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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico GOP Dott.ssa Rosa Maria
URGA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 716 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019 avente ad oggetto: "servitù di passaggio” e vertente
Tra
e , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Curcio Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Potenza alla via Livorno giusta procura a margine della citazione;
attore
e
, rappresentate e difeso dall'Avv. Gianpaolo Carretta elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del difensore in Potenza alla via Discesa San Gerardo n. 154 giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale, la sig.ra ,per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare Controparte_1
e dichiarare che sui fondi di proprietà delle sig.re e , siti in Parte_1 Parte_2 Potenza ed identificati al catasto al foglio n. 32 part. 2006 e 1077 grava una servitù di passaggio in favore del fondo identificato al catasto al foglio n.32 part. n. 2494 di proprietà della sig.ra CP_1
e per l'effetto
[...]
regolamentare la servitù di passaggio in modo non eccessivamente pregiudizievole per i fondi serventi previa apposizione dei limiti;
condannare la sig.ra al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. pari ad € CP_1
4.440,75 o di quella che risulterà in corso di causa, tenendo conto l'estensione della servitù e del valore attuale del terreno o in quella misura che il Giudice riterrà più opportuna;
condannare la sig.ra a provvedere alla manutenzione della strada secondo il Controparte_1
criterio proporzionale;
autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza alla trascrizione dell'emananda sentenza;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”
Con comparsa depositata il 9 luglio 2919 si è costituita , a mezzo dell'Avv.to G. Carretta, la convenuta che ha concluso come segue la comparsa di costituzione e risposta: “l'onorevole Tribunale adito voglia: accertare e dichiarare che sui fondi di proprietà delle attrici e Parte_1
, siti in Potenza ed identificati in catasto al foglio 32 part.2006 e 1077 grava una Parte_2 servitù di passaggio in favore del fondo identificato al catasto al foglio 32 p.lla 2494 di proprietà della sig.ra , nonché in favore dei fondi delle medesime attrici e per l'effetto: Controparte_1
-regolamentare la servitù di passaggio previa apposizione dei limiti;
-rigettare per il resto le domande di parte attrice, in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti in comunicazione dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom chiamato a rispondere al seguente quesito: “ CP_2
esaminati gli atti e documenti di causa, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine
(eventualmente verso terzi e pubblici uffici), proceda ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno sito in potenza identificato in catasto di Potenza al foglio 32 p.lle 2006 e 1077 di proprietà delle signore e in favore del fondo sito in Potenza Parte_1 Parte_2
ed identificato in catasto al foglio 32 part. 2494 di proprietà della IG.ra , Controparte_1
provvedendo a trarre documentazione fotografica della stessa;
;
– quantifichi l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. nonché le presunte spese di manutenzione e riparazione ex art. 1069 c.c. e proceda all'apposizione dei limiti tra i fondi delle parti in causa. ”.
All' udienza del 19 dicembre 2025 le parti hanno depositato atto di transazione allegato al fascicolo di ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente sentenza , dando atto di aver raggiunto l'accordo per la definizione transattiva della causa. Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di lite, i difensori hanno stabilito concordemente che le spese legali,nonché ogni ulteriore spesa, siano interamente compensate tra le parti .
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice
(Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775
/2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (che hanno comportato il raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Nulla va disposto in merito alle spese , già regolate nell'atto di transazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione civile - definitivamente pronunciando sulle domande proposte da,
e contro ogni altra istanza disattesa, così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Potenza, in data 19.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Maria URGA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico GOP Dott.ssa Rosa Maria
URGA ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 716 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019 avente ad oggetto: "servitù di passaggio” e vertente
Tra
e , rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Curcio Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Potenza alla via Livorno giusta procura a margine della citazione;
attore
e
, rappresentate e difeso dall'Avv. Gianpaolo Carretta elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del difensore in Potenza alla via Discesa San Gerardo n. 154 giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale, la sig.ra ,per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accertare Controparte_1
e dichiarare che sui fondi di proprietà delle sig.re e , siti in Parte_1 Parte_2 Potenza ed identificati al catasto al foglio n. 32 part. 2006 e 1077 grava una servitù di passaggio in favore del fondo identificato al catasto al foglio n.32 part. n. 2494 di proprietà della sig.ra CP_1
e per l'effetto
[...]
regolamentare la servitù di passaggio in modo non eccessivamente pregiudizievole per i fondi serventi previa apposizione dei limiti;
condannare la sig.ra al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. pari ad € CP_1
4.440,75 o di quella che risulterà in corso di causa, tenendo conto l'estensione della servitù e del valore attuale del terreno o in quella misura che il Giudice riterrà più opportuna;
condannare la sig.ra a provvedere alla manutenzione della strada secondo il Controparte_1
criterio proporzionale;
autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza alla trascrizione dell'emananda sentenza;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”
Con comparsa depositata il 9 luglio 2919 si è costituita , a mezzo dell'Avv.to G. Carretta, la convenuta che ha concluso come segue la comparsa di costituzione e risposta: “l'onorevole Tribunale adito voglia: accertare e dichiarare che sui fondi di proprietà delle attrici e Parte_1
, siti in Potenza ed identificati in catasto al foglio 32 part.2006 e 1077 grava una Parte_2 servitù di passaggio in favore del fondo identificato al catasto al foglio 32 p.lla 2494 di proprietà della sig.ra , nonché in favore dei fondi delle medesime attrici e per l'effetto: Controparte_1
-regolamentare la servitù di passaggio previa apposizione dei limiti;
-rigettare per il resto le domande di parte attrice, in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti in comunicazione dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom chiamato a rispondere al seguente quesito: “ CP_2
esaminati gli atti e documenti di causa, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine
(eventualmente verso terzi e pubblici uffici), proceda ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio sul terreno sito in potenza identificato in catasto di Potenza al foglio 32 p.lle 2006 e 1077 di proprietà delle signore e in favore del fondo sito in Potenza Parte_1 Parte_2
ed identificato in catasto al foglio 32 part. 2494 di proprietà della IG.ra , Controparte_1
provvedendo a trarre documentazione fotografica della stessa;
;
– quantifichi l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. nonché le presunte spese di manutenzione e riparazione ex art. 1069 c.c. e proceda all'apposizione dei limiti tra i fondi delle parti in causa. ”.
All' udienza del 19 dicembre 2025 le parti hanno depositato atto di transazione allegato al fascicolo di ufficio e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente sentenza , dando atto di aver raggiunto l'accordo per la definizione transattiva della causa. Pertanto, hanno chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di lite, i difensori hanno stabilito concordemente che le spese legali,nonché ogni ulteriore spesa, siano interamente compensate tra le parti .
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice
(Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775
/2004).
Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti (che hanno comportato il raggiungimento di un accordo in sede stragiudiziale) idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
Nulla va disposto in merito alle spese , già regolate nell'atto di transazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – Sezione civile - definitivamente pronunciando sulle domande proposte da,
e contro ogni altra istanza disattesa, così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-nulla sulle spese.
Così deciso in Potenza, in data 19.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Maria URGA