alcuna morosità fosse maturata e chiedendo il diniego dello sfratto.
Al riguardo ha impugnato il contratto evocato dall'attore, in quanto vessatorio e contrario ai principi costituzionali, per cui ne ha denunciato la nullità radicale e la non opponibilità al conduttore.
Ha sostenuto infatti il conduttore che l'immobile locato al medesimo fosse viziato da gravissimi vizi strutturali, afferenti l'asseta inadeguatezza dei tutti gli impianti di servizio, elettrico e idrico, oltre ad essere infestato l'appartamento locato da muffe nelle sue mura.
Sicché ha chiesto il convenuto, in via riconvenzionale, la restituzione delle cauzioni versate.
L'attore ha dedotto che il conduttore non pagava il canone da sei mesi, avendo così maturato un debito di 2000,00 fino al mese di luglio 2024.
Inoltre: il conduttore avrebbe omesso di pagare la somma di € 67,00, come da fattura n.00756379 del 20.11.2023 (sub doc.2); € 80,21, come da fattura n.85970 del 29.2.2024 (sub doc. 4); ed altra fattura n.331670 del 30.5.2024, che si produce sub doc.6, per complessivi € 212,71, oltre ad € 3,00 per spese postali, e così complessivamente € 215,71.
Ha dunque concluso l'attore per la convalida dello sfratto.
Mutato il rito, e concesso il rilascio provvisorio con ordinanza del 25 ottobre 2024, compiuta la fase di mediazione conciliativa non andata a buon fine, la causa è stata all'udienza odierna, come segue.
Nella fase di merito speciale nessuna delle parti litigiose ha depositato memorie integrative, nonostante l'espressa ordinanza emessa da questo decidente ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c..
È solo comparso all'udienza odierna ex art. 420 cpc il patrono di parte attrice che ha insistito nelle sue domande di cui all'atto di citazione.
Parte convenuta, seppur non comparsa, deve ritenersi aver reiterato le eccezioni avanzate in sede sommaria.
Ritiene questo decidente che alla luce della documentazione versata in atti le eccezioni sollevate da parte convenuta siano parzialmente fondate e vadano accolte per quanto di ragione.
Al proposito preliminarmente l'esame del giudice ricade, nella fattispecie posta al suo esame nel giudizio in parola, sulla eccezione di nullità per la presenza nel contratto di locazione del 22 febbraio 2021 di clausole vessatorie che inficierebbero la validità del contratto anzi calendato.
Al proposito va rammentato che clausole vessatorie, per insegnamento dottrinario, sono le condizioni generali che aggravano la posizione dell'aderente contraente alla disciplina legale del contratto cui ineriscono.
3 – R.G. n° 13015 / 2024
Giudice: Fabrizio Zagarella Orbene: da subito ricordiamo che la vessazione nei patti stipulati fra i contraenti deve essere provata, intanto, mediante indicazione specifica della clausola vessatoria che si ritiene lesiva dei diritti del contraente.
La dottrina prevalente ritiene, infatti, che l'elenco delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma 2°, c.c., abbia il carattere della tassatività. Conseguentemente ad esse non possono aggiungersi altre clausole vessatorie in via di interpretazione analogica.
Nel caso specifico parte convenuta-resistente non ha minimamente indicato quali siano le clausole che essa afferma essere vessatorie e, ove si volesse ritenere che possa qualificarsi come tale la clausola contrattuale che imponeva sul conduttore il pagamento dei consumi idrici emergenti dal misuratore dei consumi allocato presso l'abitazione del , va affermato che CP_1 parte conduttrice ha firmato due volte in calce al testo contrattuale, e la specifica clausola n. 11 che grava sul conduttore le spese condominiali e dei consumi di utenza.
Tanto meno potrebbe annoverarsi nella categoria delle clausole vessatorie il patto relativo all'importo del corrispettivo del canone annuo e mensile di cui alle clausole n. 5, 7 ed 8, atteso che esse dipendono essenzialmente, oltre che dalla pattuizione in ordine all'entità del canone, anche dal modello legale di cui alla disciplina normativa della DO CA ( D.L.vo n. 23 del
14/03/2011) che prevede specifici strumenti di tutela in favore del contraente leso, strumenti che parte resistente non ha minimamente menzionato o adoperato.
Posto dunque che nessun vizio può ritenersi sussistente nel titolo contrattuale sottoscritto tra le parti che possa inficiare di nullità il contratto del 22 febbraio 2021, va rilevato che, con riguardo alla pretesa di pagamento da parte attrice della somma di euro 215,71, a ben vedere, la produzione documentale offerta dal locatore non suffraga affatto la sua pretesa di vedersi corrispondere quella che esso asserisce trattarsi di un credito maturato nei confronti del conduttore a titolo di anticipazione di consumi idrici oltre al mancato pagamento di cinque canoni mensili.
