2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.
3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unita' originaria inscritta in atti.
4. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura. Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 3 , 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , recante: "Perfezionamento e revisione del sistema catastale":
"Art. 3 (Obbligo delle volture catastali). - Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi' l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.
E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.
Art. 4 (in vigore dal 20 giugno 1996) (Domande di volture). - Le domande di voltura devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, cosi' come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. E' pero' consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benche' desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di voltura vanno allegate:
a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziari od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;
b) (soppresso).
Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli estremi dell'avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi e' concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla domanda di voltura deve essere altresi' unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreche' abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio".
"Art. 14 (Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano). - Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano".