Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12202
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Crisi del rapporto coniugale

    Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione dell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, dovuta a un clima di tensione e intolleranza irreversibile tra le parti.

  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre

    Non essendo emerse circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, è stato confermato l'affido condiviso del minore, con collocazione presso la madre.

  • Accolto
    Modifica del calendario di frequentazione

    Considerata la non opposizione della resistente e l'espressa volontà del minore, è stato disposto un ulteriore giorno di pernottamento del minore presso il padre (il mercoledì), con permanenza del padre con il minore dall'uscita da scuola fino alle 19:00 tutti i giorni e dalla domenica pomeriggio fino al mercoledì mattina, comprensivo di tre pernottamenti.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento

    Viste le capacità reddituali delle parti e i tempi quasi paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore, è stato previsto l'obbligo di mantenimento a carico del padre per il figlio minore nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento a carico della madre

    Il Collegio ha posto a carico della madre, genitore non convivente, l'obbligo di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di € 250,00 mensili, anch'esso rivalutabile annualmente.

  • Accolto
    Contributo spese per figlia maggiorenne

    Il Collegio ha posto a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva.

  • Accolto
    Contributo spese straordinarie

    Il Collegio ha posto a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva.

  • Altro
    Domanda divorzile

    La domanda divorzile sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. Si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.

  • Accolto
    Assegnazione casa coniugale al ricorrente

    Non specificato nel dispositivo, ma implicito nell'affidamento prevalente della madre e nella residenza del minore.

  • Rigettato
    Trasferimento residenza e restituzione chiavi

    Non accolto esplicitamente, ma l'affidamento prevalente del minore presso la madre implica che la casa coniugale sia assegnata a quest'ultima.

  • Accolto
    Non opposizione alla separazione

    La domanda di separazione è stata accolta.

  • Accolto
    Affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la madre

    È stato confermato l'affido condiviso del minore, con collocazione presso la madre.

  • Accolto
    Calendario di visita del padre

    È stato disposto un calendario di frequentazione che include un ulteriore giorno di pernottamento presso il padre, accogliendo la volontà del minore e non opponendosi la resistente.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento a carico del padre

    Il Collegio ha posto a carico del padre l'assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabile.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento a carico della madre

    Il Collegio ha posto a carico della madre, genitore non convivente, l'obbligo di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di € 250,00 mensili, anch'esso rivalutabile annualmente.

  • Accolto
    Contributo spese per figlia maggiorenne

    Il Collegio ha posto a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva.

  • Inammissibile
    Richiesta di ingerenza organizzativa genitoriale

    La domanda è inammissibile in quanto il Collegio ritiene che non vi possa essere una ingerenza nella libertà organizzativa genitoriale, a meno che non emergano motivi tali da far ritenere che nel tempo in cui il minore è con ciascun genitore non vi sia una idonea cura dello stesso. Al minore è sempre assicurata una adeguata cura e assistenza.

  • Altro
    Non opposizione alla cessazione degli effetti civili

    La domanda divorzile sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. Si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12202
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12202
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo