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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7650 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022; pendente tra
, in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno alla Piazza Renato Casalbore 25, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Morrone, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
Avv. Vincenzo Franzese, quale procuratore di sé stesso, e
[...]
, elettivamente domiciliato in Crispano (NA) alla via Limitone n. 31 CP_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Franzese, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTI –
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMCE –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto introduttivo ritualmente notificato la parte attrice introduceva la fase di merito della opposizione endo-esecutiva già spiegata nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi avente RGE 3484 2019, avviata dall'avv.
Vincenzo Franzese in danno dell' e nella quale Parte_1
spiegava intervento in proprio e per il sig. per complessivi € Controparte_1
12.853,02. Nelle more della detta espropriazione, era notificato atto di estensione del pignoramento ex art. 499 c.p.c. e per l'effetto veniva sottoposta a pignoramento la complessiva somma di € 19.279,59. Sia il pignoramento che il successivo atto di estensione erano notificati al terzo Controparte_3
filiale di Caserta con sede in Caserta alla P.zza Generale Amico 1. Il terzo dichiarava la esistenza di una disponibilità presso la filiale avente n. 66483. La parte esecutata dopo aver proposto opposizione (per le seguenti censure: CP_4
l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di Napoli, abuso del processo, l'intervenuto pagamento e non debenza delle somme precettate), deduceva altresì che la filiale avente il numero indicato nella dichiarazione corrispondeva alla filiale filiale di Lecce Controparte_5
Piazza Sant'Oronzo n. 43 e pertanto ribadiva la incompetenza territoriale. La detta espropriazione si concludeva con assegnazione dei crediti in favore del creditore pignorante, salvo esazione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., con ordinanza del
31/3/2022 comunicata in pari data.
Giova osservare, al fine di comprendere bene le vicende processuali, che la detta assegnazione, come si legge dal provvedimento reso in data 1 luglio 2022, era già stata preceduta da una opposizione, decisa in data 26.11.2021, data nella quale, “esaminate tutte le eccezioni svolte dalla debitrice/opponente
[...]
veniva emesso provvedimento di rigetto Parte_1
dell'opposizione proposta e della sospensiva richiesta e con concessione dei termini di giorni sessanta ex art. 616 cpc per introdurre il giudizio di merito e rinviando la procedura al 25 marzo 2022 per l'assegnazione”. Ancora, in detto provvedimento del 1 luglio 2022, si legge che “Indi, in tale data (25 marzo 2022) essendo decorsi i termini concessi di giorni 60, in assenza di reclamo al diniego della cautelativa ed alla mancata introduzione del giudizio di merito, riliquidati, altresì, tutti gli importi precettati, questo Ufficio disponeva l'assegnazione in favore dei creditori delle somme pignorate presso il terzo. In data 20 aprile 2022 la debitrice spiegava opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c., avverso CP_4
l'ordinanza di assegnazione del 25 marzo 2022, in sostanza riproponendo le stesse eccezioni sollevate con il primo atto di impugnazione su cui questo Ufficio si era già ampiamente pronunciato il 26.11.2021; Ritenuto, dunque, l'opposizione come proposta infondata;
Considerato, per i rilievi sopradetti, che anche la richiesta di sospensione della esecutività della ordinanza del 25 marzo 2022 vada disattesa”
Ebbene la corrente fase di merito, dunque, è la fase afferente alla opposizione ex art. 617 c.p.c. sollevata avverso la ordinanza di assegnazione 553
c.p.c., ritenuta dal giudice dell'esecuzione come una mera riproposizione della opposizione già spiegata precedentemente alla ordinanza di assegnazione e decisa con provvedimento del 26.11.2021. Nel costituirsi la parte opposta ha sollevato dapprima eccezione di inammissibilità della opposizione per essere i motivi già stati delibati in seno ad un'atra opposizione poi non coltivata nel merito e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Tanto preliminarmente chiarito e venendo alla delibazione della opposizione, deve rilevarsi che la domanda è inammissibile, per le ragioni che seguono.
Invero, il debitore esecutato spiega una doglianza sussumibile nel novero delle opposizioni all'esecuzione, notoriamente non azionabile con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi avverso la ordinanza di assegnazione.
Come sopra ricostruito, con una prima opposizione erano sollevate dalla parte opponente censure qualificabili come opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. e con una seconda opposizione (ex art. 617, secondo comma, c.p.c. avverso la ordinanza resa ex art. 553 c.p.c.) erano riproposte le medesime questioni. In proposito, si richiama anche un recente arresto della Suprema corte che conferma l'orientamento già consolidato: << Una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553
c.p.c., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso, potendo, in tal caso, il debitore instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate) in ragione di circostanze modificative o estintive sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo >> ( in termini, Cassazione civile sez. III, 21/04/2022,
n.12690).
In proposito, sia consentito ancora richiamare la seguente massima “In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (
Cassazione civile sez. III, 06/06/2023, n.15822, nonché Cassazione civile sez. III,
04/01/2023, (ud. 11/10/2022, dep. 04/01/2023), n.108).
Per tutto quanto fin qui osservato, dunque, la opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essa segue la soccombenza, con condanna della parte opponente, Parte_1
, in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite in favore delle
[...]
parti opposte costituite, ovvero avv. Vincenzo Franzese e con Controparte_1
dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite per la parte convenuta non costituitasi, spese liquidate come in dispositivo ( parametri di cui al DM 44 del 2014, valore della causa da € 5.201 a € 26.000, fasi di introduzione e decisione con congrua riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o diritto).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibili la domanda;
2. Condanna la parte opponente alla Parte_1
refusione delle spese di lite, pari ad euro € 1.734,60 (oltre oneri di legge se dovuti) per ciascuna parte convenuta costituita.
Santa Maria Capua Vetere, lì 3 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)