TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7908 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MARASCA ROSARIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. D'AGNESE IVANA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con la resistente a Napoli il 28/07/1999; che dal matrimonio erano nati tre figli: , nata il [...], , nata Per_1 Persona_2 il 30/07/2002 e , nato il [...]; Per_3 che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi a incompatibilità caratteriali;
che erano separati di fatto da oltre due anni;
1 che la moglie aveva trasferito altrove il proprio domicilio portando con sé il figlio
; Per_3 che la figlia era maggiorenne ed economicamente autosufficiente, avendo Per_1 creato un suo nucleo familiare;
che la figlia , studentessa universitaria, viveva con il padre;
Persona_2 di essere socio di un ristorante aperto nel 2022; che la resistente era impiegata presso “Top Store distribuzioni”; pertanto, chiedeva la separazione personale dei coniugi e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, concludeva nei seguenti termini:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
ordinare alla sig.ra di trasferire altrove la propria residenza, restituendo le CP_1 chiavi di accesso alla casa e di ingresso (compreso telecomando) nonché liberare la casa dei propri effetti personali;
disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la Per_3 madre, mentre vivrà con il padre;
prevedersi in capo al genitore non Persona_2 collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro
250,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli;
pertanto, poiché il padre dovrebbe versare € 250.00 per il minore che vive con Per_3 la madre e la madre dovrebbe versare € 250.00 per maggiorenne ma non Persona_2 ancora economicamente autosufficiente che vive con il padre, nello specifico il padre provvederà per e la madre per , non versando di fatto alcun assegno Persona_2 Per_3 ma rimanendo a carico di ciascuno il versamento del 50% delle spese straordinarie per i rispettivi figli non conviventi;
assegnare la casa coniugale, sita in Napoli in Via Vicinale Agnolella, 2 al ricorrente sig.
, proprietario della stessa, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono;
Parte_1 disciplinare il diritto di visita del padre per il minore nei seguenti termini: tutti Per_3
i giorni il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola per portarlo a casa del padre stesso dove resterà fino alle ore 18,00 quando la madre, al termine della propria giornata lavorativa andrà a prenderlo per portarlo con sé; il padre vedrà e terrà con sé il minore tutte le domeniche dalle 20.00 fino al martedì mattina all'entrata a scuola;
2 durante le festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, così come il 31 dicembre e il 1 gennaio;
le festività pasquali saranno trascorse dal minore ad anni alterni con un genitore e
l'anno successivo con l'altro; durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 giorni;
il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con un genitore e
l'anno successivo con l'altro; dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 28 luglio 1999 a San Giorgio a Cremano e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Napoli, atto n. 121, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
con vittoria di spese ed onorario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che dopo una prima separazione nell'ottobre del 2019, per evitare litigi e restituire serenità ai figli, nel marzo 2023 aveva deciso di andare a dormire altrove;
che, tuttavia, si recava quotidianamente presso la casa familiare al fine di occuparsi dei figli, in particolare di AN, restandovi fino al rientro del coniuge;
che nel dicembre 2024, con l'aiuto della famiglia di origine, la resistente aveva acquistato l'appartamento in Napoli, alla Via Nazareth n. 17B, ove si era trasferita con il figlio
; Per_3 di essere andata via dalla casa familiare per stemperare le tensioni;
che sarebbe stata disposta a rientrare nella casa familiare per il benessere dei figli;
che il figlio AN necessitava di una figura stabile per aiutarlo nello svolgimento dei compiti a casa e per accompagnarlo e prelevarlo da un'attività sportiva o da una festa;
che il sig. era titolare del ristorante “Mediterraneo”, sito a Napoli, e che tale Pt_1 attività lo impegnava tutti i giorni fino a tardi, fatta eccezione per il lunedì, suo giorno libero;
che sulla casa familiare gravava un mutuo per i lavori di ristrutturazione, pagato interamente dalla resistente;
che la sig.ra lavorava, quale impiegata, presso la società Top Storie CP_1
Distribuzione s.r.l.; pertanto, chiedeva:
3 “Pronunciare la separazione dei coniugi , autorizzandoli a vivere Parte_2 separatamente nel reciproco rispetto;
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata Per_3 presso la madre, in Napoli alla Via Nazareth n. 17B, ovvero, in subordine, nella casa coniugale di
Via Vicinale Agnolella, 2, che andrà pertanto alla stessa assegnata;
Disciplinare il diritto di visita del padre per il minore nei seguenti termini: il Per_3 minore sarà accompagnato a casa del padre dopo la scuola tutti i giorni, ove pranzerà e resterà fino a quando il padre si dovrà recare al lavoro;
Dalle ore 15.00 circa, fino alle 18.30 circa, il minore sia raggiunto da una persona di fiducia di entrambi i genitori che, dando il cambio al padre, provveda al minore aiutandolo con i compiti a casa e, poi, lo accompagni in palestra o presso altro luogo, per consentirgli di dedicarsi ad un'attività ludico-sportiva extrascolastica, ovvero da qualche compagno/amico per una festa o per studiare insieme;
il padre, inoltre, terrà con sé tutte le settimane dalla domenica mattina, fino al Per_3 martedì mattina, accompagnandolo a scuola;
Per le festività natalizie: il minore trascorrerà il 24 e 31 dicembre con un genitore e i1 25 dicembre e il 1° gennaio, con l'altro, ad anni alterni salvo diverso accordo.
