Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2026, proposto da AL SS, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale AB in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di concorso, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
a) della valutazione, pari a 20/30 punti, della prova scritta della ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova;
b) dei quesiti n. 26 e 18 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub a) ;
c) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a) ;
d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
per l’accertamento
e) del diritto della ricorrente all’attribuzione di 1,75 punti, in aggiunta ai 20 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati;
f) del diritto della ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a) .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. LU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 20/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, affidato ad un unico articolato motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 18 e 26 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 24 ottobre 2025, asserendo che la stessa sia inficiata per “ Violazione del principio di univocità della risposta esatta nei quesiti concorsuali. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale e trasparenza. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta ”;
- la parte ricorrente ha innanzitutto prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 26, recante la seguente formulazione “ Quale file NON può essere elaborato da un OCR ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) Un’immagine in formato jpg; b) Un documento in formato Word; c) Un PDF ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente non ha fornito alcuna risposta, non conterrebbe alcuna risposta corretta in quanto anche un documento in formato “ Word ” potrebbe essere elaborato da un OCR ( i.e. , un optical character recognition , vale a dire un sistema di rilevamento dei caratteri contenuti in un documento) grazie al sistema SharePoint di Microsoft;
- la parte ricorrente ha poi prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 18, recante la seguente formulazione “ In base all'art. 127 della Costituzione italiana, possono promuovere direttamente alla Corte Costituzione la questione sulla costituzionalità delle legge ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) le minoranze parlamentari; b) il Presidente della Repubblica; c) le Regioni e il Governo ”, di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la ricorrente ha erroneamente risposto scegliendo l’opzione sub a) , sarebbe erroneo e, pertanto, illegittimo, in quanto l’espressione “ questione sulla costituzionalità della legge ” sarebbe priva di fondamento normativo atteso che l’articolo 127 della Costituzione reca l’inciso “ questione di legittimità costituzionale ”;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite solo formalmente nel presente giudizio;
Dato atto che all’udienza camerale del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità dei quesiti n. 18 e 26 non siano meritevoli di pregio;
Ritenuto, in particolare, quanto al quesito n. 18 che la legittimità dello stesso è stata già accertata da questa Sezione con la sentenza n. 250 dell’8 gennaio 2026. Il Collegio, non ravvisando ragioni per discostarsi da quanto affermato in tale pronuncia, ritiene di poterla richiamare con valore di precedente conforme ai sensi degli articoli 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) , c.p.a. Più in dettaglio, con riguardo alla legittimità di tale quesito è stato affermato che “ l’espressione ‘questione sulla costituzionalità’, pur non ricalcando il contenuto del disposto di cui all’art. 127 Cost. (che fa riferimento alla «questione di legittimità costituzionale»), è chiaramente riferibile al giudizio di costituzionalità in via principiale disciplinato dalla citata disposizione costituzionale e, come, tale, inidonea a ‘disorientare’ il candidato ”. Di conseguenza, il fatto che la parte ricorrente abbia, nella fattispecie in esame, optato per una risposta palesemente errata non discende dalla ambigua o fuorviante formulazione del quesito n. 18, bensì da una deliberata e autonoma scelta assunta in sede concorsuale, la cui non esattezza le ha precluso il conseguimento di un punteggio positivo in relazione al contestato quesito;
Ritenuto, quanto al quesito n. 26, che la legittimità dello stesso è stata del pari accertata da questa Sezione con la medesima sentenza sopra citata (ovverosia, con la sentenza n. 250/2026) che, per le medesime ragioni innanzi esposte, può essere nuovamente richiamata con valore di precedente conforme. In particolare, con detta pronuncia è stata esclusa la decettività del quesito contestato dalla parte ricorrente sulla scorta delle seguenti considerazioni “ l’OCR (acronimo di “Optical Character Recognition”, ovvero riconoscimento ottico dei caratteri), è un programma grazie al quale è possibile convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale e modificabile; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto software non può essere utilizzato per la conversione tout court di un documento Word, per sua natura editabile e modificabile, ma soltanto per l’estrazione del testo dalle immagini, eventualmente nello stesso presenti in formato non modificabile ”;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT TR, Presidente
LU FA, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FA | IT TR |
IL SEGRETARIO