Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2025, proposto da EL OL e da TR NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivamonte Agordino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Viel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
dell’Ordinanza dell’Area tecnica del Comune di Rivamonte Agordino n. 7 del 18 aprile 2025, avente ad oggetto “ ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su immobile distinto al Foglio 22 Mappale 190 di proprietà dei sigg.ri OL EL e NI TR ”, consegnato all’Ufficio postale di Rivamonte Agordino per la notifica in data 22 aprile 2025;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a seguito del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivamonte Agordino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari dal 2021 di un appezzamento di terreno nel comune di Rivamonte Agordino (BL) e di una porzione del fabbricato annesso.
Con il gravame in epigrafe impugnano l’Ordinanza dell’Area tecnica n. 7 del 18 aprile 2025, avente ad oggetto “ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo”, con la quale il Comune di Rivamonte Agordino li ha intimati, in qualità proprietari e committenti dei lavori, ad “ asportare il materiale depositato ed eliminare ogni opera di carattere edilizio-urbanistico, ripristinando lo stato dei luoghi sul terreno ” entro 90 giorni.
Essi espongono di aver presentato all’Amministrazione comunale, in data 21 settembre 2021, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al fine di eseguire, presso il compendio, le seguenti opere: “ apertura e modifica di finestre ed altre aperture, apertura di una porta interna, sistemazione del terreno pertinenziale, costruzione di scala interna in legno, costruzione di una parte coibentata interna ed una struttura in legno porta controsoffitto, realizzazione di canne fumarie. L’intervento comprende opere in edilizia libera quali il rifacimento del coperto e la sostituzione delle parti in legno ammalorate dei prospetti e la sistemazione del marciapiede di accesso retrostante. L’intervento comprende altresì ogni opera accessoria conseguente alle precedenti indicate ”.
A distanza di qualche anno la polizia locale, con verbale redatto in data 10 marzo 2025 alla presenza del signor OL, ha accertato l’avvio, nella parte di terreno più prossima alla Strada provinciale n. 3, di lavori di trasformazione territoriale intesi a realizzare una spianata orizzontale in luogo del pendio naturale, attraverso la creazione di un terrapieno costituito da materiale inerte con struttura verticale di sostegno e contenimento.
L’amministrazione comunale, con comunicazione del 12 marzo 2025, ha quindi avviato il procedimento per l’accertamento di presunti abusi edilizi e con ordinanza n. 3, assunta nella medesima data, ha disposto la sospensione dei lavori.
I ricorrenti hanno chiesto la revoca dell’ordine di sospensione dei lavori, evidenziando che a causa delle copiose piogge nel frattempo la palizzata in legno è rovinata e che l’opera contestata non è abusiva, ma compresa tra gli interventi di cui alla SCIA del 2021, che prevedeva la realizzazione di un “piccolo rilevato da adibire ad orto con staccionata di contenimento in legno”. Hanno inoltre formulato le loro osservazioni sul procedimento avviato, rilevando che l’intervento edilizio accertato non modifica l’assetto urbanistico-edilizio del territorio, consistendo nella movimentazione di un’esigua quantità di terreno per la creazione di un orto di un piccolo circa 15 mq, con staccionata di contenimento in legno, ovvero un’opera pertinente all’esercizio dell’attività agricola, iniziata e completata con SCIA non contestata ed efficace e comunque non soggetta a permesso di costruire, ma a regime di edilizia libera o al più a CILA.
Il Comune in data 21 marzo 2025 ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare le dimensioni delle opere; quindi con ordinanza n. 7 del 18 aprile 2025 ha ordinato ai ricorrenti di asportare il materiale depositato ed eliminare ogni opera di carattere edilizio – urbanistico, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni.
Gli esponenti deducono l’illegittimità di tale ordine comunale per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 nonies della Legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento di potere nonché per illogicità e irragionevolezza manifesta .
