Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09689/2025REG.PROV.COLL.
N. 02826/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2024, proposto da TE SO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, 4 ottobre 2023, n. 1100/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere ES IC IC e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Scalcione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellante ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’ordinanza n. 122 del 7 dicembre 2021 emessa dal Comune di Porto Cesareo con la quale è stata intimata la demolizione delle seguenti opere realizzate nell’immobile di sua proprietà: civile abitazione al primo piano con superficie di 185,40 mq e volume di 602,55 mc, costituita da struttura portante mista in cemento armato e muratura con solaio latero-cementizio, composta da soggiorno, cucina, pranzo, lavanderia, disimpegno, due bagni e tre camere da letto, completamente rifinita all’esterno e all’interno, provvista degli impianti e abitata.
Secondo l’amministrazione, i lavori sono stati eseguiti in area vincolata in totale difformità dalla concessione edilizia n. 15 del 29 maggio 2001 (rilasciata ai genitori e danti causa dell’appellante), dunque in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
2. Con ordinanza 24 marzo 2022, n. 144, il T.a.r. ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’interessato e ha sospeso il provvedimento.
3. Con motivi aggiunti il proprietario ha impugnato il diniego opposto dal Comune, con nota prot. 33083 del 23 novembre 2022, all’istanza, da questi presentata, di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell’art. 34 del testo unico dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Con sentenza 4 ottobre 2023, n. 1099, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, senza pronunciarsi sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
5. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado il Comune non si è costituito.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è articolato in due ordini di censure, ciascuno dei quali è privo di una propria intitolazione.
6.1. Sotto un primo profilo si sostiene che il T.a.r. abbia errato in quanto:
- i genitori e danti causa dell’appellante hanno ottenuto la concessione edilizia n. 15 del 29 maggio 2001 per il « cambio d’uso da locale commerciale e garage a costruzione di due civili abitazioni »;
- al momento dell’edificazione venne realizzato un ampliamento rispetto a quanto regolarmente assentito;
- di conseguenza, non sarebbe abusiva l’intera abitazione, ma solamente l’ampliamento, circostanza da cui deriverebbe la qualificazione dell’abuso come difformità – non totale, bensì – parziale dal titolo;
- ne discenderebbe anche l’applicabilità dell’art. 34 del t.u. dell’edilizia, dunque la possibilità – negata dal Comune – di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria laddove, come nella specie, la sua esecuzione arrecherebbe pregiudizio alla parte legittima del fabbricato.
6.2. Sotto altro profilo, si sostiene che l’appellante, non essendo responsabile dell’abuso, non potrebbe subire la sanzione dell’acquisizione del bene in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione.
7. Le censure sono infondate.
7.1. È pacifico che vi sia stato un ampliamento rispetto al progetto assentito e che l’immobile ricada in area vincolata: date queste circostanze, ricorre una “totale difformità” ai sensi dell’art. 32, comma 3, del t.u. dell’edilizia, secondo cui gli interventi di cui al comma 1 (tra i quali sono comprese le « modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato » e il « mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito ») sono considerati in totale difformità quando effettuati su un immobile sottoposto a vincolo – tra l’altro – paesistico.
7.2. Ne discende dunque, da un lato, il carattere doveroso e vincolato dell’ordine di ripristino, dall’altro l’impossibilità di accedere all’applicazione della pena pecuniaria in luogo della demolizione, ai sensi dell’art. 34 del t.u. dell’edilizia, in quanto questa eventualità è limitata agli interventi realizzati in “parziale difformità”.
7.3. Si aggiunga che l’ingiunzione del Comune si fonda anche sull’assenza del necessario titolo paesaggistico, profilo che non è stato specificamente censurato e che sarebbe di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento.
7.4. Sotto altro profilo, la circostanza che l’appellante non sia responsabile dell’abuso è irrilevante, sia ai fini dell’emissione dell’ordinanza di demolizione – che ha carattere reale e ben può essere indirizzata a chi si trova in legame di diritto con il bene tale da consentire il ripristino (come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9) – sia ai fini dell’eventuale e successiva acquisizione, la quale prescinde dalla commissione dell’abuso e discende piuttosto dall’inosservanza dell’obbligo di ripristino (come argomentato da Cons. Stato, Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
8. Il gravame è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
Pare comunque opportuno precisare che il ripristino dovrà portare – non alla totale demolizione, bensì – alla riconduzione del manufatto al suo stato legittimo, quale risultante dai titoli che ne hanno assentito la costruzione e l’attuale destinazione.
9. Il rigetto del gravame e la mancata costituzione del Comune esimono da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
ES IC IC, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IC IC | BE EN |
IL SEGRETARIO