CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 819/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6320/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002161771102382545 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15162/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania e a Municipia spa, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 20240002161771102382545, notificata il 20.01.2025, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012 dell'importo complessivo di €525,00 relativa al veicolo tg. Targa_1
Deduceva: a) prescrizione del credito vantato per mancata tempestiva notifica degli atti prodromici;
c) difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si sono costituite la Regione Campania e Municipia – Abaco spa deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto.
Invero dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti risultano le seguenti rituali e tempestive notifiche di atti interruttivi:
1. verbale di accertamento n.201400708259 notificato il 17.10.2014,
2. ingiunzione di pagamento n. 234400708259 del 10.11.2017
3. preavviso di fermo amministrativo n.20180002002540000188252 notificato il 17.01.2019,
4. comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.20190002009660204446414 del
12.09.2019,
5. intimazioni di pagamento n.20210002042380527446474 del 26.02.2021,
6. n.202100020557206420672 del 27.08.2021
7. n.20240002161771102382545 del 21.12.2024,
8. pignoramento n.20220002079010851283373 del 25.07.2022 notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 nonché alla DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVA-ZIONE - DCSII – CED - Indirizzo_3 - Indirizzo_4 IN (LT).
Le suddette notifiche hanno pertanto tempestivamente interrotto i termini di decadenza e prescrizione richiamati dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna di esse in € 220,00 per compensi, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6320/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002161771102382545 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15162/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania e a Municipia spa, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 20240002161771102382545, notificata il 20.01.2025, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2012 dell'importo complessivo di €525,00 relativa al veicolo tg. Targa_1
Deduceva: a) prescrizione del credito vantato per mancata tempestiva notifica degli atti prodromici;
c) difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si sono costituite la Regione Campania e Municipia – Abaco spa deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto.
Invero dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti risultano le seguenti rituali e tempestive notifiche di atti interruttivi:
1. verbale di accertamento n.201400708259 notificato il 17.10.2014,
2. ingiunzione di pagamento n. 234400708259 del 10.11.2017
3. preavviso di fermo amministrativo n.20180002002540000188252 notificato il 17.01.2019,
4. comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.20190002009660204446414 del
12.09.2019,
5. intimazioni di pagamento n.20210002042380527446474 del 26.02.2021,
6. n.202100020557206420672 del 27.08.2021
7. n.20240002161771102382545 del 21.12.2024,
8. pignoramento n.20220002079010851283373 del 25.07.2022 notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 nonché alla DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVA-ZIONE - DCSII – CED - Indirizzo_3 - Indirizzo_4 IN (LT).
Le suddette notifiche hanno pertanto tempestivamente interrotto i termini di decadenza e prescrizione richiamati dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna di esse in € 220,00 per compensi, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.