La sistemazione del terreno pertinenziale è oggetto della SCIA del 21 settembre 2021, rispetto alla quale l’amministrazione non ha assunto alcun provvedimento inibitorio entro il termine di 30 giorni e che si è, quindi, consolidata. Né il Comune di Rivamonte Agordino si è attivato in via di autotutela. Pertanto l’ordinanza di ripristino riguarda un’opera legittimata da titolo edilizio e non abusiva.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge 241/1990 nonché dell’art. 97 Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti nonché per illogicità e irragionevolezza manifesta . L’ordinanza impugnata non tiene in alcuna considerazione le osservazioni prodotte dagli interessati nella fase di partecipazione procedimentale, con le quali essi hanno chiarito le caratteristiche dell’opera realizzata, che non necessita di permesso di costruire. I ricorrenti lamentano inoltre di non aver potuto replicare in merito alla correttezza delle misurazioni effettuate nel corso del sopralluogo del 21 marzo 2025.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22, 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 nonché delle disposizioni contenute negli Allegati C e D del Regolamento Edilizio del Comune di Rivamonte Agordino approvato nel settembre del 2020; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di Istruttoria . La qualificazione dell’intervento effettuata dall’amministrazione denota un evidente travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria. L’opera è costituita da un modesto movimento di terra pertinente all’esercizio dell’attività agricola. L’intervento in via di realizzazione non modifica in modo irreversibile il territorio; non vi sono opere di muratura e le staccionate in legno sono realizzate allo scopo di contenere il terreno spianato per poterlo coltivare.
Sulla scorta delle censure dedotte gli esponenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza comunale impugnata ed il risarcimento del danno cagionato dall’attività provvedimentale illegittima, indicato nel costo del materiale impiegato per la realizzazione del rilevato (815,55 euro).
Si è costituito in giudizio il Comune di Rivamonte Agordino, il quale ha replicato alle censure dedotte nel gravame ed ha evidenziato tra l’altro che l’intervento, realizzato in continuità con la strada pubblica, interessa direttamente la fascia di rispetto stradale e che Veneto strade – gestore delle strade provinciali della Provincia di Belluno – in data 16 luglio 2021 ha espresso solo un parere preliminare, con l’espressa avvertenza della necessità di acquisire il provvedimento autorizzativo di cui all’art. 25-26 del d.lgs. 285/1992, che avrebbe dovuto essere richiesto almeno due mesi prima dell’avvio dei lavori.
L’istanza cautelare è stata rinunciata.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il presente contenzioso ha ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordine di demolizione e ripristino disposto dal Comune di Rivamonte Agordino nei confronti dei ricorrenti con riferimento alle opere realizzate presso il terreno di loro proprietà.
Occorre prendere le mosse dalle caratteristiche dell’intervento, come descritte nei tre sopralluoghi eseguiti dal Comune nel corso dell’istruttoria, che non sono oggetto di specifica contestazione (i ricorrenti lamentano la violazione del principio di partecipazione procedimentale e un’inesatta qualificazione edilizio-urbanistica delle opere, ma non producono alcuno specifico elemento volto a confutare la consistenza delle stesse nella loro materialità, come documentata dall’amministrazione).
Il primo dei verbali di sopralluogo, datato 10 marzo 2025, redatto dall’agente di polizia locale, rilevava che durante un controllo sul territorio, egli accertava la presenza, sul terreno dei ricorrenti di un “ terrapieno costituito da materiali inerti (laterizi, calcinacci e rocce), un telo in materiale plastico ed una struttura costituita da pali in legno atta a sostenere il materiale predetto .”
In data 17 marzo 2025 il responsabile dell’ufficio tecnico, unitamente all’agente di polizia locale, accertavano che sull’opera in questione, rispetto al sopralluogo precedente, alcuni elementi di sostegno risultavano staccati e/o rimossi dalla posizione originaria.
I ricorrenti producevano memorie, con le quali venivano indicate misure geometriche diverse da quelle riportate nei verbali di ispezione.
