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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5532 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio dell'11/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 2295/2024, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GIORGETTI MARIA CARLA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PELATI DANIELE, PIANTONI GIOVANNA e PELATI SERGIO GIANMARIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e contraevano matrimonio il Parte_1 Controparte_1
19.3.11. Dalla loro unione nascevano:
, il 18.5.07; Persona_1
− , il 5.6.10. Persona_2
La coppia si separava nel 2017. Il divorzio veniva regolato nel 2020 dalle seguenti condizioni congiunte: affidamento condiviso dei figli, con residenza dalla madre;
assegnazione a quest'ultima dell'ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, con obbligo per entrambe di versare metà del relativo mutuo;
visite dei figli al padre a weekend alternati dal sabato al lunedì mattina e tutti i martedì e giovedì con pernottamenti;
vacanza divise secondo il criterio dell'alternanza; mantenimento per i figli di € 650 complessivi a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegni familiari alla madre.
2. Con ricorso depositato il 23.2.24, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni di divorzio, con riguardo al solo aspetto economico.
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La resistente si è costituita in giudizio il 6.9.24.
Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. il 17.9.24.
Le parti sono comparse all'udienza dell'8.10.24; il giudice ha ordinato il deposito di documenti economici, successivamente prodotti.
Con ordinanza del 22.12.24, il giudice ha adottato questi provvedimenti temporanei e urgenti: affidamento condiviso dei figli;
incarico ai Servizi Sociali per un supporto alla genitorialità; conferma dei tempi di permanenza con i genitori, sebbene con flessibilità; riduzione dell'assegno a carico del padre ad
€ 400 complessivi a partire da gennaio 2025.
I Servizi Sociali hanno depositato due relazioni, il 23.5.25 ed il 18.11.25.
Le parti sono comparse all'udienza del 10.6.25.
Con ordinanza del 1.8.25, il giudice ha confermato i provvedimenti provvisori, riducendo l'assegno a carico del padre ad € 350 complessivi.
Le parti hanno depositato ulteriori documenti e note conclusive per la trattazione scritta del 2.12.25.
Con ordinanza del 6.12.25, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice l'ha rimessa al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note conclusive) sono state:
«nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in fatto e in diritto, le difficoltà economiche del ricorrente nel versare mensilmente la somma € 650,00 per il mantenimento per i figli minori e, per l'effetto, disporre una riduzione in via definitiva dell'ammontare del predetto assegno nella misura di € 350,00 ovvero nella somma inferiore che verrà ritenuta di giustizia, alla luce degli aggiornamenti di cui alla ultima nota depositata, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ricreative ove previamente concordate tra le parti. In ogni caso: con vittoria di spese di lite, rimb. forf. 15%, C.p.a. e I.v.a».
Le conclusioni della parte resistente (come da note conclusive) sono state:
«- chiedono respingere le contrarie o diverse domande del ricorrente poiché infondate e non provate;
- considerato che il sig. lavora come collaboratore familiare presso il suocero, chiedono che vengano concessi i termini per il deposito delle Pt_1 istanze istruttorie;
- considerato il deposito della documentazione relativa all'assegno unico, chiedono che venga confermato che l'assegno unico venga attribuito alla sig.ra - chiedono confermare le condizioni stabilite dalla sentenza CP_1 di separazione n. 1219/2020 del 27/07/2020 nel procedimento R.G. 4395/2020 del Tribunale di Brescia confermate nella successiva sentenza di divorzio, con vittoria di spese e compensi».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 26.2.24, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Le parti non hanno chiesto di modificare l'affidamento condiviso del figlio ancora minorenne, sebbene i rapporti tra di loro siano difficili e, nell'ultimo anno, anche quelli tra il padre e i ragazzi si siano di fatto interrotti. Può dunque essere mantenuto il regime ordinario, anche se occorre confermare l'incarico ai Servizi Sociali affinché proseguano, per almeno un anno, il percorso di sostegno alla genitorialità e gli incontri congiunti tra le parti per parlare dei figli. L'ultima relazione, dando atto della fatica della resistente nell'occuparsi da sola dei ragazzi, deve valere come un invito a quest'ultima a non trasferire sui figli le pur comprensibili preoccupazioni, ma anche come un'esortazione al padre a non
“auto-escludersi” dalla loro vita facendo anzi tutto il possibile per riallacciare una relazione.
