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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1003 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Itri (LT) via Civita Farnese n. 68 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Cardi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, (P.IVA sito in Formia (LT) via Appia 294-296, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Formia (LT) via Appia 296 presso lo studio dell'Avv. Fabio Papa, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) via Boccaccio n. 2/d , presso lo studio dell'Avv. Elio Raviele e rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli come da procura in atti;
RZ HI
pagina 1 di 8 OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.10.2025. concludeva chiedendo: “Piaccia all'adito magistrato sulla scorta delle prove che si Parte_1
chiederà di assumere, accertata la responsabilità di nella qualità di amministratore CP_3
del Condominio ex articolo 2051 c.c. e/o 2043 c.c., per la causazione dei danni consequenziali alle lesioni subite, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non in favore di
nella misura di euro 11576,34 o a quella maggiore o minor somma che si riterrà equa e Parte_1
di giustizia oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto comunque entro i limiti di competenza del giudice addito e con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Il concludeva chiedendo: “rigettare la domanda risarcitoria spiegata da Controparte_1
parte attrice nei confronti del diana perché infondata e non provata, stante le Controparte_1
motivazioni tutte esposte nella parte motiva del presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga di dover accogliere la domanda principale, accertare e dichiarare che l'evento posto a fondamento della domanda avanzata da parte attrice rientra nei rischi di cui alla polizza di assicurazione Responsabilità Civile n. 2015/80/2215392 in essere tra le parti e per l'effetto condannare la a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia Parte_2
eventualmente tenuto a pagare a titolo di risarcimento danni cagionati a parte attrice sempre nei limiti in cui è da ritenersi provata la loro effettiva entità ed il loro nesso causale con l'evento dedotto a sostegno della domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario per la cui quantificazione ci si rimette alla giustizia”.
La società ha chiesto il: “…rigetto della domanda attorea perché Controparte_2
infondata, con il favore delle spese e compensi del giudizio a carico della;
- in via Pt_1 subordinata, nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, determinare l'eventuale danno spettante alla iuxta alligata e probata, tenendo conto di tutte le delimitazioni Parte_1
contrattuali contenute nella polizza n. 2015/80/2215392 e nelle condizioni di assicurazioni, come prima esplicitate”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentirne accertare la responsabilità in merito al sinistro Controparte_1 verificatosi il 13.03.2017 e, per l'effetto, di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti e quantificati in euro 11.576,34 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: - che il giorno 13.03.2017 mentre percorreva a piedi l'area condominiale esterna del Condominio (di seguito, per brevità, anche il CP_1
pagina 2 di 8 ), a causa di un tombino dissestato e non segnalato, cadeva rovinosamente a terra;
- che CP_1
recatasi in Pronto Soccorso le venivano diagnosticate una lesione della regione frontale destra con necessità di sutura, nonché una lesione dell'apparato buccale, in conseguenza della quale, era costretta a ricorrere ad una protesi mobile del valore di euro 455,00; - che, a seguito della caduta, si rompevano gli occhiali da vista che indossava e per la cui sostituzione gli veniva preventivata una spesa di euro
690,00; - che la responsabilità del sinistro è da ascrivere al per omessa manutenzione CP_1
ordinaria e custodia dei beni di proprietà - che ha subito un danno non patrimoniale pari CP_4
a complessivi euro 11.576,34; - che, con lettera raccomandata del 4.05.2017, veniva inoltrata al la richiesta di risarcimento danni, nonché di negoziazione assistita senza, tuttavia, CP_1
ricevere alcun riscontro. Concludeva, pertanto, nei termini sopra esposti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il sinistro si sarebbe verificato esternamente all'area condominiale, e contestando nel merito, tra le altre cose, la veridicità dei fatti riferiti dall'attrice, oltre che il quantum debeatur, poiché eccessivo e incongruo. In particolare, evidenziava che dal verbale di Pronto Soccorso risultava che l'attrice era caduta a seguito di un episodio di vertigini. Concludeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi la Controparte_2
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, chiedeva di condannare la suddetta compagnia assicurativa a tenere indenne il di quanto eventualmente tenuto a CP_1
pagare a titolo di risarcimento danni cagionati a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal convenuto, si costituiva la
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto CP_2
e in diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta di risarcimento di parte attrice, di quantificarlo nei limiti di valore della polizza assicurativa vigente.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi. Veniva altresì disposta CTU medico-legale.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal convenuto. CP_1
pagina 3 di 8 Per giurisprudenza costante e condivisibile, infatti, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità del soggetto convenuto sussista o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea, con conseguente condanna del convenuto. CP_1
Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
3. Passando all'esame del merito, giova premettere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., fattispecie questa ricorrente nel caso di specie, ha natura oggettiva, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità ai sensi della suddetta fattispecie, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente, infatti, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto, invece, offrire la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
3.1. Nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta, all'esito dell'istruttoria espletata, la prova del fatto storico descritto dall'attrice, e, dunque, del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito dalla stessa.