Pertanto il 21 marzo 2025 il responsabile dell’ufficio tecnico e l’agente di polizia locale si recavano nuovamente presso i luoghi ed accertavano l’esatta consistenza dell’intervento, dichiarando all’esito che le opere risultavano composte da tre distinti manufatti:
1. Il primo rilevato è costituito da una struttura portante in legno parallela alla strada provinciale, dallo sviluppo di 13,9 metri, che si erge verticalmente dalla quota naturale del terreno di m 0,65, nel punto più basso, fino a raggiungere l’altezza di m 1,60 nel punto più alto, in corrispondenza di una scala in acciaio realizzata artigianalmente che scende dal ciglio della strada sino alla base delle palizzate. La struttura portante presenta al suo interno una rete ed un telo di materiale plastico atti a contenere il materiale inerte costituito da laterizi, calcinacci e rocce di media pezzatura. Tale rilevato presenta una larghezza in sommità che varia dai m 0,50 a quasi m 2,00 nel punto di massima estensione e non è riempito interamente di materiale;
2. in prossimità della scaletta è stato realizzato un secondo manufatto, che si estende per circa 4,70 m, con una profondità costante pari a m 1,80. Il riempimento di tale opera, costituito dai medesimi materiali del rilevato sottostante, termina in prossimità del ciglio stradale. L’altezza è pari a circa m 1, ma poiché sono stati rimossi alcuni elementi portanti, tale manufatto si è inclinato, precipitando sopra la struttura sottostante;
3. proseguendo oltre la scaletta è stato realizzato un ulteriore rilevato parallelo alla strada provinciale, costituito da una struttura portante lignea con rete e telo al suo interno atti a contenere il materiale di riempimento costituito da materiale inerte vario. Il manufatto si sviluppa per m 6,80. L’altezza costante è pari a m 1,2. Il riempimento si estende per tutta l’altezza, per una larghezza presso il pendio pari a 1,20 metri.
Il verbale è corredato di foto, di dettaglio e di insieme.
L’attività edilizia così descritta non può essere ricondotta ad una ridotta movimentazione di terra a scopi di coltivazione agricola, ma realizza una trasformazione permanente dei luoghi.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, infatti, lo spianamento di terra non autorizzato, il movimento di terra e il terrapieno, comportante una modifica della conformazione dell'area, integrano una trasformazione urbanistica e determinano “una alterazione permanente dell'assetto del territorio, da qualificarsi, in quanto tale, come intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire in forza dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 (ex multis, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 912/2021; nello stesso senso, T.A.R. Campania - Napoli, n. 3874/2020) .” (TAR Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 774).
Il descritto intervento modifica la morfologia dei luoghi e in particolare il versante continuo in pendenza del terreno dei ricorrenti, con opere di sostegno e contenimento dell’altezza media di circa un metro per uno sviluppo di quasi 14 metri lungo la strada, dotata anche di una scala metallica di accesso dal sottostante fondo di proprietà. Inoltre il terrapieno è riempito anche da laterizi e calcinacci portate in loco da una ditta specializzata. Né, secondo l’Amministrazione resistente, è certo il dichiarato utilizzo a fini agricoli, atteso che l’orto avrebbe potuto essere collocato in altra area del terreno di proprietà dei ricorrenti, meno scoscesa, mentre la collocazione del terrapieno in fregio alla strada pare più logicamente prefigurarne una destinazione ad area privata di sosta delle autovetture.
In disparte quest’ultimo aspetto, che costituisce solo una supposizione, si tratta di un’opera non qualificabile come di edilizia libera.
Né a legittimare l’intervento dal punto di vista edilizio risulta idonea la SCIA del 21 settembre 2021, come dedotto dai ricorrenti, perché il termine di ultimazione dei lavori ivi indicati ex art. art. 23, comma 2, del D.P.R. 380/2001 era scaduto il 21 settembre 2024.
Pertanto alla data di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 12 marzo 2025 le opere, ancora in corso, risultavano prive di valido titolo edilizio (in disparte ogni considerazione in merito all’assenza dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, trattandosi di opere ricadenti all’interno della fascia di rispetto stradale).
Va ugualmente disatteso il motivo che si appunta sul difetto di contraddittorio e di partecipazione procedimentale.
Premesso che nel caso di specie il lamentato difetto di partecipazione procedimentale risulta smentito dal fatto che i ricorrenti sono stati notiziati dell’avvio del procedimento e hanno formulato le loro osservazioni, e che, proprio sulla base degli elementi dagli stessi forniti, l’amministrazione ha effettuato un terzo sopralluogo diretto a verificare le dimensioni delle opere abusive, va evidenziato che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività di tipo vincolato, che non richiede un confronto in contraddittorio con i responsabili degli abusi né l’espressa confutazione delle osservazioni degli interessati.
Come ribadito anche recentemente dal giudice di appello, infatti, “ l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative (cfr. ex plurimis: Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 212; sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 22). ” (Cons. Stato, Sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450; id. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 marzo 2024, n. 986; Cons. Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 212).
Il provvedimento impugnato resiste quindi alle censure mosse nel ricorso. Pertanto la domanda di annullamento, e la conseguente domanda risarcitoria, vanno respinte.
Le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti, in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Rivamonte Agordino le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | ZI LA |
IL SEGRETARIO