Ordinanza presidenziale 18 aprile 2024
Ordinanza presidenziale 5 agosto 2024
Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/03/2026, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09588/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9588 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Baldassarri, Alba Giordano, Gaia Baldassarri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare Italiana, nei confronti del CO (CP) r.n. in spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l'anno 2023, con conseguente mancato avanzamento a detto grado;
- della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente alinea, approvata dal Ministro della Difesa;
- del quadro di avanzamento, a seguito del giudizio valutativo qui impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
a seguito della presa visione, il 12.04.2023, sul sito internet del Ministero della Difesa, dell''''esito del giudizio di avanzamento
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\8\2024 :
Per l’annullamento
a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento ( CSA), nei confronti del CO (CP) r.n. in spe -OMISSIS- , in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023;
b) della graduatoria di merito dei CO della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in spe formata dall aragli (CP) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell’art.1064 D.Lgs n. 66/2010;D.Lgs n. 66/2010;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\2\2025 :
Per l’annullamento
a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento (CSA), nei confronti del CO (CP) r.n. in Spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2023;
b) della graduatoria di merito dei Contrammiragli (CP) r.n. in Spe formata dalla stessa Commissione di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministro della Difesa a norma dell’art. 1064 D.Lgs n. 66/2010;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. VA NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
- che il contrammiraglio -OMISSIS- ha proposto ricorso avverso il giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare Italiana, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore per l''anno 2023, con il quale gli è stato attribuito un punteggio di merito finale di -OMISSIS-, che lo ha collocato al -OMISSIS- della graduatoria di merito, fuori dal quadro di avanzamento, per cui non è stato promosso al grado superiore;
- che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità sotto vari aspetti degli atti impugnati e ne ha chiesto l’annullamento, con ordine all’Amministrazione di rinnovazione del giudizio e collocazione in posizione utile all’avanzamento;
- che con due ordinanze presidenziali istruttorie (n. -OMISSIS-del 18 aprile 2024 e n. -OMISSIS-del 5 agosto 2024) è stata disposta l’acquisizione di documentazione rilevante ai fini della decisione della causa;
- che il Ministero della Difesa e il controinteressato -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio;
- che in seguito alla produzione documentale da parte dell’Amministrazione, effettuata in esecuzione delle ordinanze presidenziali istruttorie, il ricorrente ha prodotto due ricorsi per motivi aggiunti, ampliando le difese e insistendo per l’accoglimento delle domande proposte;
- che con atto depositato l’8 gennaio 2026 il ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione del ricorso;
- che alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 l’Avvocato dello Stato Cesaroni nulla ha osservato di fronte alla richiesta di parte ricorrente di compensazione delle spese di giudizio e che l’avv. Scafetta per il controinteressato -OMISSIS- ha insistito per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio;
Considerato
- che in conseguenza di quanto dichiarato dal ricorrente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che la natura meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.