Si è infatti detto che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre alla esistenza del rapporto di custodia) e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore pagina 4 di 8 estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Ciò evidenziato, la dinamica descritta dall'attrice non ha trovato nel corso del processo supporto probatorio, atteso che, seppure dalle foto in atti si riscontra la presenza di un tombino dissestato (cfr. all. 26 fascicolo di parte attrice), tuttavia, nessuno dei testi ascoltati in udienza ha potuto riscontrare se la sig.ra sia effettivamente inciampata e caduta a causa del tombino in questione. In Pt_1 particolare, il testimone – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in Testimone_1 considerazione della precisazione nella deposizione e dell'assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni rese, ed essendo indifferente alle parti – ha riferito di non aver visto il tombino in questione trovandosi, in compagnia del marito dell'attrice, fuori dal cancello del (segnatamente, Controparte_1 all'udienza del 3.06.2021, ha dichiarato: “Nelle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, mi trovavo fuori al cancello del parco , a parlare con il marito della signora , che non CP_1 Pt_1
vedevo da molto tempo, ed ho visto la signora che percorreva il Viale condominiale e, Parte_1
dopo aver chiamato il marito avvisandolo che stava per arrivare da lui, è caduta a terra urlando che si era fatta male. Dopo l'accaduto la signora si è rialzata dicendo “ecco si è rotto il tombino” ed era tutta insanguinata ed il marito ha incominciato a suonare i citofoni per far aprire il cancello dell'entrata al viale condominiale, se non erro ha bussato alla signora . A (…) Io non ho avuto Per_1 modo di vedere il tombino perché ero rimasto all'esterno del cancello”; cfr. verbale d'udienza del
3.06.2021).
Parimenti, il testimone marito della , che il giorno del sinistro era in Tes_2 Pt_1
compagnia del testimone ha riferito di aver visto la moglie cadere, mentre lo stesso stava Tes_1 parlando all'esterno del Condominio con il sig. per poi sopraggiungere sul luogo del sinistro Tes_1
subito dopo (il teste aveva infatti dichiarato: “il marito ha incominciato a suonare i citofoni Tes_1 per far aprire il cancello dell'entrata al viale condominiale”), ove aveva avuto modo di vedere il tombino rotto e dissestato (segnatamente, all'udienza del 7.10.2021, ha dichiarato “Si è vero io l'ho accompagnata e stavo fuori al cancello. Mia moglie è andata dalla signora e mentre stavo CP_5 fuori mi sono intrattenuto a parlare con l'avvocato mio conoscente da tempo. Testimone_1
Quando mia moglie è uscita dalla signora , stava attraversando il cortile e ho visto mia moglie CP_5
cadere a terra. Mi sono avvicinato per prestare i soccorsi a mia moglie ed ho visto un tombino in plastico rotto e dissestato. Mia moglie perdeva sangue dalla fronte e la signora ha prestato i CP_5 primi soccorsi ed io l'ho accompagnata all'Ospedale di Formia. L'avv. si è fermato, mentre Tes_1 transitava con la sua auto sull'appia. Ribadisco che sono molto amico dell'avv. e lo stesso Tes_1
pagina 5 di 8 nel momento che mi ha visto si è fermato. Io e l'avv. ci trovavamo a circa 25/30 metri dal Tes_1 tombino. La visuale era libera.”; cfr. verbale d'udienza del 7.10.2021).