4.2. Il calendario previsto nel 2020 è definitivamente venuto meno: è maggiorenne, sicché Persona_1 nulla può disporre il Collegio;
ha quindici anni e mezzo e potrà regolarsi liberamente. Persona_2
Occorre esortare il ragazzo a non interrompere il rapporto con il padre, ma non appare opportuno
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obbligarlo. Le parti non hanno insistito per l'ascolto del minore e in ogni caso i Servizi Sociali dovranno tentare il riavvicinamento, per almeno un altro anno. Purtroppo, la situazione non appare di pronta soluzione e del resto neanche il padre, nelle proprie conclusioni, ha chiesto al Tribunale di adottare interventi specifici per il recupero del rapporto col figlio.
4.3. Venendo alle questioni economiche, si riportano le ampie considerazioni svolte nelle ordinanze del 22.12.24 e del 1.8.25:
Venendo agli aspetti economici, allo stato risulta che:
(a) il ricorrente lavori come collaboratore domestico dal 2018 (cfr. estratto conto contributivo), con uno stipendio di circa € 1400 (cfr. estratti del conto corrente); le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti (reddito imponibile meno imposta netta) € 15.980 nel 2021, € 17.315 nel 2022, € 17.429 nel 2023 (pari a una media di € 1409 mensili); paghi ogni mese € 400/450 per metà della rata del mutuo sulla casa coniugale;
possieda una Fiat Qubo;
viva in comodato presso il datore di lavoro;
non abbia risparmi significativi;
sia proprietario soltanto di metà casa coniugale;
avesse fino al 2018 una partecipazione nella SPE Srl;
(b) la resistente lavori come commessa a tempo parziale, con uno stipendio di circa € 800; sia aiutata economicamente dai propri familiari (cfr. verbale dell'8.10.24); paghi la metà del mutuo, al pari dell'ex marito;
le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 12.820 nel 2021, € 13.210 nel 2022, € 13.484 nel 2023 (pari a una media di € 764 mensili); non abbia risparmi significativi;
sia titolare di metà casa coniugale e di altri tre immobili ma soltanto per 1/9;
(c) le parti non hanno menzionato l'assegno unico per i figli. Il giudice non può comunque intervenire sul punto, perché esso viene diviso ex lege in ragione dell'affidamento condiviso. Con il presente ricorso deve ritenersi peraltro venuto meno l'accordo affinché la madre potesse trattenerlo per intero. Si chiede alle parti di documentare l'assegno unico nelle prossime note, cui potrà seguire una revisione dei provvedimenti qui adottati.
Nei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio occorre paragonare la situazione esistente al momento della precedente sentenza con quella attuale. Le parti non hanno fornito numerosi elementi per conoscere le rispettive situazioni economiche nel 2020, nemmeno evincibili dalla sentenza su conclusioni congiunte.
Dall'estratto conto contributivo del padre, tuttavia, risulta che nel 2020 egli svolgesse già il lavoro attuale, con uno stipendio solo di poco inferiore;
inoltre, il mutuo sulla ex casa coniugale gravava fin da allora su entrambi.
Rispetto al 2020, sono sopravvenute le seguenti circostanze: – la crescita dei figli, che normalmente ne Per_ aumenta le esigenze (tanto più che segue lezioni di recupero e è stato iscritto in una scuola Per_2 privata); – la nascita di un terzo figlio del ricorrente, ad aprile 2024, che egli deve evidentemente mantenere assieme alla nuova moglie (la circostanza non era stata indicata nel ricorso, anche perché all'epoca la bambina non era ancora nata;
in ogni caso non vi sono decadenze rigorose sulle domande di mantenimento dei figli); – la relazione sentimentale della resistente con il signor – la nascita di una bambina da Pt_2 questa unione a giugno 2024.
La prima sopravvenienza milita nel senso di un aumento dell'assegno a carico del padre, ma il giudice ritiene prevalente la seconda circostanza, dovendosi calcolare ora tra le uscite del ricorrente le esigenze della neonata. Quanto al terzo elemento, occorre considerare che il pagamento di metà mutuo da parte del ricorrente – per quanto costituisca anche una forma di risparmio – va ora a giovamento non solo dei figli, ma anche dell'ex moglie e, di fatto, del nuovo nucleo familiare da lei costituito. Per quanto il signor Pt_2 abbia la residenza altrove, infatti, l'unione con la resistente è consolidata e con la nascita della bambina è
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assai verosimile che egli resti molto spesso con la signora Dunque, è giusto che egli sostenga CP_1 parte delle spese di casa, alleggerendone la compagna. La quarta sopravvenienza può contribuire a peggiorare il bilancio della resistente, ma non può essere addossata al ricorrente.