Per le festività pasquali, il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore e il
Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo.
Per le vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive col padre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Compleanno, onomastico e festa della mamma con la madre;
compleanno, onomastico e festa del papà, con il padre. Il compleanno del minore sia dallo stesso festeggiato, possibilmente, con entrambi i genitori, viceversa, con l'uno o con l'altro, ad anni alterni;
Per quanto sopra, apparendo ciò indispensabile, equo e conforme all'interesse primario del minore, stabilire che sia individuata una persona di fiducia che, a partire dal mese di settembre/ottobre 2025, si occupi dello stesso dal rientro dalla scuola, ore 15.00 circa, fino alle ore 18.30 circa, cioè fino al rientro della madre dal lavoro, con onere economico a carico di entrambi i genitori;
In base al reddito reale dell' disporre l'obbligo del ricorrente di versare alla Pt_1 resistente, per il figlio , un assegno mensile non inferiore ad € 300,00, incrementato di Per_3 anno in anno secondo gli indici Istat;
Quanto alla figlia , che ha scelto di restare a risiedere nella casa coniugale, Per_2 disporre che sia per essa versata la somma di € 300,00 mensili, incrementata di anno in anno
4 secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento della stessa, dal genitore con essa non convivente;
Stabilire, inoltre, che entrambi i coniugi versino mensilmente la somma di € 200,00 sul c/c già in essere della figlia , al fine di consentire alla giovane di gestire le proprie spese Per_2 personali e a parziale copertura delle spese straordinarie;
Le somme di cui sopra siano versate entro il giorno cinque di ciascun mese, senza possibilità di compensazione tra le parti;
Disporre che il ricorrente sia obbligato al pagamento del 50% delle spese occorrenti per una persona che si occupi del minore nel doposcuola, oltre che al pagamento del 50% Per_3 delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive, ove concordate, secondo il
Protocollo d'intesa Magistrati Avvocati del Tribunale di Napoli;
Disporre a carico di entrambi i coniugi il pagamento delle spese universitarie e mediche di
per l'ammontare che ecceda le somme indicate sub j), nella misura del 50% Persona_2 cadauno;
Disporre che il padre provveda a “sbloccare” la madre almeno sul canale Whatsapp, al fine di comunicare esclusivamente in merito al figlio . Per_3
Non si oppone alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesta da parte avversa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfetario delle spese generali, e oneri fiscali di legge.”
All'udienza del 23/09/2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice relatore e, infine, all'udienza del 16/10/2025, all'esito dell'ascolto del minore e di Per_2
, quale persona informata sui fatti, i difensori discutevano oralmente la causa.
[...]
Parte ricorrente, si riportava alle richieste già formulate e, pertanto, concludeva per l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
la previsione di un calendario dei tempi di frequentazione del padre con il figlio, con l'aggiunta di un ulteriore giorno di pernottamento del minore presso il padre, in considerazione della volontà Per_3 espressa dal minore in sede di ascolto, la determinazione dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. nella misura di € Per_3 Pt_1
250,00 e, considerato il mantenimento diretto da parte del padre a favore di in Persona_2 quanto convivente con lo stesso, chiedeva stabilirsi l'obbligo a carico della madre di un assegno a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, nella medesima misura, ovvero di € 250,00, oltre il 50% delle spese Persona_2
5 straordinarie. Infine, eccepiva la superfluità della spesa relativa all'assunzione di una baby- sitter, non ricorrendovi alcuna necessità nell'assetto familiare.
Il difensore della sig.ra si riportava ai propri atti e, pertanto, chiedeva l'affido CP_1 condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, la previsione di un assegno di mantenimento sia a carico del sig. in favore del minore che a proprio carico in Pt_1 favore della figlia nella misura di € 300,00. Insisteva per l'assunzione di una Persona_2 persona terza, assumendosene il costo e nulla opponeva in ordine all'aggiunta di un ulteriore giorno di pernottamento di AN presso il padre. Pertanto, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto all'affidamento del figlio, tra le parti non è controverso né il regime di affidamento condiviso né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse, in giudizio, circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, va confermato l'affido condiviso del minore, con collocazione presso la madre.
In ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore, anche in tal caso, non è contestato tra le parti che il padre possa tenere con sé il figlio dall'uscita da scuola fino alle ore
19.00, né si discute che il padre possa tenere con sé il figlio dalla domenica pomeriggio sino al martedì, con accompagnamento a scuola e comprensivo di pernottamenti.
Anzi, all'esito dell'audizione del minore, è emersa la volontà di di trascorrere Per_3 un maggior tempo con il padre. A seguito di tale volontà, parte ricorrente ha, infatti, chiesto di accogliere la richiesta del minore disponendo un ulteriore pernottamento presso il padre e parte resistente non si opposta.
6 Pertanto, il Collegio, considerata la non opposizione della resistente alla previsione di un ulteriore giorno di pernottamento del minore presso il padre, nonché l'espressa volontà del minore, ritiene rispondente all'interesse dello stesso la previsione di un miglioramento del calendario dei tempi di frequentazione del padre con il figlio e, quindi, va disposto un ulteriore giorno di pernottamento del minore presso il padre, indicato nel mercoledì. Quindi, il padre terrà con sé il minore dall'uscita da scuola, tutti i giorni, fino alle ore 19.00 e dalla domenica pomeriggio sino al mercoledì, con accompagnamento a scuola e comprensivo di tre pernottamenti.
Per le festività di Natale e Pasqua, ciascun genitore terrà con sé il minore secondo il principio dell'alternanza e durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno di essi 15 giorni, anche non consecutivi, così come previsto dalle parti nei rispettivi atti.
In ordine alla domanda di parte resistente di assumere una terza persona a cui affidare il minore per aiutarlo nei compiti e/o per accompagnarlo e prelevarlo, domanda è inammissibile.
Il Collegio, infatti, ritiene che non vi possa essere una ingerenza nella libertà organizzativa genitoriale, a meno che non emergano motivi tali da far ritenere che nel tempo in cui il minore è con ciascun genitore non vi sia una idonea cura dello stesso. Diversamente da quanto dedotto dalla resistente anche in udienza al minore è sempre assicurata una adeguata cura e assistenza anche grazie all'aiuto della sorella maggiorenne. La richiesta della convenuta, più volte reiterata negli atti processuali, si basa su un timore inesistente. Peraltro, poiché la stessa non si è opposta in alcun modo al calendario dei tempi di frequentazione del padre, funzionali anche alle esigenze lavorative della madre, coerentemente non può essere sindacata la modalità organizzativa prescelta dal ricorrente.
Relativamente all'assegno di mantenimento il Collegio osserva che, viste le capacità reddituali delle parti come emerge dalla documentazione in atti e considerato che il sig. è Pt_1 socio di un'attività di ristorazione sita a Napoli, nel quartiere Vomero, mentre la madre è impiegata presso una società di Caserta, nonché considerati i tempi quasi paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore ( trascorre tutti i pomeriggi con il padre oltre che Per_3 tutti i weekend fino al mercoledì) debba essere previsto l'obbligo di mantenimento a carico del padre per il figlio minore nella misura di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat. Per_3
Inoltre, poiché la figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_2 autosufficiente, è convivente con il padre, l'obbligo di mantenimento per la stessa deve essere disposto a carico della madre, genitore non convivente, nella egual misura di € 250,00, anch'esso rivalutabile secondo gli indici Istat.
7 La contribuzione alle spese deve essere al 50% a carico di ciascun genitore. Si rinvia alla disciplina elaborata dal Protocollo in essere tra Tribunale e COA.
Parte ricorrente ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale tra i coniugi nato a [...], il Parte_1
16/12/1972 e , nata a [...], il [...]; Controparte_1
• affida ad entrambi i genitori il figlio minore con residenza prevalente presso la madre;
• il padre terrà con sé il minore dall'uscita da scuola, tutti i giorni, fino alle ore
19.00 e dalla domenica pomeriggio sino al mercoledì, con accompagnamento a scuola, comprensivo di tre pernottamenti. Per le festività di Natale e Pasqua, ciascun genitore terrà con sé il minore secondo il principio dell'alternanza e durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno di essi 15 giorni, anche non consecutivi;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Per_3 mensile di € 250,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della figlia entro il giorno cinque di ogni mese, Persona_2
l'assegno mensile di € 250,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie
8 d'impiegati ed operai;
• pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno secondo la disciplina indicata in parte motiva;
• dichiara inammissibile le ulteriori domande;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di San Giorgio a Cremano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 40, parte I, S., Ufficio
1, Reg. atti di matrimonio dell'anno 1999).
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
9