Pur essendo provato che la sig.ra era caduta nel viale condominiale e che ivi vi fosse Pt_1
un tombino rotto e dissestato, non vi è prova che detta caduta sia avvenuta proprio a causa di tale stato dei luoghi. Alcuno dei testi ha direttamente assistito alla dinamica riferita dall'attrice, in quanto gli stessi, pur confermando che la sig.ra fosse caduta, in quel preciso momento si trovavano Pt_1 all'esterno del cancello del Condominio e non hanno assistito direttamente alla dinamica così come descritta dall'attrice. Il testimone ha dichiarato di non aver neppure visto il tombino in Tes_1 questione, in quanto si trovava all'esterno del cancello di ingresso del viale condominiale.
Per di più, quanto dedotto da parte attrice risulta smentito dalle dichiarazioni dalla stessa rese in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso di Formia, giacché, in prima stesura, in data 13.03.2017, alle ore 11.17, ossia poco dopo il sinistro, aveva riferito ai sanitari quale causa della caduta un episodio di vertigini;
ciò che, stante il valore di fede privilegiata del referto, ha valore di piena prova in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese e alla loro provenienza, contestabile solo con querela di falso. Del resto, nella cartella clinica in atti viene indicato quale “quesito diagnostico” quello di “Presincope”.
Solo con rettifica del giorno successivo, 14.03.2017, è stato trascritto che “la paziente ha riportato trauma per caduta in un tombino presso Parco Diana-Formia”. Peraltro, tale specificazione, relativa al luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta (sulla base di quanto dichiarato dalla paziente), non contrasta con quanto dalla dichiarato in ordine alle cause della caduta stessa (“vertigini”). Pt_1
Va inoltre rilevato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso in esame, dalle fotografie presenti agli atti, può riscontrarsi che il dissesto del tombino fosse abbastanza esteso e facilmente individuabile;
inoltre, è circostanza confermata dalla sig.ra pagina 6 di 8 in sede di interrogatorio formale, che la stessa avesse già in passato frequentato i luoghi di Pt_1 causa (cfr. verbale d'udienza del 3.06.2021).
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi non provata la dinamica del sinistro riferita dall'attrice, non avendo nessuno dei testi escussi visto la cadere sul tombino in Pt_1
questione. Né tale dinamica può ritenersi provata per il solo fatto che la fosse caduta e che sul Pt_1
luogo del sinistro vi fosse effettivamente un tombino rotto, ben potendo tale evento essere comunque imputabile alle cause più varie, quale l'episodio di vertigini riferito dalla stessa attrice al momento dell'ingresso in pronto soccorso, o ad una distrazione della stessa.
Anche ove si volesse ritenere che la sia caduta sul tombino in questione, ciò deve Pt_1 ricondursi, stante l'ampia visibilità del dissesto, ad una mancanza di diligenza da parte della predetta che, prestando la giusta attenzione, avrebbe potuto facilmente rinvenire la presenza del tombino dissestato.
Alla luce di quanto sopra, non merita accoglimento la domanda proposta da non Parte_1
potendosi riconoscere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o anche dell'art. 2043 c.c., in mancanza di prova del fatto, la responsabilità del convenuto. Di conseguenza, va assorbita la domanda di CP_1
manleva avanzata, in via subordinata, dal nei confronti della CP_1 Controparte_2
[...]
Stante l'esito del giudizio, e della mancata prova dell'an debeatur, va rigettata l'istanza di rinnovo e/integrazione della CTU ribadita in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000, in base al petitum) e dell'attività processuale effettivamente svolta
(considerando tutte le fasi processuali).