Inoltre, il giudice osserva come l'assegno di € 650, assorbendo praticamente metà dello stipendio del signor
oltre alla rata del mutuo, sia francamente troppo elevato (lasciandogli solo € 300/400 per le Pt_1 esigenze proprie e della sua nuova famiglia).
Restando per ora invariati i giorni di permanenza dei minori con i genitori (nell'arco delle due settimane, sei col padre e otto con la madre – vale a dire con un significativo mantenimento diretto da parte del ricorrente), si giustifica dunque una revisione al ribasso dell'assegno di mantenimento, fino ad € 400 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La decorrenza del nuovo assegno può essere fissata da gennaio 2025, lasciando eventualmente la retroattività alla sentenza o, meglio, a un accordo tra le parti.
***
Dal punto di vista economico, risulta che il ricorrente sia stato licenziato nello scorso mese di febbraio e percepisca la disoccupazione di € 730; sarebbe però stata sospesa la rata del mutuo. La resistente ha rappresentato di guadagnare meno di € 800 al mese e non ha documentato l'importo dell'assegno unico. D'altro canto, è venuto meno il calendario di permanenza dei ragazzi con il padre, con il conseguente mantenimento in forma diretta.
L'insieme di queste circostanze giustifica una riduzione dell'assegno a carico del padre, fino ad € 350 complessivi. Diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza del 22.12.24, la recente Cass. n. 4672/25 ha consentito di attribuire l'assegno unico al genitore c.d. collocatario, anche nel regime di affidamento condiviso. A condizione che la resistente lo quantifichi, le potrà quindi essere lasciato per intero.
Da allora: – il ricorrente percepisce un'indennità Naspi di € 677 (doc. 46 ric.); – la circostanza che lavori dal suocero, sostenuta dalla resistente, è rimasta generica e il ricorrente ha fornito spiegazioni in merito all'udienza del 10.6.25; – la sospensione del mutuo sarebbe prossima ad esaurirsi;
– la resistente guadagnerebbe meno degli € 800 stimati, per lo meno stando a quanto dichiarato all'udienza del Per_ 10.6.25; – l'assegno unico è stato quantificato in € 97,70 per e in € 201+34,40 per Per_2
Il Collegio ritiene che, anche a seguito di queste ulteriori sopravvenienze, le determinazioni da ultimo adottate meritino conferma, in quanto realizzano tuttora un giusto bilanciamento tra l'attuale assenza di mantenimento diretto da parte del padre e i redditi delle parti, tenuto conto dell'assegno unico che si conferma a favore della resistente.
Non si dispone la retroattività della riduzione dal deposito del ricorso ai due provvedimenti interinali, considerato che le maggiori somme sono state verosimilmente consumate per le esigenze primarie della prole e che il ricorrente non aveva allegato al ricorso tutti i documenti economici previsti dall'art. 473- bis.12 c.p.c.
5. Le spese di lite meritano di essere interamente compensate, perché è vero che formalmente la resistente perde sull'unica domanda sottoposta al Tribunale (quella sull'assegno di mantenimento); tuttavia, il venir meno dei rapporti padre-figli ridistribuisce la soccombenza di fatto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
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con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso di con residenza presso la madre;
stabilisce che i Per_2 genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per il figlio (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui il figlio si trova;
− conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare;
− dispone che frequenti il padre se, quando e come lo vorrà, fermo però l'intervento Per_2 dei Servizi Sociali per tentare il loro riavvicinamento;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 350,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 175,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− attribuisce alla madre per intero l'assegno unico percepito per i figli;
− incarica i Servizi Sociali di Palazzolo affinché:
1. per almeno un altro anno, mantengano i contatti con il nucleo familiare, anche allargato agli ascendenti, ai nuovi compagni e alle altre figure significative per i figli;
2. proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità per le parti e gli incontri congiunti per confrontarsi sui figli;
3. propongano a il riavvicinamento al padre;
Per_2
4. suggeriscano a genitori e figli eventuali altri percorsi di sostegno educativo-psicologico;
− compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Palazzolo.
Brescia, 11/12/2025 Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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