Le fatture versate in giudizio, indicate in citazione, si riferiscono infatti ad un misuratore di consumi idrici presente nell'edificio di via Piave civico 14, di proprietà dell'attore, ma genericamente riferentesi ad un'unità immobiliare sita nella via Piave 14, senza specificazione del piano ove si alloca l'appartamento locato a ma semplicemente intestate al Persona_1 proprietario. Nessuna indicazione, infatti, è riportata dalle fatture prodotte dall'attore quali allegati
2, 3, 4 e 5 della sua produzione, che riporti i dati catastali dell'unità immobiliare cui si riferiscano le fatture prodotte. Vi è più, scorrendo le suddette fatture dell'azienda erogatrice del servizio idrico, ci si avvede che trattasi non di spese relative a consumi quantitativi ma a importi fissi contrattuali e oneri tributari inerenti il possesso di un misuratore di consumi ed ai correlati importi relativi all'impianto fognario.
Ne consegue che gli importi fatturati non possono essere di per sé attribuiti al conduttore ma alla stessa proprietà dell'immobile di via Piave;
dunque: non attengono al mancato pagamento degli importi ivi descritti in citazione e, pertanto, non concretizzanti una morosità a carico del conduttore.
Con riferimento, invece, ai canoni dedotti in citazione a titolo di mancato pagamento dell'obbligo di cui all'art. 1587 n. 2 c.c., il conduttore non ha provato alcunché in ordine alla sua eccezione di averli effettivamente pagati. Sicché egli non avendo superato la presunzione di mancato pagamento dei detti canoni, il conduttore è tenuto a rifondere il conduttore per tali importi.
A tal riguardo il regime di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. che afferma la presunzione di prossimità del credito in favore del creditore tenuto a dimostrare la sussistenza del solo titolo di credito (qui il titolo contrattuale di locazione) e la mancata prova da parte del debitore di aver assolto la sua obbligazione di pagamento dei canoni, impone il rigetto della eccezione di avvenuto pagamento esperita dal conduttore resistente e la proposta opposizione alla domanda di convalida avanzata dall'attore dell'intimato sfratto (Cass. S.U. n. 15353/2001).
Nei contratti a prestazioni corrispettivi, come il contratto di locazione dedotto in giudizio,
l'inadempimento di una delle obbligazioni contrattualmente sottoscritte da parte di uno dei contraenti, produce la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 c.c. e 5 l. n. 392/1978.
In conclusione, va accolta la domanda attrice di risoluzione del contratto di locazione dedotto in giudizio per grave inadempimento di parte conduttrice per violazione della sua obbligazione contrattuale e legale ex art. 1587 n. 2 c.c. e condannato il conduttore resistente Persona_1
al pagamento in favore di della somma di euro 2000,00 oltre
[...] Parte_1 agli importi maturati a titolo di canoni mensili di locazione contrattuali sino alla data dell'effettivo rilascio.
Va rigettata la domanda di condanna relativa ai presunti consumi idrici perché infondata in fatto ed in diritto per infondatezza.
Come va rigettata, del pari, l'eccezione di parte convenuta di inadeguatezza dell'immobile all'uso convenuto e di danneggiamento dello stesso a causa della presenza di muffe.
Nulla ha provato il conduttore resistente al riguardo. Le spese seguono il principio della soccombenza parziale del conduttore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e comma 2° dell'art. 92 c.c., e si specificano in euro 1591,00 per compensi difensivi del giudizio di merito locatizio, euro 93,46 per esborsi documentati del giudizio sommario e speciale locatizio;
euro 43,00 per il procedimento di mediazione cui parte resistente non ha partecipato;
ed euro 400,00 per onorario di mediazione, per un complessivo ammontare di euro 2127,46, oltre spese forfetarie del 15%, ed oltre c.p.a ed i.v.a. come per legge.
Di tali somme parte resistente dovrà pagarne al ricorrente due terzi, restando Parte_1 compensate fra le parti un terzo ai sensi del 2° comma dell'art. 92 c.p.c..
Resta confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio.
Sentenza esecutiva ex artt. 429 e 447 bis, IV comma, c.p.c..
Così deciso a Palermo il 07/02/2025 e chiuso il verbale alle ore 19,30.
Il Giudice
Fabrizio Zagarella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – R.G. n° 13015 / 2024
Giudice: Fabrizio Zagarella
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