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. da ultimo Cass., n. 31889/2019, Cass.
n. 1123/2022).
pagina 7 di 8 Ciò posto, la chiamata in causa delle è stata certamente Controparte_2 occasionata dalla domanda dell'attrice, la quale si è rivelata infondata e non appare costituire un abusivo esercizio del diritto di difesa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, e della Controparte_2
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Cassino il 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1003 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Itri (LT) via Civita Farnese n. 68 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Cardi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, (P.IVA sito in Formia (LT) via Appia 294-296, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Formia (LT) via Appia 296 presso lo studio dell'Avv. Fabio Papa, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(P.IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassino (FR) via Boccaccio n. 2/d , presso lo studio dell'Avv. Elio Raviele e rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Pizzutelli come da procura in atti;
RZ HI
pagina 1 di 8 OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.10.2025. concludeva chiedendo: “Piaccia all'adito magistrato sulla scorta delle prove che si Parte_1
chiederà di assumere, accertata la responsabilità di nella qualità di amministratore CP_3
del Condominio ex articolo 2051 c.c. e/o 2043 c.c., per la causazione dei danni consequenziali alle lesioni subite, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non in favore di
nella misura di euro 11576,34 o a quella maggiore o minor somma che si riterrà equa e Parte_1
di giustizia oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto comunque entro i limiti di competenza del giudice addito e con vittoria di spese e compensi di avvocato.”
Il concludeva chiedendo: “rigettare la domanda risarcitoria spiegata da Controparte_1
parte attrice nei confronti del diana perché infondata e non provata, stante le Controparte_1
motivazioni tutte esposte nella parte motiva del presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga di dover accogliere la domanda principale, accertare e dichiarare che l'evento posto a fondamento della domanda avanzata da parte attrice rientra nei rischi di cui alla polizza di assicurazione Responsabilità Civile n. 2015/80/2215392 in essere tra le parti e per l'effetto condannare la a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia Parte_2
eventualmente tenuto a pagare a titolo di risarcimento danni cagionati a parte attrice sempre nei limiti in cui è da ritenersi provata la loro effettiva entità ed il loro nesso causale con l'evento dedotto a sostegno della domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario per la cui quantificazione ci si rimette alla giustizia”.
La società ha chiesto il: “…rigetto della domanda attorea perché Controparte_2
infondata, con il favore delle spese e compensi del giudizio a carico della;
- in via Pt_1 subordinata, nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, determinare l'eventuale danno spettante alla iuxta alligata e probata, tenendo conto di tutte le delimitazioni Parte_1
contrattuali contenute nella polizza n. 2015/80/2215392 e nelle condizioni di assicurazioni, come prima esplicitate”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentirne accertare la responsabilità in merito al sinistro Controparte_1 verificatosi il 13.03.2017 e, per l'effetto, di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti e quantificati in euro 11.576,34 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: - che il giorno 13.03.2017 mentre percorreva a piedi l'area condominiale esterna del Condominio (di seguito, per brevità, anche il CP_1
pagina 2 di 8 ), a causa di un tombino dissestato e non segnalato, cadeva rovinosamente a terra;
- che CP_1
recatasi in Pronto Soccorso le venivano diagnosticate una lesione della regione frontale destra con necessità di sutura, nonché una lesione dell'apparato buccale, in conseguenza della quale, era costretta a ricorrere ad una protesi mobile del valore di euro 455,00; - che, a seguito della caduta, si rompevano gli occhiali da vista che indossava e per la cui sostituzione gli veniva preventivata una spesa di euro
690,00; - che la responsabilità del sinistro è da ascrivere al per omessa manutenzione CP_1
ordinaria e custodia dei beni di proprietà - che ha subito un danno non patrimoniale pari CP_4
a complessivi euro 11.576,34; - che, con lettera raccomandata del 4.05.2017, veniva inoltrata al la richiesta di risarcimento danni, nonché di negoziazione assistita senza, tuttavia, CP_1
ricevere alcun riscontro. Concludeva, pertanto, nei termini sopra esposti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, posto che il sinistro si sarebbe verificato esternamente all'area condominiale, e contestando nel merito, tra le altre cose, la veridicità dei fatti riferiti dall'attrice, oltre che il quantum debeatur, poiché eccessivo e incongruo. In particolare, evidenziava che dal verbale di Pronto Soccorso risultava che l'attrice era caduta a seguito di un episodio di vertigini. Concludeva, pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi la Controparte_2
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, chiedeva di condannare la suddetta compagnia assicurativa a tenere indenne il di quanto eventualmente tenuto a CP_1
pagare a titolo di risarcimento danni cagionati a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal convenuto, si costituiva la
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto CP_2
e in diritto;
in via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta di risarcimento di parte attrice, di quantificarlo nei limiti di valore della polizza assicurativa vigente.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi. Veniva altresì disposta CTU medico-legale.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal convenuto. CP_1
pagina 3 di 8 Per giurisprudenza costante e condivisibile, infatti, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità del soggetto convenuto sussista o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea, con conseguente condanna del convenuto. CP_1
Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
3. Passando all'esame del merito, giova premettere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., fattispecie questa ricorrente nel caso di specie, ha natura oggettiva, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità ai sensi della suddetta fattispecie, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente, infatti, una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto, invece, offrire la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
3.1. Nel caso di specie, non può ritenersi raggiunta, all'esito dell'istruttoria espletata, la prova del fatto storico descritto dall'attrice, e, dunque, del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito dalla stessa.
Si è infatti detto che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre alla esistenza del rapporto di custodia) e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore pagina 4 di 8 estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Ciò evidenziato, la dinamica descritta dall'attrice non ha trovato nel corso del processo supporto probatorio, atteso che, seppure dalle foto in atti si riscontra la presenza di un tombino dissestato (cfr. all. 26 fascicolo di parte attrice), tuttavia, nessuno dei testi ascoltati in udienza ha potuto riscontrare se la sig.ra sia effettivamente inciampata e caduta a causa del tombino in questione. In Pt_1 particolare, il testimone – della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in Testimone_1 considerazione della precisazione nella deposizione e dell'assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni rese, ed essendo indifferente alle parti – ha riferito di non aver visto il tombino in questione trovandosi, in compagnia del marito dell'attrice, fuori dal cancello del (segnatamente, Controparte_1 all'udienza del 3.06.2021, ha dichiarato: “Nelle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente, mi trovavo fuori al cancello del parco , a parlare con il marito della signora , che non CP_1 Pt_1
vedevo da molto tempo, ed ho visto la signora che percorreva il Viale condominiale e, Parte_1
dopo aver chiamato il marito avvisandolo che stava per arrivare da lui, è caduta a terra urlando che si era fatta male. Dopo l'accaduto la signora si è rialzata dicendo “ecco si è rotto il tombino” ed era tutta insanguinata ed il marito ha incominciato a suonare i citofoni per far aprire il cancello dell'entrata al viale condominiale, se non erro ha bussato alla signora . A (…) Io non ho avuto Per_1 modo di vedere il tombino perché ero rimasto all'esterno del cancello”; cfr. verbale d'udienza del
3.06.2021).
Parimenti, il testimone marito della , che il giorno del sinistro era in Tes_2 Pt_1
compagnia del testimone ha riferito di aver visto la moglie cadere, mentre lo stesso stava Tes_1 parlando all'esterno del Condominio con il sig. per poi sopraggiungere sul luogo del sinistro Tes_1
subito dopo (il teste aveva infatti dichiarato: “il marito ha incominciato a suonare i citofoni Tes_1 per far aprire il cancello dell'entrata al viale condominiale”), ove aveva avuto modo di vedere il tombino rotto e dissestato (segnatamente, all'udienza del 7.10.2021, ha dichiarato “Si è vero io l'ho accompagnata e stavo fuori al cancello. Mia moglie è andata dalla signora e mentre stavo CP_5 fuori mi sono intrattenuto a parlare con l'avvocato mio conoscente da tempo. Testimone_1
Quando mia moglie è uscita dalla signora , stava attraversando il cortile e ho visto mia moglie CP_5
cadere a terra. Mi sono avvicinato per prestare i soccorsi a mia moglie ed ho visto un tombino in plastico rotto e dissestato. Mia moglie perdeva sangue dalla fronte e la signora ha prestato i CP_5 primi soccorsi ed io l'ho accompagnata all'Ospedale di Formia. L'avv. si è fermato, mentre Tes_1 transitava con la sua auto sull'appia. Ribadisco che sono molto amico dell'avv. e lo stesso Tes_1
pagina 5 di 8 nel momento che mi ha visto si è fermato. Io e l'avv. ci trovavamo a circa 25/30 metri dal Tes_1 tombino. La visuale era libera.”; cfr. verbale d'udienza del 7.10.2021).
Pur essendo provato che la sig.ra era caduta nel viale condominiale e che ivi vi fosse Pt_1
un tombino rotto e dissestato, non vi è prova che detta caduta sia avvenuta proprio a causa di tale stato dei luoghi. Alcuno dei testi ha direttamente assistito alla dinamica riferita dall'attrice, in quanto gli stessi, pur confermando che la sig.ra fosse caduta, in quel preciso momento si trovavano Pt_1 all'esterno del cancello del Condominio e non hanno assistito direttamente alla dinamica così come descritta dall'attrice. Il testimone ha dichiarato di non aver neppure visto il tombino in Tes_1 questione, in quanto si trovava all'esterno del cancello di ingresso del viale condominiale.
Per di più, quanto dedotto da parte attrice risulta smentito dalle dichiarazioni dalla stessa rese in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso di Formia, giacché, in prima stesura, in data 13.03.2017, alle ore 11.17, ossia poco dopo il sinistro, aveva riferito ai sanitari quale causa della caduta un episodio di vertigini;
ciò che, stante il valore di fede privilegiata del referto, ha valore di piena prova in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese e alla loro provenienza, contestabile solo con querela di falso. Del resto, nella cartella clinica in atti viene indicato quale “quesito diagnostico” quello di “Presincope”.
Solo con rettifica del giorno successivo, 14.03.2017, è stato trascritto che “la paziente ha riportato trauma per caduta in un tombino presso Parco Diana-Formia”. Peraltro, tale specificazione, relativa al luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta (sulla base di quanto dichiarato dalla paziente), non contrasta con quanto dalla dichiarato in ordine alle cause della caduta stessa (“vertigini”). Pt_1
Va inoltre rilevato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Nel caso in esame, dalle fotografie presenti agli atti, può riscontrarsi che il dissesto del tombino fosse abbastanza esteso e facilmente individuabile;
inoltre, è circostanza confermata dalla sig.ra pagina 6 di 8 in sede di interrogatorio formale, che la stessa avesse già in passato frequentato i luoghi di Pt_1 causa (cfr. verbale d'udienza del 3.06.2021).
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, deve ritenersi non provata la dinamica del sinistro riferita dall'attrice, non avendo nessuno dei testi escussi visto la cadere sul tombino in Pt_1
questione. Né tale dinamica può ritenersi provata per il solo fatto che la fosse caduta e che sul Pt_1
luogo del sinistro vi fosse effettivamente un tombino rotto, ben potendo tale evento essere comunque imputabile alle cause più varie, quale l'episodio di vertigini riferito dalla stessa attrice al momento dell'ingresso in pronto soccorso, o ad una distrazione della stessa.
Anche ove si volesse ritenere che la sia caduta sul tombino in questione, ciò deve Pt_1 ricondursi, stante l'ampia visibilità del dissesto, ad una mancanza di diligenza da parte della predetta che, prestando la giusta attenzione, avrebbe potuto facilmente rinvenire la presenza del tombino dissestato.
Alla luce di quanto sopra, non merita accoglimento la domanda proposta da non Parte_1
potendosi riconoscere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o anche dell'art. 2043 c.c., in mancanza di prova del fatto, la responsabilità del convenuto. Di conseguenza, va assorbita la domanda di CP_1
manleva avanzata, in via subordinata, dal nei confronti della CP_1 Controparte_2
[...]
Stante l'esito del giudizio, e della mancata prova dell'an debeatur, va rigettata l'istanza di rinnovo e/integrazione della CTU ribadita in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore ricompreso nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000, in base al petitum) e dell'attività processuale effettivamente svolta
(considerando tutte le fasi processuali).
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di legittimità, in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. da ultimo Cass., n. 31889/2019, Cass.
n. 1123/2022).
pagina 7 di 8 Ciò posto, la chiamata in causa delle è stata certamente Controparte_2 occasionata dalla domanda dell'attrice, la quale si è rivelata infondata e non appare costituire un abusivo esercizio del diritto di difesa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, e della Controparte_2
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Cassino il 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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